CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI SANDRA PENNACINI | 23 OTTOBRE 2025
Prevista una procedura specifica per il recupero delle somme, con interessi e sanzioni, in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA
Nell’ambito delle misure volte a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale delineate nella bozza della Legge di Bilancio 2026, emerge una significativa novità riguardante la gestione IVA, che vede l’introduzione di una procedura specifica per la liquidazione automatizzata del dovuto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale. La misura mira a velocizzare i controlli, sfruttando il patrimonio informativo derivante dai dati trasmessi dai contribuenti (fisco elettronico) e dagli altri adempimenti comunicativi.
Premessa
Il processo di digitalizzazione degli adempimenti fiscali, culminato con l’introduzione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, ha messo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria una mole considerevole di dati. La bozza della Legge di Bilancio 2026 prosegue sulla strada dell’utilizzo di tali informazioni per intensificare l’attività di controllo e recupero delle imposte evase, con l’introduzione di un meccanismo di liquidazione “d’ufficio” dell’IVA dovuta, utilizzabile nei confronti dei soggetti che omettono la presentazione della dichiarazione annuale. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più tempestiva ed efficiente l’azione di recupero, bypassando in parte le tradizionali procedure di accertamento.
Liquidazione IVA automatica IVA in presenza di dichiarazione annuale omessa
La bozza di Legge di Bilancio 2026 (articolo provvisorio n. 25) propone l’inserimento di un nuovo articolo, il 54-bis.1, nel Decreto “IVA”, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Questa nuova disposizione attribuisce all’Agenzia delle Entrate la facoltà di procedere, senza pregiudizio dell’azione accertatrice, alla liquidazione dell’IVA dovuta in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, anche avvalendosi di procedure automatizzate.
Tale liquidazione potrà essere effettuata entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento in caso di omessa dichiarazione, vale a dire entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, come stabilito dall’art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
La liquidazione avverrà sulla base dei dati a disposizione dell’Agenzia, quali:
• fatture elettroniche;
• corrispettivi telematici;
• elementi desumibili dalle Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche (LIPE).
Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.
La norma specifica i seguenti criteri che verranno utilizzati per la liquidazione automatizzata:
1) non si tiene conto dell’eventuale credito IVA risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo d’imposta precedente a quello oggetto di liquidazione;
2) dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti IVA effettuati dal contribuente per l’anno di riferimento.
La bozza non appare del tutto intelleggibile. Il testo proposto per l’art. 54-bis.1, comma 1, recita infatti: “Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati”. La norma indica che la liquidazione avviene “sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche”, ma chiarisce specificamente solo la non considerazione del credito pregresso e lo scomputo dei soli versamenti, senza dettagliare come le fatture ricevute incidano sul calcolo automatico in questa fase.
Procedura, sanzioni e riscossione
Qualora dai controlli emerga un’imposta da versare, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente. Il contribuente ha 60 giorni dalla data di comunicazione per intraprendere una delle seguenti azioni:
- segnalare all’Agenzia eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, fornendo i necessari chiarimenti;
- provvedere al versamento dell’imposta liquidata, unitamente agli interessi e alle sanzioni dovute.
Se il contribuente fornisce elementi idonei a modificare l’importo, l’esito della liquidazione viene nuovamente comunicato e dalla data di tale nuova comunicazione decorre un nuovo termine di 60 giorni.
In caso di inerzia del contribuente entro i 60 giorni, oppure qualora i chiarimenti forniti non siano ritenuti idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo permette l’avvio immediato della riscossione coattiva.
La norma prevede altresì che per il pagamento delle somme richieste con la comunicazione della liquidazione automatica non è ammessa la compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Anche in caso di successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute, non è ammessa la compensazione con crediti erariali ai sensi dell’art. 31 del D.L. n. 78/2010.
La sanzione applicata è quella prevista per l’omessa dichiarazione dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 120% dell’ammontare del tributo dovuto, con un minimo di euro 250. La sanzione è calcolata sull’imposta liquidata dall’Ufficio secondo i criteri sopra descritti. Tuttavia, se il contribuente versa le somme dovute (imposta, interessi e sanzione ridotta) entro i 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo.
La bozza di Legge di Bilancio specifica che l’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione automatica impedisce al contribuente di applicare la disposizione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. Tale comma prevede una specifica sanzione ridotta per chi presenta la dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di attività amministrative di accertamento. Pertanto, una volta ricevuta la comunicazione della liquidazione automatica, non sarà più possibile sanare l’omissione con la presentazione tardiva della dichiarazione originaria avvalendosi di tale specifica sanzione ridotta.
Vengono inoltre modificate per coordinamento le norme sanzionatorie:
- l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 viene integrato precisando che, in caso di successivo accertamento, la sanzione per omessa dichiarazione si intende dovuta sulla differenza tra l’imposta accertata e quella già liquidata automaticamente ai sensi del nuovo art. 54-bis.1;
- analoga modifica viene apportata all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico Sanzioni).
Conclusioni
Sebbene la finalità della norma sia quella di accelerare il recupero dell’IVA nei casi di palese omissione dichiarativa, sfruttando i dati già in possesso dell’Amministrazione, la procedura di liquidazione automatizzata così come delineata nella bozza di Legge di Bilancio 2026 presenta alcune criticità operative, specialmente riguardo la sua applicabilità generalizzata.
Se da un lato la norma menziona l’utilizzo dei dati delle fatture ricevute, dall’altro esplicita che vengono scomputati solo i versamenti effettuati e non il credito dell’anno precedente. Resta da chiarire come, in fase automatica, possa essere gestita la complessità della determinazione dell’IVA dovuta secondo le regole ordinarie.
In particolare, la procedura basata su un calcolo automatizzato che parte dai dati delle operazioni attive (fatture emesse, corrispettivi), sottraendo unicamente i versamenti effettuati, appare difficilmente applicabile, se non del tutto inapplicabile, a contribuenti che adottano regimi speciali IVA la cui determinazione dell’imposta non segue il meccanismo ordinario “imposta su imposta”. Si pensi, ad esempio, al regime dell’IVA per cassa(art. 32-bis D.P.R. n. 633/1972), nel quale l’esigibilità dell’imposta è differita al momento dell’incasso o del pagamento, dati non immediatamente disponibili all’Agenzia, o ai regimi “base da base”, come quello delle agenzie di viaggio (art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972) o dei beni usati (D.L. n. 41/1995), in presenza dei quali l’IVA è calcolata “a basket”, sulla differenza tra il corrispettivo e il costo, e non sull’intero corrispettivo delle operazioni attive.
In questi casi, una liquidazione basata solo sui dati delle fatture emesse/corrispettivi e dei versamenti sarebbe inevitabilmente errata e inattendibile.
Sarà quindi fondamentale attendere i provvedimenti attuativi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, previsti dalla norma stessa, per comprendere l’effettivo ambito di applicazione della procedura e le modalità con cui il contribuente potrà far valere, in sede di contraddittorio successivo alla comunicazione (entro i 60 giorni), le specificità del proprio regime fiscale o altri elementi non considerati, al fine di evitare l’iscrizione a ruolo di importi non effettivamente dovuti.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 32-bis, 57, 74-ter;
- D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, art. 30;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5.
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