VIDEO E PODCAST
DI STEFANO ROSSETTI | 2 MARZO 2026
La Video Pillola del Lunedì offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nella settimana appena conclusa. Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: Concordato Preventivo Biennale, operazioni straordinarie, IRPEF, imposta di registro, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, impatriati, ritenute, SICAV, istituzione nuovo comune, imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi, modelli dichiarativi.
Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo:
- Concordato Preventivo Biennale:
- l’Agenzia delle entrate risponde positivamente sulla possibilità di aderire al concordato preventivo biennale da parte di un lavoratore autonomo che partecipa anche a un’associazione tra professionisti nella quale svolge un’attività completamente diversa rispetto a quella individuale. Nel caso esaminato, l’Agenzia sottolinea che le due attività svolte dal contribuente sono completamente distinte. L’attività di commercialista e quella di insegnante di sci non condividono alcun profilo di collegamento economico o professionale, non applicano lo stesso ISA e non appartengono allo stesso ambito. A ciò si aggiunge che i bienni di riferimento non coincidono: la proposta di CPB per il contribuente riguarda il periodo 2025-2026, mentre la scuola di sci ha aderito al concordato per il biennio 2024-2025. La norma richiede espressamente che l’adesione coincida per gli stessi periodi d’imposta, condizione che qui non si verifica (risp. n. 45/E/2026);
- l’AdE chiarisce che l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non rientra tra le ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale previste dall’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024. L’Agenzia ricorda che il legislatore ha individuato come cause di cessazione solo operazioni straordinarie idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente: fusioni, scissioni, conferimenti e modifiche rilevanti della compagine sociale. L’affitto d’azienda, invece, rappresenta un’ordinaria operazione gestionale, non assimilabile alle ipotesi che incidono sulla soggettività dell’impresa o sulla sua struttura produttiva. Pertanto, non è assimilabile alle ipotesi elencate alla lettera b–ter) del comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 (risp. n. 46/E/2026);
- l’AdE chiarisce che la sospensione dell’attività professionale comunicata all’ordine di appartenenza costituisce una causa eccezionale idonea a far cessare gli effetti del concordato preventivo indipendentemente dalla durata della sospensione, purché determini un calo del reddito superiore al 30% rispetto a quello concordato (risp. n. 47/E/2026);
- l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il differenziale positivo tra il valore nominale e il costo di acquisto di un credito d’imposta pur essendo divenuto imponibile nei termini indicati dalla risposta n. 171/E/2025 non è riconducibile ad alcuna delle tipologie richiamate nell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024. Non possono quindi essere considerati “elementi immateriali” come previsto dalla precedente normativa, né possono incidere sul reddito concordato, poiché le variazioni ammesse sono tassativamente indicate dal legislatore (risp. n. 48/E/2026);
- l’AdE ha chiarito che la sopravvenienza attiva derivante da accordo transattivo rappresenta una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 13/2024 (risp. n. 49/E/2026);
- operazioni straordinarie: ad avviso dell’AdE, nel caso di un’operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, non è possibile attribuire alla società scorporata, per ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia della certificazione DURF, il triennio di attività maturato insieme alla società scissa (risp. n. 50/E/2026);
- IRPEF: l’AdE ha illustrato la qualificazione ai fini fiscali del corrispettivo percepito dal proprietario a seguito della concessione di un diritto di superficie e della cessione contestuale della nuda proprietà a soggetti diversi. Poiché si tratta di terreni agricoli non edificabili posseduti da oltre cinque anni, la concessione del diritto di superficie non sarà imponibile, poiché non realizza alcuna plusvalenza imponibile come reddito diverso (art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR). Diversamente, qualora il concedente conservasse un diritto reale sui terreni, il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie sarebbe tassabile come reddito diverso (art. 67, comma 1, lettera h), del TUIR) (risp. n. 51/E/2026);
- imposta di registro: la ricognizione di debito, contenuta in una scrittura privata non autenticata, che si limita a confermare un’obbligazione già esistente senza modificarla, costituisce una semplice dichiarazione di scienza, priva di contenuto patrimoniale. In tal caso deve essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, e soltanto in caso d’uso (risp. n. 52/E/2026);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quelli erogati da un’università in relazione a borse di studio per attività di ricerca postlaurea e postdottorato da erogare a ricercatori stranieri in regime di secondment (scambio) presso la stessa università (c.d. borse ”visiting research”), attingendo per la copertura delle stesse direttamente dai fondi europei assegnati per il progetto. Conseguentemente l’università erogante deve operare le ritenute d’acconto sugli emolumenti erogati (risp. n. 53/E/2026);
- impatriati: l’AdE ha confermato che il requisito di permanenza all’estero è di sei anni qualora il lavoratore al rientro in Italia venga assunto da una società appartenente al medesimo gruppo del datore di lavoro ante “impatrio”. Ciò anche se le due società non hanno alcun rapporto partecipativo seppur rientrano nel perimetro del medesimo gruppo (risp. n. 54/E/2026);
- ritenute: una società di persone fa presente che all’esito di una verifica eseguita nei confronti della società cliente, per il periodo d’imposta 2022, la Guardia di finanza ha riqualificato da “consulenza e ricerca di mercato” a “procacciamento d’affari” i servizi che tale società ha ricevuto dai propri fornitori, constatando la mancata applicazione della ritenuta sulle provvigioni erogate agli stessi. La società cliente ha definito il processo verbale di constatazione (PVC) versando le ritenute d’acconto, le sanzioni e gli interessi ivi indicati ed ha poi presentato istanza di interpello per chiedere come recuperare le ritenute in questione, evidenziando che i fornitori avevano debitamente indicato i compensi ricevuti in dichiarazione, pagando l’imposta dovuta nelle more e, quindi, che con il versamento della ritenuta si era verificata una duplicazione d’imposta.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la società di persone deve presentare, contestualmente ai soci, una dichiarazione integrativa per recuperare le ritenute certificate (risp. n. 55/E/2026); - SICAV: l’AdE ha chiarito che la fusione di comparti di investimento in un diverso fondo non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai partecipanti dei medesimi fondi, in quanto non riconducibile a nessuna fattispecie impositiva (risp. n. 56/E/2026);
- IRPEF: ad avviso dell’AdE è reddito di lavoro dipendente quello corrisposto ai medici con solo incarico di titolare a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria che non aderiscono al Ruolo unico (risp. n. 57/E/2026);
- istituzione nuovo comune: l’AdE, in seguito all’istituzione, nella provincia di Vicenza, del nuovo Comune “Castegnero Nanto”, nato dalla fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto, assegna al neoistituito Ente il codice amministrativo M439 (ris. n. 10/E/2026);
- imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi: l’AdE fornisce le prime indicazioni operative sulle novità apportate dalla Legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), sulla tassazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni (circ. n. 2/E/2026);
- modelli dichiarativi: mediante vari Provvedimenti direttoriali sono stati approvati i seguenti modelli dichiarativi: ISA2026, modello 730/2026, modello CNM 2026, Redditi SP 2026, modello 770/2026, modello Redditi ENC 2026, modello Redditi PF 2026, modello Redditi SC 2026.
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