2° Contenuto: IVA “indebitamente versata”: quando il rimborso è possibile

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 15 OTTOBRE 2025

La restituzione dell’IVA non dovuta (art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972) è ammessa per tutelare la neutralità dell’imposta quando il cedente/prestatore, dopo aver restituito al cliente l’IVA addebitata per errore, chiede all’Erario il rimborso della stessa. Con la Risoluzione n. 50/2025 (ripubblicata il 7 ottobre 2025), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rimborso è escluso solo se il versamento è avvenuto “in un contesto di frode fiscale”. Non ogni riqualificazione contrattuale, dunque, preclude automaticamente il 30-ter: l’ostacolo scatta solo in presenza di frode. Chiarimenti coerenti con la Risposta a interpello n. 66/2024.

Il perimetro dell’art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972

  • Comma 1: il soggetto passivo può presentare domanda di restituzione dell’IVA non dovuta entro 2 anni dal versamento o dal successivo verificarsi del presupposto di rimborso.
  • Comma 2: se l’Agenzia accerta in via definitiva l’applicazione di IVA non dovuta su una cessione/prestazione, la domanda di rimborso è presentabile dal cedente/prestatore entro 2 anni dall’avvenuta restituzione al cliente dell’importo addebitato in rivalsa.
  • Comma 3: niente rimborso se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

La logica è garantire la neutralità: il cliente (se ha detratto) restituisce l’IVA all’Erario a seguito dell’accertamento; il fornitore, dopo aver rimborsato il cliente, ottiene a sua volta la restituzione dall’Erario.

La precisazione della Risoluzione n. 50/2025 (testo ripubblicato il 7 ottobre 2025)

Il documento esamina il caso in cui un rapporto contrattuale (es. appalto di servizi) sia riqualificato come somministrazione di lavoro, con recupero dell’IVA inizialmente esposta.

  • Nella versione aggiornata, l’Agenzia chiarisce che il diniego del rimborso opera solo “in un contesto di frode”.
  • Se la riqualificazione avviene senza elementi di frode, il 30-ter resta applicabile, ricorrendo le condizioni dei commi 1 e 2 (restituzione al cliente e termini).

Questa chiosa evita letture “automatiche” per cui qualsiasi riqualificazione precluda il rimborso.

Continuità con la prassi: Risposta a interpello n. 66/2024

Nel caso di servizi di logistica/facchinaggio poi riqualificati dall’Ufficio come somministrazione di lavoro, l’Agenzia ha negato il rimborso al committente (non legittimato), precisando che l’istanza spetta al prestatore (art. 30-ter, comma 2).

Nessun automatismo fraudolento è stato collegato alla riqualificazione: l’ostacolo del comma 3 sorge solo se sussiste frode fiscale.

Il caso affrontato nell’Interpello n. 66/2024
Una società (Alfa) ha ricevuto servizi fatturati con IVA da una cooperativa (Beta); l’Agenzia ha poi riqualificato il rapporto da appalto a somministrazione di lavoro, rendendo l’IVA indetraibile. Alfa ha versato quanto dovuto aderendo alla “tregua fiscale” e chiede rimborso diretto all’Erario ex art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972 perché Beta è in procedura concorsuale e non emetterà note di variazione.
L’Agenzia chiarisce che il rimborso ex art. 30-ter  può chiederlo solo il cedente/prestatore (Beta), dopo aver restituito l’IVA al cliente, entro 2 anni (comma 2). 
Il committente/cessionario (Alfa) non è legittimato a chiedere il rimborso all’Erario; può solo agire civilmente contro il prestatore (anche insinuandosi al passivo).
Orientamento confermato da Cass. n. 14838/2023 e CGUE Reemtsma (C-35/05). L’Agenzia non entra nel merito della spettanza del credito IVA, né della definitività degli atti.

Operatività: come muoversi in pratica

  1. Verificare la sussistenza o meno di frode: in sua assenza, il 30-ter è percorribile.
  2. Restituire l’IVA al cliente (se addebitata in rivalsa) e documentare adeguatamente la restituzione.
  3. Istanza del fornitore entro 2 anni:
    • dal versamento originario o dal presupposto (comma 1);
    • oppure, se c’è un accertamento definitivo, entro 2 anni dalla restituzione al cliente (comma 2).
  4. Allineare le posizioni: il cliente che abbia detratto deve restituire l’IVA all’Erario in esito all’accertamento.
  5. Conservare tutta la documentazione (accertamento, note di variazione, quietanze).

Cosa non consente il rimborso

  • Presenza di un “contesto di frode fiscale” (art. 30-ter, comma 3Ris. n. 50/2025, testo ripubblicato).
  • Richiesta del committente/cessionario al posto del fornitore (salvo distinti presupposti extra art. 30-ter).
  • Mancata restituzione al cliente dell’IVA indebitamente addebitata (condizione espressa dal comma 2).

Tabella riepilogativa

TemaRegola/Esito
Titolo giuridicoArt. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972 (introdotto da Legge n. 167/2017)
Soggetto legittimatoCedente/Prestatore (non il committente/cessionario)
Condizione chiaveRestituzione al cliente dell’IVA di rivalsa indebitamente addebitata
Termini2 anni dal versamento o dal presupposto (comma 1);
2 anni dalla restituzione al cliente in caso di accertamento definitivo (comma 2)
EsclusioneContesto di frode fiscale (comma 3Ris. n. 50/2025 ripubblicata il 7 ottobre 2025)
Riqualificazione contrattualeNon preclude di per sé il 30-ter; rileva la frode, non la sola riqualificazione
Prassi coerenteInterpello n. 66/2024: il rimborso lo chiede il prestatore; riqualificazione ≠ frode automatica
FinalitàNeutralità IVA: allineamento posizioni fornitore/cliente/Erario

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