2° Contenuto: Incentivi occupazionali nei settori strategici: pubblicata la Circolare INPS

CIRCOLARE MONOGRAFICA

L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni, comunque non oltre il 31 dicembre 2028, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi

DI STUDIOMARINI.NET | 9 DICEMBRE 2025

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2025, n. 111 è stato pubblicato il D.M. 3 aprile 2025, recante “Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 21 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici)”.

L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 36 mesi (e comunque, non oltre il 31 dicembre 2028), nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 800 su base mensile.

Ora, l’INPS – con Circolare 27 novembre 2025, n. 147 – ha illustrato l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21, D.L. n. 60/2024,  fornendo alcune indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

Le “nuove” imprese avviate possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari ad € 500 mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Premessa

A decorrere dall’8 maggio 2024, è entrato in vigore il c.d. Decreto Coesione (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 95/2024).

Il provvedimento ha istituito nuovi incentivi occupazionali, alcuni dei quali ricordano quelli “sperimentali” scaduti al 31 dicembre 2023 (e, per certi versi, si sovrappongono a quelli strutturali, ancora in vigore):

Sono stati istituiti, poi, altri due incentivi occupazionali, quali:

Particolarmente interessante l’art. 21, che prevede:
– l’incentivo occupazionale in caso di assunzione di particolari soggetti disoccupati,
– un contributo mensile per il “nuovo imprenditore”.

La piena operatività dell’incentivo in specie era rimandata alla pubblicazione in GU del decreto interministeriale ed alla successiva emanazione, da parte dell’INPS, della relativa Circolare esplicativa.

Nell’analisi che segue, si argomenteranno i due richiamati provvedimenti.

Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica

A mente del novellato art. 21le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025).

L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi.
Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

 Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari europei, Sud, Coesione e PNRR 3 aprile 2025 ha definito:

  1. criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
  2. termini e modalità di presentazione delle domande di richiesta incentivo.

Con riferimento al punto 1., sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:
– valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
– valori medi percentuali della domanda di lavoro;
– valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

Pertanto, sono ammesse al beneficio (per l’elenco delle attività, si rimanda anche all’All. 1 della Circolare INPS n. 147/2025All. 1 della Circolare INPS 27 novembre 2025 n. 147, per la comparazione con la nuova classificazione ATECO 2025): 

C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

  • 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
  • 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
  • 13 INDUSTRIE TESSILI
  • 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
  • 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
  • 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
  • 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
  • 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
  • 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
  • 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
  • 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
  • 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
  • 24.1 SIDERURGIA
  • 24.2 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
  • 24.3 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO
  • 24.4 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (ad eccezione del settore 2446 “Trattamento dei combustibili nucleari”
  • 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
  • 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
  • 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.
  • 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
  • 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
  • 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
  • 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
  • 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

  • 35.1 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
  • 35.3 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

  • 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
  • 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
  • 38.1 RACCOLTA DEI RIFIUTI
  • 38.3 RECUPERO DEI MATERIALI
  • 39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

F – COSTRUZIONI

  • 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
  • 42 INGEGNERIA CIVILE
  • 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

  • 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
  • 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
  • 51 TRASPORTO AEREO
  • 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
  • 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

  • 58 ATTIVITÀ EDITORIALI
  • 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
  • 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
  • 61 TELECOMUNICAZIONI
  • 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
  • 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

  • 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
  • 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
  • 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
  • 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
  • 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
  • 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
  • 75 SERVIZI VETERINARI

N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

  • 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

P – ISTRUZIONE

  • 85 ISTRUZIONE

Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

  • 86 ASSISTENZA SANITARIA
  • 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
  • 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

  • 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
  • 91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

  • 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
  • 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
  • 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

Pertanto, possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente i datori di lavoro che abbiano avviato l’attività in uno dei sopraelencati settori.

Con riferimento all’effettivo avvio dell’attività, si rinvia alle precisazioni che saranno fornite nella Circolare, di prossima pubblicazione, riguardante il contributo per l’avvio dell’attività previsto dal medesimo articolo 21, comma 3  .

I chiarimenti esplicativi della Circolare INPS n. 147/2025

L’INPS – con Circolare n. 147/2025 – ha richiamato quanto previsto nel decreto attuativo, fornendo le istruzioni operative per la presentazione della domanda e per i meccanismi di fruizione dello sgravio contributivo de quo.

Nel dettaglio, i soggetti interessati devono inoltrare, esclusivamente in via telematicadomanda all’INPS nei termini e con le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.

Tale domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché degli elementi da cui si evince l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero contributivo;
  • i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale prima del suddetto avvio;

Al riguardo, si precisa che nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il soggetto che ha avviato l’attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio.

  • i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  • la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere;
  • la percentuale oraria di lavoro;
  • la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
– consultare la banca dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali appositamente predisposta per verificare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio dell’attività indicata nel modulo on- line;
 calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
– consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 6 della Circolare in commento;
– fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

L’incentivo in specie non è cumulabile con altri sgravi contributivi vigenti.

Al contempo, sussiste compatibilità con:

  • la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023;
  • l’esonero disciplinato dall’art. 5, Legge n. 162/2021, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di euro 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Per potere esporre l’agevolazione contributiva, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EA34”, avente il significato di “Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del D.L. n. 60/2024”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
  • nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice di nuova istituzione “L627”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del Decreto-Legge n. 60/2024”;
– con il codice di nuova istituzione “L628”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del Decreto-Legge n. 60/2024”.

 La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l’esposizione del corrente può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Le imprese avviate dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 dai soggetti rientranti nell’elenco precedente possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a euro 500 mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Tale contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.
La domanda deve essere presentata (telematicamente, all’INPS), a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale, intendendosi per tale la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese, o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto se successivo.
Tale domanda deve contenere le seguenti informazioni:
– i dati identificativi dell’impresa;
– i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale. 

Tale misura verrà declinata in una successiva Circolare INPS.

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