VIDEO E PODCAST
DI STEFANO ROSSETTI | 13 OTTOBRE 2025
La Video Pillola del Lunedì offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nella settimana appena conclusa. Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: imposta di bollo, IVA, codici tributo, compliance.
Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo:
- Imposta di bollo: la richiesta di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso, presentata da un ente pubblico all’INAIL non sconta l’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di una comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio finalizzata alla conservazione di dati e non di una domanda relativa “alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili” che invece integra il presupposto impositivo del bollo (risp. n. 260/E/2025);
- IVA: i rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che svolgono cariche elettive non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA né costituiscono prestazioni di servizi (risp. n. 261/E/2025);
- Codici tributo: il D.L. n. 3/2020 ha riconosciuto un trattamento integrativo nei confronti dei lavori dipendenti e assimilati, corrisposto attraverso i sostituti d’imposta, con relativa compensazione, da parte di questi ultimi, del credito maturato con l’erogazione delle somme. Come indicato dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, a seguito dell’attività di controllo, gli uffici, in caso di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione in tutto o in parte dal sostituto, possono emanare apposito atto di recupero. Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, la ris. n. 51/E/2025 istituisce i seguenti codici tributo:
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- “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”
- “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.
La stessa risoluzione fa spazio ad altri due codici, per il versamento delle stesse somme, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP):
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- “700E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”
- “701E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”;
- Codici tributo: con la ris. n. 52/E/2025, l’Agenzia delle entrate ha disposto la soppressione del codice identificativo “60” denominato “Garante/terzo datore”, da utilizzare nel modello F24. Questo codice era stato introdotto nel 2010 con la ris. n. 31/E per consentire l’individuazione del soggetto garante nei casi di rateizzazione dei debiti tributari assistiti da garanzia, in particolare nell’ambito dei controlli automatici previsti dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- Codici tributo: con la ris. n. 53/E/2025, l’Agenzia delle entrate istituisce il codice identificativo “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, necessario per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta;
- Codici tributo: il bonus per favorire la partecipazione a corsi formativi sull’impresa agricola (art. 6, legge n. 36/2024), fino a 2500 euro, riguarda gli imprenditori agricoli di età compresa fra i 18 e i 41 anni, che hanno avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2021. Il credito deve essere fruito esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. L’ammontare del bonus spettante è visibile nel cassetto fiscale di ciascun partecipante. Per consentire l’utilizzo in compensazione del bonus con il modello F24, da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia, la ris. n. 54/E/2025 istituisce il codice tributo “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
- Codici tributo: con la ris. n. 55/E/2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito un nuovo codice tributo: il “2703”. Questo consentirà il versamento dell’acconto relativo alla digital services tax: il tributo che grava sui ricavi derivanti da alcuni servizi digitali realizzati da imprese con una significativa presenza economica in Italia;
- Compliance: con il Provv. Dir. AdE n. 369141/2025 sono state definite le modalità con cui l’Agenzia comunicherà le eventuali anomalie relative alle dichiarazioni IVA presentate per il periodo d’imposta 2023.
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