COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 16 GENNAIO 2026
Tra le principali misure di carattere fiscale della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) spicca senz’altro la riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF dal 35 al 33%. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro il vantaggio fiscale viene sterilizzato con la previsione di un abbattimento forfetario di 440 euro sull’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione ad un ampio paniere di oneri detraibili al 19%.
Le nuove aliquote IRPEF dal 2026
Mediante modifica dell’art. 11, comma 1, lett. b), del TUIR la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 3–4, Legge n. 199/2025 dispone la diminuzione dell’aliquota IRPEF sul secondo scaglione di reddito, che passa dal 35 al 33%.
La modifica riguarda lo scaglione di reddito imponibile compreso tra 28.000 euro e 50.000 euro, da calcolare al netto degli oneri deducibili. L’obiettivo dichiarato dell’intervento è quello di ridurre il carico fiscale sul cosiddetto ceto medio.
Le nuove fasce e aliquote saranno:
- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 33% (in precedenza era il 35%) per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
- 43% per redditi oltre 50.000 euro.
Le nuove aliquote si applicano a partire dal 2026, con riferimento quindi al periodo d’imposta 2026 e troveranno applicazione:
- in sede di applicazione delle ritenute a partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026,
- in virtù del principio di cassa allargato, agli emolumenti e ai compensi relativi al 2025 corrisposti dal 13 gennaio 2026,
- sul versante dichiarativo, in sede di presentazione dei modelli dichiarativi inviati nel 2027 (Modello 730/2027 e Redditi PF 2027).
In termini pratici, la modifica determina un risparmio massimo d’imposta pari a 440 euro: calcolato su 22.000 euro di scaglione (50.000-28.000) con una riduzione del 2%.
Neutralizzazione per i redditi oltre 200.000 euro
Analogamente a quanto fatto in passato, la riduzione delle aliquote IRPEF viene accompagnata da un rafforzamentodei meccanismi di selettivitàsul fronte delle detrazioni.
Il risparmio d’imposta (pari ad un massimo di 440 euro annui):
- viene garantito per intero alle fasce di reddito tra 50.000 euro e 200.000 euro;
- viene neutralizzato per contribuenti con reddito superiore a questa soglia.
Per i soggetti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, infatti, si prevede una nuova riduzione forfetaria di 440 euro delle detrazioni per oneri.
La nuova decurtazione (440 euro) si somma alle limitazioni già previste per i redditi elevati, imponendo ai professionisti un’attenzione maggiore nella determinazione del reddito complessivo e nella sommatoria degli oneri detraibili, nonché un adeguamento tempestivo dei software dichiarativi e delle gestionali paghe, dato che gli effetti combinati tra aliquote ridotte e “stretta” sulle detrazioni potranno generare risultati non intuitivi per il contribuente finale.
Oneri oggetto di riduzione
Tramite l’inserimento del comma 5-bis all’art. 16-ter del TUIR ad opera dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 199/2025 si prevede che:
- dall’anno 2026 (modello 730/2027 o Redditi PF 2027),
- dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15, comma 3-bis (riduzione per reddito oltre i 120.000 euro) e 16-ter, commi 1–5 (tetto massimo in base coefficiente familiare) del TUIR,
- la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per i seguenti oneri:
| Tipo di onere detraibile | Percentuale detrazione | Incidenza della riduzione di 440 euro |
| Spese detraibili al 19% (TUIR e altre norme), esclusi i costi sanitari art. 15, comma 1, lett. c) TUIR | 19% | L’importo complessivo delle relative detrazioni viene ridotto di 440 euro, entro il limite di quanto effettivamente spettante. |
| Erogazioni liberali ai partiti politici (art. 11 D.L. n. 149/2013) | 26% | |
| Premi assicurativi contro eventi calamitosi (art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020) | 90% |
La riduzione previste dall’art. 16-ter, comma 5-bis del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri di cui sopra. Non sono oggetto della riduzione, invece:
| Oneri esclusi dall’abbattimento | |
| Detrazione | Norma di riferimento |
| Familiari a carico | Art. 12 TUIR |
| Tipologie reddituali | Art. 13 TUIR |
| Canoni di locazione | Art. 16 TUIR |
| Recupero edilizio | Art. 16-bis TUIR |
| Altre disposizioni in materia di interventi edilizi come: ecobonus e sismabonus | Artt. 14 e 16, commi 1-bis–1-septies del D.L. n. 63/2013 |
Coordinamento con altre detrazioni
Come detto il nuovo abbattimento forfetario si somma ad altre limitazioni sulle detrazioni già presenti:
| Tipologia riduzione | Contenuto essenziale |
| Riduzione per redditi superiori a 120.000 euro (art. 15, comma 3-bis TUIR) | A decorrere dal 2020, in presenza di un reddito superiore a euro 120.000, talune detrazioni vengono proporzionalmente ridotte, sino ad azzerarsi in presenza di un reddito di ammontare pari o superiore a euro 240.000. Formula detrazione residua al netto dell’abbattimento 100% x [(240.000 euro – reddito complessivo) / 120.000 euro] Tutte le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR vengono parametrate al “reddito complessivo” del contribuente con alcune eccezioni: detrazione per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; detrazione per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; detrazione per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dall’1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; detrazione per le spese sanitarie. Il quadro di sintesi delle detrazioni che soggiacciono alla limitazione qui in esame è riportato nelle istruzioni di compilazione del modello 730 o del Redditi PF: |
| Limiti per redditi superiori a 75.000 euro (art. 16-ter TUIR) | L’art. 1, comma 10, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione: al reddito percepito; al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Dal 2025, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente: sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’“importo base” determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente: Reddito complessivo Importo base Da € 75.000 a € 100.000 € 14.000 Oltre € 100.000 € 8.000 moltiplicato per un determinato “coefficiente” in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 12, comma 2, del TUIR. N. figli a carico Coefficiente 0 0,5 1 0,7 2 0,85 3 o più, oppure 1 figlio con disabilità 1 Per espressa previsione normativa nonsono interessati dal taglioalle detrazioni le spese sanitarie nonché gli oneri per investimenti in start-up e PMI innovative |
| Riduzione delle detrazioni per redditi superiori a 50.000 euri(Art. 2 del D.Lgs. n. 216/2023) | Limitatamente al 2024 è prevista una riduzione della detrazione, pari a 260 euro, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro (assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR), in relazione ai seguenti oneri: oneri detraibili al 19%; erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. n. 149/2013); premi assicurativi per rischio eventi calamitosi, ex art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020. |
Operativamente, il contribuente con reddito sopra i 200.000 euro dovrà:
1) calcolare la prima riduzione degli oneri detraibili (reddito > 120.000 euro);
2) calcolare le detrazioni nel rispetto dei massimali previsti (vedi tabella di seguito):
3) applicare la seconda riduzione di 440 euro (reddito > 200.000 euro).
Riferimenti normativi:
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