2° Contenuto: Mobilità in deroga: proroga per il 2026 nelle aree di crisi industriale complessa

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 1 APRILE 2026

Con la Nota protocollo n. 5035 del 18 marzo 2026 , la Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro interviene per fornire le istruzioni operative in materia di trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’articolo 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, come prorogato per il 2026 dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26. Il documento ministeriale assume rilievo particolare perché chiarisce il coordinamento tra: il rifinanziamento 2026 della tutela per le aree di crisi industriale complessa; il nuovo assetto accentrato della gestione delle risorse; il ruolo tuttora centrale delle Regioni nell’individuazione dei beneficiari e nella gestione delle politiche attive.

La Nota, inoltre, non si limita a richiamare il fondamento normativo della proroga, ma detta indicazioni puntuali su: ambito applicativo; presentazione e istruttoria delle istanze; documentazione da allegare; monitoraggio finanziario; errata corrige della precedente Circolare n. 16/2025 .

Premessa

Il documento di prassi, innanzitutto, si apre con una ricostruzione del contesto normativo. In particolare, ricorda che il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, all’articolo 44, comma 11-bis, ha introdotto la possibilità, per le aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa, di accedere a un trattamento di integrazione salariale in deroga.

Trattandosi di una misura non strutturale, il rifinanziamento è stato assicurato nel tempo dalle successive leggi di bilancio. Da ultimo, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, all’articolo 1, comma 165 , ha stanziato per il 2026 100 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi complessa.

La medesima Nota evidenzia però che la Legge di bilancio 2026 , nella sua formulazione originaria, non aveva espressamente rifinanziato la mobilità in deroga ex articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017. È intervenuto successivamente l’articolo 14, comma 1-sexies, del D.L. n. 200/2025, convertito dalla Legge n. 26/2026 , che ha esteso alle finalità dell’articolo 53-ter la possibilità di utilizzare le risorse stanziate dal comma 165 .

Tabella 1 – Fonti richiamate dalla Nota

FonteContenuto
Art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015Integrazione salariale in deroga per aree di crisi industriale complessa
Art. 53-ter, D.L. n. 50/2017, conv. in Legge n. 96/2017Prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga
Art. 1, comma 165, Legge n. 199/2025Stanziamento di 100 milioni di euro per il 2026
Art. 14, comma 1-sexies, D.L. n. 200/2025, conv. in Legge n. 26/2026Estensione delle risorse 2026 anche alla mobilità in deroga

Il passaggio normativo decisivo del 2026 non consiste tanto nella creazione di una nuova misura, quanto nel recupero della finanziabilitàdella mobilità in deroga per le aree di crisi complessa attraverso le stesse risorse stanziate per il completamento dei piani di recupero occupazionale. È quindi una proroga “mediata”, ottenuta tramite modifica del comma 165 della Legge di bilancio.

Finalità e perimetro della proroga 2026

La Nota chiarisce che, alla luce dell’entrata in vigore dell’articolo 14, comma 1-sexies, del D.L. n. 200/2025, è nuovamente possibile l’inoltro delle richieste di prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga in favore degli ex lavoratori di imprese operanti nei territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa.

Il riferimento è, come noto, alla particolare misura prevista dall’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017, che consente alle Regioni di destinare le risorse alle prosecuzioni del trattamento, senza soluzione di continuità, per un massimo di 12 mesi, nei confronti dei lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1° gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga, a condizione che siano contestualmente applicate misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

La Nota n. 5035/2026 rende operativa, per l’anno 2026, la prosecuzione della mobilità in deroga in un quadro normativo che non passa più da una ripartizione preventiva regionale delle risorse, ma da una verifica centralizzata di sostenibilità finanziaria da parte del Ministero, in raccordo con l’INPS.

La gestione delle risorse: dal modello ripartito al modello accentrato

Uno dei punti centrali della Nota è il nuovo regime di gestione delle risorse finanziarie. Il Ministero precisa che l’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 165, della Legge n. 199/2025, come modificata dal D.L. n. 200/2025:

  • non contempla l’emanazione di un decreto interministeriale di ripartizione delle risorse sulla base delle esigenze rappresentate dalle Regioni;
  • comporta quindi una gestione “accentrata” dello stanziamento;
  • impone che la sostenibilità finanziaria sia verificata dal Ministero in collaborazione con l’INPS.

Il documento aggiunge che il nuovo assetto non consente l’utilizzo delle risorse residue dei finanziamenti precedenti, né per la cassa integrazione nelle aree di crisi industriale complessa né per la mobilità in deroga. Per il 2026, pertanto, le autorizzazioni possono essere rilasciate solo nei limiti dei 100 milioni di euro stanziati.

Il passaggio alla gestione accentrata riguarda solo il profilo finanziario. La Nota è molto netta nel precisare che non viene meno la competenza regionale in ordine a:
– individuazione dei potenziali beneficiari;
– istruttoria delle domande;
– contestuale applicazione delle misure di politica attiva durante l’erogazione dell’indennità.

Ambito soggettivo e condizionalità della misura

La Nota non modifica il perimetro soggettivo dell’istituto, ma conferma che il trattamento è rivolto agli ex lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, nel quadro dell’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017. La prosecuzione del trattamento resta subordinata alla contestuale applicazione delle misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Il Ministero richiama espressamente, a questo proposito, l’articolo 18 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, in tema di servizi e misure di politica attiva del lavoro, nonché l’allegato B del D.M. n. 4 dell’11 gennaio 2018, relativo ai livelli essenziali delle prestazioni da erogare sul territorio nazionale.

La mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa continua a essere una misura fortemente condizionata alla politica attiva. Non basta la mera esistenza dello stato di crisi o la sussistenza di un requisito storico di accesso: serve una presa in carico effettiva e documentata del lavoratore.

