PRIMA LETTURA
di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 24 Dicembre 2025
Nella Seduta al Senato del 23 dicembre 2025, con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astensioni, l’Assemblea ha approvato il ddl Bilancio 2026 (A.S. 1689), che passa all’esame della Camera, dopo il via libera alla Nota di variazioni e al rinnovo della fiducia al Governo con l’approvazione, con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni, dell’emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl. Tra le molteplici misure previste, analizziamo quelle attinenti al mondo del lavoro e che dovranno essere adottate già a decorrere dal 1° gennaio 2026.
| Art. 2 – Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche | Revisione delle aliquote per la determinazione dell’imposta IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 2026 e così stabilite: Scaglioni di reddito Redditi sino a 28.000 euro – Aliquota :23% Scaglioni di reddito Redditi da 28.001 euro a 50.000 euro – Aliquota 33% Scaglioni di reddito Redditi oltre 50.001 euro – Aliquota 43% |
| Art. 4 – Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell’impresa e del trattamento accessorio | 1) Incrementi retributivi Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, – in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026; – sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento; – l’imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro. 2) Premio di risultato L’aliquota di imposta sostitutiva del 5% rimane valida solo per i premi corrisposti nel 2025. Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all’articolo 1, comma 182 , della legge 28 dicembre 2015, n. 208: – erogati negli anni 2026 e 2027; – l’imposta sostitutiva prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, – con l’aliquota ridotta all’1 per cento. 3) Indennità e maggiorazioni retributive Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di: a. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 2003 e dei CCNL; b. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; c. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. Le disposizioni sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le attività di cui all’articolo 8, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 4 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell’articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardo le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 4 e 5, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori (art. 6 Legge 15 maggio 2025, n. 76) Nelle aziende di cui all’articolo 1 (in cui sono attivati criteri di partecipazione gestionale, economica e finanziaria), in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 184-bis a 189 , della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l’anno 2025 e ora anche per il 2026 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare. |
| Art. 5 – Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica | All’articolo 51, comma 2, lettera c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10». Pertanto, a decorrere dal 2026 le indennità sostitutive di mensa sono così disciplinate: Somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi: Esenti Prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto – se in forma cartacea esenti sino a 4 euro – se in forma elettronica esenti sino a 10 euro Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione: Esenti fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29. |
| Art. 8 – Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere | Per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori: – degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5, L. n. 287/1991; – del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali; è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. ATTENZIONE: Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante F24. |
| Art. 25 – Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto | Art. 25, c. 1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 38, c. 1 , D.Lgs. n. 33/2025 – Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e altri redditi Per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese la ritenuta d’acconto deve essere operata dai sostituti d’imposta con un’aliquota: – dello 0,5% per l’anno 2028; – dell’1% a decorrere dall’anno 2029; – a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo. La ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’articolo 25, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni (contratto di interessi: a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta). Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni. ATTENZIONE: Tutte le disposizioni si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2029. |
| Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni | All’articolo 4-bis del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: Soppressione della proposta: “I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti di cui al medesimo articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g). Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d’imposta trasferiti a soggetti di versi dal titolare originario”. Compensazioni e iscrizioni a ruolo In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423 , della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 50.000 ( precedente = 100.000), per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. ATTENZIONE: – La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza – Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione del citato articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater del D.L. n. 223/2006 ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. |
| Art. 33-bis – Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario | 1. All’articolo 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: Art. 33 D.L. n. 78/2010 – Stock options ed emolumenti variabili 1) In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. 2) L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.2-bis) Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bisnon si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell’addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. NOVITA’: Le disposizioni si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni. |
| Art. 37 – Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato | Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, sono destinate risorse per gli anni 2026, 2027 e 2028: – per il riconoscimento dell’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati; – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail; – per un periodo massimo di 24 mesi; – per l’assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. ATTENZIONE: Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei limiti di spesa autorizzati. Nell’adozione del Decreto si tiene conto della valutazione degli effetti sull’occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22 , 23 e 24 del D.L. n. 60/2024. |
| Art. 37 bis – Prestazioni agricole | A decorrere dall’anno 2026: – Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto. |
| Art. 38 – Misure in materia di assegno di inclusione – ADI | Vengono disposte modifiche alla disciplina dell’Assegno di Inclusione di cui all’articolo 3 del D.L. n. 48/2023. In particolare, il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. ATTENZIONE: Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, in materia di interventi straordinari in materia di Assegno di inclusione per l’anno 2025, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025. |
| Art. 39 – APE sociale | Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni richieste per l’accesso alla misura al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi. ATTENZIONE: Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. |
| Art. 40 – Misure in materia di ammortizzatori sociali | Vengono destinate nuove risorse per l’anno 2026 al Fondo sociale per occupazione e formazione: – per il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornaliere per l’anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. ATTENZIONE: Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell’indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito; – per il completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015; – per la proroga al 2026 dell’esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi; – per garantire anche nel 2026 il trattamento di sostegno al reddito per le imprese in crisi di cui all’articolo 44 del D.L. n. 109/2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale di 12 mesi; – al fine di garantire l’integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 per dipendenti del gruppo ILVA anche per l’anno 2026; – per garantire le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center di cui l’articolo 44, comma 7, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. |
| Art. 40-bis – Modifiche alla liquidazione anticipata della NASpI | Viene modificata la disposizione di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, in materia di incentivo all’autoimprenditorialità. In particolare, viene previsto che il beneficio non venga più erogato in un’unica soluzione. L’erogazione della prestazione avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata massima di fruizione della NASpI e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità. |
| Art. 41 – Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate | Nell’ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo mensile e l’importo annuo del beneficio sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro. |
| Art. 43 – Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento | L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata Inps, che si trovano in una delle condizioni sottoelencate, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per l’adeguamento all’incremento della speranza di vita.Tale disposizione si applica: a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 67/2011, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del D.Lgs. n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. La possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cui all’articolo 1, comma 161 , della Legge n. 207/2024, trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata. ATTENZIONE: Tali disposizioni entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio. |
