COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 5 DICEMBRE 2025
Con la chiusura definitiva dei vecchi canali di conferimento di delega, prevista per la giornata odierna, si apre l’era della “Delega unica”, introdotta dall’art. 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 e operativa dal prossimo 8 dicembre. Il nuovo strumento non deve essere letto come l’ennesima complicazione, bensì come un’attesa opportunità di riordino delle deleghe conferite dai clienti di studio all’intermediario che li assiste, finalizzato a consentire l’accesso a quest’ultimo – finalmente con una sola procedura e con unica scadenza – a servizi fondamentali quali Cassetto Fiscale, Agenzia Entrate Riscossione e piattaforma Fatture e Corrispettivi. Analizziamo le scadenze del periodo transitorio e le implicazioni operative in vista della Rottamazione-quinquies e dei nuovi obblighi POS-RT.
Premessa
Oggi, 5 dicembre 2025, si scrive una pagina importante nella gestione dei rapporti tra intermediari e Amministrazione Finanziaria. Alla mezzanotte odierna termina infatti la possibilità di utilizzare le procedure tradizionali per il conferimento delle deleghe ai servizi dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione. Si tratta di un momento di passaggio che prelude all’avvio, fissato per l’8 dicembre prossimo, del sistema di “Delega unica”. Sebbene ogni cambiamento nelle procedure telematiche generi inizialmente apprensione, occorre rilevare come questa rivoluzione porti in dote una semplificazione sostanziale: la possibilità di conferire, tramite un unico processo unificato, deleghe che spaziano dal cassetto fiscale alla fatturazione elettronica, fino ai servizi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il calendario della transizione e la validità delle deleghe pregresse
L’introduzione del nuovo modello di gestione delle deleghe impone un’attenta pianificazione delle attività di studio. Come anticipato, le vecchie funzionalità di gestione delle deleghe vengono dismesse in data odierna. A partire dall’8 dicembre 2025, ogni nuovo conferimento dovrà transitare obbligatoriamente per il nuovo canale unificato.
L’aspetto più rilevante della riforma risiede nell’uniformazione delle scadenze. Il nuovo sistema supera la frammentazione delle validità temporali che ha caratterizzato il passato, permettendo all’intermediario di gestire un portafoglio deleghe con scadenze allineate, semplificando notevolmente il monitoraggio e il rinnovo dei mandati. Infatti, le nuove deleghe avranno una sola scadenza unificata, stabilita nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento (indipendentemente dalla data esatta di avvenuta delega).
È fondamentale precisare il destino delle deleghe già attive. Le deleghe conferite con le vecchie modalità non decadono immediatamente, ma conservano la loro validità fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legislatore ha posto un termine ultimo invalicabile: indipendentemente dalla durata originaria, tutte le deleghe conferite con il vecchio sistema cesseranno la loro efficacia il 28 febbraio 2027. Si dispone dunque di un arco temporale superiore all’anno per procedere al graduale rinnovo massivo tramite la nuova procedura, trasformando l’adempimento in un’occasione di bonifica e aggiornamento dell’intero insieme di contribuenti deleganti.
L’importanza della delega a Agenzia Entrate Riscossione
L’adozione della Delega unica deve essere accolta con favore anche perché consente di gestire più agevolmente una delega che sino ad ora doveva essere conferita separatamente e che è di assoluta importanza, anche letta alla luce delle novità in via di introduzione ad opera della Legge di Bilancio per il 2026.
La possibilità di delegare l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) con la medesima procedura utilizzata per il cassetto fiscale e fatture e corrispettivi elimina infatti uno degli ostacoli burocratici più frequenti: la mancanza di accesso alla situazione debitoria aggiornata del contribuente assistito.
L’accesso al portale della Riscossione è essenziale per valutare l’adesione alla nuova Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, nota come “Rottamazione-quinquies“, disciplinata dall’art. 23 del Disegno di Legge di Bilancio 2026. Si ricorda che la misura in via di introduzione dovrebbe riguardare i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e consentirà lo stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi di mora e dell’aggio, richiedendo il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica. Stante la versione bollinata, il piano di ammortamento previsto per il versamento sarà particolarmente esteso: il debito residuo potrà essere ripartito in un massimo di 54 rate bimestrali, per una durata complessiva di 9 anni, con la prima rata in scadenza il 31 luglio 2026.
Ulteriormente, l’accesso a Agenzia Riscossione è essenziale al fine del corretto monitoraggio dei vincoli posti alle compensazioni, come di seguito approfondito.
Vincoli alle compensazioni e monitoraggio del debito
La necessità di un controllo costante sulla posizione debitoria, facilitato dalla Delega unica, è rafforzata dalle misure di contrasto alle indebite compensazioni previste dall’art. 26 del DDL Bilancio 2026.
La norma in via di introduzione si propone di inasprire i vincoli per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, in particolare in presenza di debiti iscritti a ruolo. Si ricorda che la normativa vigente già preclude la compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 100.000 euro e tale soglia, secondo le anticipazioni normative, potrebbe subire una drastica riduzione a 50.000 euro.
Non bisogna dimenticare, inoltre, il vincolo “storico” previsto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010. Tale disposizione vieta la compensazione dei creditirelativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. La violazione di tale divieto comporta l’applicazione di sanzioni pesanti (50% dell’importo indebitamente compensato).
In questo scenario, avere la visibilità totale della situazione debitoria del contribuente permette all’intermediario di intervenire preventivamente, intercettando le circostanze che rappresentano un ostacolo alla compensazione.
Fisco elettronico e l’abbinamento POS-RT
Un ulteriore ambito in cui la Delega unica si rivelerà utile riguarda la gestione dei servizi di “Fatturazione e Corrispettivi”.
La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), modificando l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ha introdotto l’obbligo di interconnessione tecnica tra POS e RT a decorrere dal 2026. Le disposizioni attuative, emanate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025 , richiedono che i dispositivi siano correttamente censiti e abbinati nel portale Fatture e Corrispettivi (con rilascio della procedura a marzo 2026).
Probabilmente il contribuente dovrà essere assistito anche sotto questo profilo e con l’occasione del conferimento della Delega unica si potrà anche sanare l’eventuale assenza della delega specifica che si rende necessaria, ovvero quella di “Accreditamento e censimento dei corrispettivi”, spesso trascurata in passato in quanto più comunemente conferita dai contribuenti ai tecnici RT.
Conclusioni
In definitiva, l’avvento della Delega unica non deve essere percepito come un mero aggravio burocratico. Al contrario, esso fornisce gli strumenti per una gestione integrata della posizione fiscale del cliente, nonché l’occasione per l’allineamento delle scadenze. L’intermediario che saprà sfruttare il periodo transitorio (con scadenza finale al 28 febbraio 2027) per migrare i propri assistiti verso il nuovo sistema potrà avere pieno accesso a tutti i servizi necessari ai fini di fornire la migliore assistenza ai propri clienti, semplificando altresì il processo del rinnovo delle deleghe che, stante il precedente meccanismo di scadenza variabile, era decisamente più complesso da monitorare e impegnativo sotto il profilo delle tempistiche.
Riferimento normativi:
- D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, art. 21 ;
- Provvedimento 7 agosto 2025 n. 321918 ;
- Provvedimento 2 ottobre 2024, n. 375356 .
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