Presentazione e istruttoria delle istanze

La Nota detta istruzioni puntuali sul piano procedurale. Dopo avere svolto le attività di competenza e concluso l’istruttoria delle domande presentate dai potenziali beneficiari, la Regione deve inviare l’istanza alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dal punto 3 della Circolare 8 ottobre 2025, n. 16.

La sostenibilità finanziaria può essere autorizzata fino alla concorrenza delle risorse disponibili, tenendo conto:

  • dell’ordine cronologico di presentazione delle richieste da parte delle Regioni;
  • delle concomitanti istanze presentate a titolo di cassa integrazione per area di crisi industriale complessa;
  • delle relative autorizzazioni.

La Nota suggerisce inoltre che la lista dei potenziali percettori della mobilità in deroga venga trasmessa:

  • in un elenco unico, oppure
  • in due elenchi semestrali.

Viene infine precisato che la sostenibilità finanziaria 2026 può riguardare esclusivamente periodi decorrenti dal 1° gennaio 2026.

La verifica di sostenibilità non opera in astratto su base regionale, ma in concorrenza con tutte le istanze via via presentate sul piano nazionale. Questo rende decisivo il profilo temporale dell’inoltro da parte delle Regioni.

La documentazione da allegare: centralità della relazione regionale

Un altro passaggio di assoluto rilievo riguarda la documentazione da allegare all’istanza. La Nota richiama espressamente l’obbligo di trasmettere tutta la documentazione prevista dalla Circolare n. 16 dell’8 ottobre 2025, con particolare riferimento alla relazione contenente:

  • le specifiche misure previste per la riqualificazione e/o il reinserimento dei lavoratori nel periodo richiesto;
  • il numero effettivo dei partecipanti presi in carico dai servizi per il lavoro competenti;
  • il dettaglio dei percorsi effettuati nel corso del trattamento precedente per ciascun beneficiario.

La Nota precisa inoltre che, in considerazione della specifica condizionalità prevista dall’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017, la relazione dovrà contenere anche:

  • la data di sottoscrizione del patto personalizzato di servizio, o il suo aggiornamento;
  • le attività erogate in fase di aggiornamento del patto, inclusa la profilazione;
  • la programmazione di specifici percorsi di politica attiva per ciascun lavoratore o gruppi omogenei di lavoratori;
  • le tempistiche di avvio dei corsi;
  • la durata dei percorsi;
  • in caso di monitoraggio dell’annualità precedente, l’esito dei percorsi di politica attiva attuati, con indicazione di corsi frequentati, attestati conseguiti e offerte di lavoro.

La relazione regionale non ha una funzione meramente descrittiva o formale. Nel disegno ministeriale essa rappresenta il documento-cardine per dimostrare che la misura di sostegno al reddito continua a essere coerente con il suo presupposto giuridico: cioè l’integrazione effettiva tra sostegno economico e politiche attive.

Il rinvio alla Circolare n. 16/2025

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nella Nota, il Ministero rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 16 dell’8 ottobre 2025, sia con riguardo alla presentazione delle istanze di sostenibilità finanziaria, sia con riferimento alla programmazione e attuazione delle politiche attive. Il rinvio è esplicito anche per la corretta e completa compilazione del modello Excel.

Questo rinvio conferma che la Nota protocollo n. 5035/2026 non sostituisce integralmente il quadro istruttorio delineato nel 2025, ma lo integra e lo adatta al nuovo contesto normativo e finanziario del 2026.

La Nota va letta in combinazione con la Circolare n. 16/2025. Il professionista o l’operatore regionale non può limitarsi al solo testo del 18 marzo 2026, perché molti adempimenti restano regolati dal precedente documento ministeriale.

Monitoraggio della spesa e controllo dei flussi finanziari

La Nota richiama il ruolo dell’INPS ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate. In particolare, l’Istituto:

  • effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni;
  • ne dà riscontro al Ministero del Lavoro almeno semestralmente.

Il Ministero aggiunge che la Direzione generale degli ammortizzatori sociali provvederà a richiedere all’INPS un aggiornamento costante.

Il modello delineato dalla Nota si fonda su una filiera amministrativa a tre livelli:
– Regione: istruttoria e presa in carico attiva;
– Ministero: autorizzazione della sostenibilità finanziaria;
– INPS: monitoraggio della spesa e riscontro periodico.

Conclusioni

La Nota protocollo n. 5035 del 18 marzo 2026 conferma che la mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa continua a operare anche nel 2026, ma in un quadro più selettivo e più centralizzato sotto il profilo finanziario.

Le indicazioni ministeriali fanno emergere alcuni elementi sistematici di particolare rilievo:

  • il rifinanziamento esiste, ma è condizionato al nuovo assetto introdotto dall’articolo 14, comma 1-sexies, del D.L. n. 200/2025;
  • la gestione delle risorse è accentrata, senza riparto preventivo regionale e senza utilizzo di residui pregressi;
  • la competenza delle Regioni resta piena sul piano istruttorio e delle politiche attive;
  • la condizionalità alla presa in carico e ai percorsi di attivazione non è un elemento accessorio, ma il presupposto sostanziale dell’intervento;
  • la sostenibilità finanziaria è limitata allo stanziamento di 100 milioni di euro per il 2026 e segue l’ordine cronologico delle richieste.

Per consulenti del lavoro e professionisti che operano a supporto delle Regioni, degli enti territoriali o dei soggetti coinvolti nelle crisi industriali complesse, la Nota impone una particolare attenzione alla qualità della documentazione, alla puntuale rappresentazione delle politiche attivee alla tempestività dell’inoltro delle richieste.

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