| Art. 44 – Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego | Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, l’ente pubblico provvede alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età o di servizio, decorsi 9 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. |
| Art. 45 – Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari | La Legge di Bilancio dispone modifiche alla disciplina in materia di forme pensionistiche complementari. In particolare, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, saranno individuati:i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento di cui sopra, ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive.Inoltre, è previsto che il patrimonio dei fondi pensione sia investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58/1998. ATTENZIONE: Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali. |
| Art. 45-bis – Disposizioni in materia di previdenza complementare | Viene innalzato a 5.300 euro, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, la soglia di deduzione dal reddito dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di sopra pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente. |
| Art. 45-ter – Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato | All’articolo 1, comma 756 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo Tesoreria INPS: – anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale dei 50 dipendenti; – prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato; – e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS: – i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40; – o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze; – prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. Previdenza Complementare – Adesione ai FPC All’articolo 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: – i lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare in modo automatico o esplicito possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico; – i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare; – l’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale; Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno. – il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione; – in assenza degli accordi o dei contratti collettivi, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85 , alla quale è conferito l’intero importo del TFR; – entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e: 1-conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta; 2-ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile; ATTENZIONE: Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia. – in caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dalla prima assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data; – al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica; – con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione: – contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione; – nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica; – il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni. |
| Art. 46 – Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli | Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall’anno 2027, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. ATTENZIONE. Per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Nelle more dell’attuazione di quanto sopra previsto, per l’anno 2026: – alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, – e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali, e la gestione separata Inps, – con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’Inps, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali, e la gestione separata Inps, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. ATTENZIONE: Le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. |
| Art. 47 – Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza | Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 , ai fini dell’accesso all’Assegno di inclusione, alle prestazioni del Supporto per la formazione e il lavoro, all’Assegno unico e universale per i figli, al bonus nuovi nati, la soglia che non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare della prima casa ai fini ISEE è innalzata a 91.500 euro e a 200.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Vengono rideterminate le maggiorazioni ai parametri della scala di equivalenza:0,1 in caso di nuclei familiari con due figli;0,25 in caso di tre figli;0,40 in caso di quattro figli;0,55 in caso di almeno cinque figli. A decorrere dall’anno 2026:l’INPS coopera anche con il Ministero dell’interno e con l’Automobile Club d’Italia. A tale fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel pubblico registro automobilistico; la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalità precompilata. |
| Art. 48 – Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici | Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026:assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni; prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100% nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. Durata dell’esonero: pari a 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione; nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con il contratto a termine, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato; massimo 24 mesi dalla data dell’assunzione, in caso di assunzione effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato. ATTENZIONE: L’esonero: – non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato; – non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; – è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 D.Lgs. n. 216/2023. |
| Art. 49 – Incentivi per la trasformazione dei contratti | A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata: alla lavoratrice o al lavoratore; con almeno tre figli conviventi; fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili; è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali. Al fine di incentivare l’applicazione del criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti sopra indicati la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto: per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto; l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail; nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. ATTENZIONE: Le disposizioni per l’attuazione dell’esonero saranno definite entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Inoltre, l’esonero: non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato; non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023. |
| Art. 50 – Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori | Viene modificato il limite di età del figlio per cui possibile fruire del congedo parentale. Nel dettaglio, per ogni bambino, nei primi suoi 14 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni. Per i periodi di congedo parentale, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80% della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto è dovuta, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. ATTENZIONE: Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia. In merito al congedo per malattia del figlio viene previsto che, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni. |
| Art. 51 – Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità | All’articolo 4 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente: Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione per sostituzione di lavoratrice in congedo, anche parentale, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino. |
| Art. 52 – Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori | Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo a decorrere dall’anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. |
| Art. 52-bis – Istituzione del fondo Sport famiglia | Al fine di sostenere le famiglie – con indicatore Isee inferiore a 20.000 – e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). |
| Art. 53 – Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare | È istituito un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. |
| Art. 54 – Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità | Incremento il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. |
| Art. 55 – Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza | Incrementata la dotazione del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. |
| Art. 56 – Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati | Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, è istituito un apposito Fondo. ATTENZIONE: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi. |
| Art. 57 – Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani | Vengono potenziate le misure contro la tratta degli esseri umani. |
| Art. 58 – Pubblico Impiego – Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio | Per l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigente in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%. Le disposizioni trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. ATTENZIONE: Le disposizioni non si applicano al personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95. A decorrere dall’anno 2026 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle amministrazioni delle risorse del fondo da destinare all’incremento dei fondi del trattamento economico accessorio. |
| Art. 60 – Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati | Le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale, ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto (TFR), in materia di welfare integrativo stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi, possono applicarsi – sulla base di specifica delibera adottata a tal fine dai singoli collegi o organi di vertice comunque denominati – anche al presidente e ai componenti: dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; della Commissione nazionale per le società e la borsa; dell’Autorità di regolazione dei trasporti; dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente; dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; del Garante per la protezione dei dati personali; dell’Autorità nazionale anticorruzione; della Commissione di vigilanza sui fondi pensione; della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali |
| Art. 117 – Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale IRPEF | Legge n. 207/2024, c. 727, 728 e 751 Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. |
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