COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 7 APRILE 2026
Con l’approdo in G.U. del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (c.d. Decreto “fiscale”), in vigore dal 28 marzo 2026, cambia in modo significativo una delle principali misure a favore degli investimenti: l’iper ammortamento torna applicabile senza il vincolo del luogo di produzione del bene. L’art. 7 sopprime, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il requisito introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 che limitava l’agevolazione ai beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo.
Iper ammortamento 2026
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427–436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) reintroduce l’iper ammortamento superando i crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”.
L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento/canoni di leasing per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione 5.0).
Per essere agevolabili beni devono essere:
• strumentali;
• nuovi;
• destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
L’art. 1, comma 427, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) stabiliva che i predetti investimenti risultavano agevolabili solo se prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
La normativa originaria, pertanto, imponeva un requisito sull’origine territoriale del bene, che doveva essere dimostrato attraverso idonea documentazione rilasciata dal produttore o da un ente competente.
Le novità del Decreto “fiscale”
L’art. 7 del D.L. n. 38/2026 interviene sulla Legge di Bilancio 2026 e cancella il vincolo secondo cui i beni agevolabili dovevano essere prodotti in uno Stato UE o SEE.
Sebbene il Decreto sia in vigore dal 28 marzo 2026 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto) la soppressione opera con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026, con la conseguenza che risultano agevolabili anche gli investimenti effettuati sin dall’inizio dell’anno, indipendentemente dal luogo di produzione del bene.
Si tratta di un correttivo atteso, capace di superare una delle principali criticità applicative emerse nelle prime settimane di vigenza della norma.
Come evidenziato da più parti, il requisito territoriale rischiava di restringere in modo eccessivo la portata dell’agevolazione, soprattutto per le imprese inserite in filiere internazionali o che acquistano macchinari e componenti strategici da fornitori extra-UE.
Maggiori criticità si ponevano poi nel caso dei beni immateriali (es. software e programmi) dove la nozione di “luogo di produzione” e, soprattutto, la sua “certificazione” divenivano decisamente complessi e sfumati.
Per questi motivi, il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva annunciato l’eliminazione del vincolo territoriale già in occasione della Videoconferenza del 5 febbraio 2026. Circostanza poi ufficialmente confermata con il comunicato MEF del 12 marzo 2025 che anticipava le modifiche alla Legge n. 199/2025 recate dal Decreto “fiscale”.
La nuova formulazione rende così la misura più neutrale rispetto all’origine del bene e più coerente con la logica di sostegno agli investimenti produttivi, che resta il fulcro dell’intervento agevolativo.
Il Decreto attuativo “in arrivo”
La modifica dovrebbe finalmente sbloccare l’emanazione del Decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del Made in Italy e dell’Economia, la cui bozza era circolata nei primi giorni dell’anno e che dovrebbe definire, tra l’altro, la procedura di accesso all’agevolazione.
Con comunicato diffuso il 5 gennaio 2026 il MIMIT aveva annunciato di aver trasmesso al MEF il Decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0, previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
Secondo quanto emerge dalla bozza di Decreto attuativo la richiesta dell’incentivo dovrebbe contemplare tre comunicazioni al GSE:
- una comunicazione preventiva: ove indicare l’ammontare complessivo degli investimenti programmati;
- una comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
- una comunicazione consuntiva: per il completamento degli investimenti, da inviare entro il 15 novembre 2028.
Requisiti sostanziali invariati
Rimangono invece invariati gli altri presupposti sostanziali per accedere al beneficio, compreso il perimetro soggettivo.
Possono beneficiare dell’agevolazione i titolari di reddito d’impresa a prescindere:
- dalla forma giuridica,
- dal settore economico di appartenenza,
- dalla dimensione,
- dal regime contabile (semplificato/ordinario).
La fruizione del beneficio spettante è subordinata al:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti soggetti:
- Imprese che si trovano in uno dei seguenti stati:
- liquidazione,
- fallimento,
- liquidazione coatta amministrativa,
- concordato preventivo senza continuità aziendale,
- altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali,
- in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni,
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- Esercenti arti o professioni (non titolari di reddito d’impresa);
- Contribuenti forfetari ex Legge n. 190/2014 che determinano il reddito applicando coefficienti forfetari di redditività;
- Imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (per tali soggetti è previsto un credito d’imposta ad hoc).
La maggiorazione resta differenziata in base all’ammontare degli investimenti, secondo una logica “a scaglioni”.
La maggiorazione è pari, per tutti i beni agevolabili, al:
| Soglia investimenti | Maggiorazione |
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro | 100% |
| Da 10 a 20 milioni di euro | 50% |
| Oltre 20 milioni di euro | – |
La norma specifica che l’imposta del periodo precedente (2025 per i soggetti solari), ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF/IRES 2026, deve essere determinata “come se” il nuovo iper ammortamento non fosse applicabile.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427–436;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 9–10;
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 7.
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