2° Contenuto: Iper ammortamento e gestione delle casistiche più controverse

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 11 MAGGIO 2026

In attesa della pubblicazione in G.U. del Decreto attuativo del nuovo iper ammortamento 2026-2028 (art. 1, commi 427436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) appare utile soffermarsi sulle casistiche che nella pratica generano i maggiori dubbi interpretativi rispetto alla spettanza o meno dell’agevolazione. Si tratta, in particolare di: software in abbonamento, beni esposti in showroom, beni complessi realizzati con l’apporto di componenti usate, beni concessi in comodato d’uso a terzi, beni acquistati dopo un pregresso utilizzo a titolo di noleggio e beni temporaneamente utilizzati in cantieri esteri.

Premessa

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) conferma il ritorno a favore delle imprese, in luogo dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, del c.d. “iper ammortamento”.

L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento/canoni di leasing per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 determinata come di seguito:

Soglia investimentiMaggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro180%
Da 2,5 a 10 milioni di euro100%
Da 10 a 20 milioni di euro50%
Oltre 20 milioni di euro0

Il 6 maggio 2026 Ministro Urso ha infatti firmato il tanto atteso Decreto attuativo che dovrebbe approdare a stretto giro nella Gazzetta Ufficiale e che disciplina, tra l’altro, modalità di ottenimento dell’agevolazione (non è automatica ma contempla 5 comunicazioni al GSE) e determinazione della spesa agevolabile.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione compete sui seguenti beni:

  • beni materiali e immateriali strumentali compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
  • beni materiali strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione 5.0).
  • Per essere agevolabili beni devono essere:
  • strumentali;
  • nuovi;
  • destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

L’art. 7 del c.d. Decreto “fiscale” (D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. il 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo 2026, ha eliminato il requisito (contemplato dalla disciplina originaria) di produzione dei beni in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.

La norma non modifica il comma 429 della Legge di Bilancio 2026, lasciando così immutati i vincoli territoriali previsti per gli impianti fotovoltaici.

Per il fotovoltaico, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, ossia:

  • moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti in Stati UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

La gestione delle casistiche più controverse

Chiarita la disciplina di riferimento passiamo all’analisi della fattispecie che più di frequente sono fonte di dubbi interpretativi nell’ambito dell’operatività di studi e contribuenti, alla luce dei chiarimenti di prassi forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione:

  • al credito d’imposta 4.0
  • al “vecchio iper ammortamento”,

richiamati in quanto compatibili.

Caso particolareSpettanza nuovo iper ammortamento
Software in abbonamentoNo. La versione definitiva del Decreto attuativo firmato il 6 maggio 2026 dal ministro Urso continua a non comprendere i software in cloud, erogati in modalità As-a-service (ossia in abbonamento). Diversamente da quanto circolato nelle bozze degli scorsi mesi, pertanto, salta l’estensione del perimetro oggettivo ai servizi in abbonamento (una parte decisamente significativa della spesa digitale).
Beni esposti in showroomSì, se utilizzato esclusivamente dal rivenditore a soli fini dimostrativi. La circolare AdE n. 4/E 2017 chiarisce che in tale circostanza il bene non perde il requisito della “novità” richiesto ai fini della disciplina agevolativa.
Detto in altri termini:
l’utilizzo meramente dimostrativo da parte del rivenditore, non implica un utilizzo del bene nel proprio processo produttivo;
per l’impresa acquirente, pertanto, l’operazione è equiparabile all’acquisto di un bene “nuovo”.
È opportuno che tale utilizzo sia attestato dal rivenditore, anche tramite indicazione specifica in fattura.
Beni complessi realizzati con componenti usateL’operazione richiede una valutazione caso per caso.
Ai fini dell’iper ammortamento è necessario che il bene, interamente considerato, soddisfi il requisito della “novità”. L’utilizzo di componenti usate non è quindi sufficiente (da solo) ad escludere il beneficio purché l’intero bene complesso risulti “nuovo”.
Modalità acquisto
Momento di realizzazione
Vincoli 
A titolo derivato da terzi
Se beni mobilidata della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Il cedente deve attestare che il costo delle componenti usate non è prevalente rispetto al costo complessivo del bene.
Importo agevolabile = imponibile indicato in fattura dal venditore.
Realizzazione in economia
Rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, avuto riguardo ai consueti criteri di competenza.
Importo agevolabile = totale costi imputabili.
Beni in comodato, ma solo a condizione che:
il bene sia strumentale e inerente all’attività del comodante;
il comodatario utilizzi il bene nell’ambito di un’attività strettamente funzionale alle esigenze produttive del comodante;
il comodante deve dimostrare di trarre beneficio dalla stipula del contratto a titolo gratuito.
La capogruppo Alfa acquista un macchinario 4.0 e lo dà in comodato ad una propria controllata (Beta) la quale lo utilizza per effettuare alcune lavorazioni su semilavorati ceduti esclusivamente alla capogruppo stessa (Alfa). È evidente che risulti un beneficio per Alfa dalla stipula del comodato.
Acquisto di beni in precedenza a noleggioNo. L’Agenzia delle Entrate ha escluso la spettanza dell’agevolazione nel caso in cui il bene acquistato sia stato precedentemente utilizzato dall’acquirente a titolo di noleggio, senza soluzione di continuità (Risposta ad interpello n. 109/2024).
Beni temporaneamente usati all’estero. Non configura un’ipotesi di destinazione a struttura produttiva situata all’estero il noleggio di macchinari “iper ammortizzabili” a clienti italiani che li impiegano temporaneamente presso propri cantieri all’estero (Risposta a interpello n. 14/2020).

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