2° Contenuto: Pagamenti fringe benefit a cavallo d’anno: scadenza del 12 gennaio

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 29 DICEMBRE 2025

Con l’avvicinarsi delle operazioni di conguaglio fiscale e contributivo di fine anno, un aspetto di certo interesse è il controllo del valore complessivo dei fringe benefit erogati dai datori di lavoro. A tal fine si ricorda che per i fringe benefit rileva il principio di cassa “allargata”, per cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono” (art. 51 TUIR). Pertanto, i fringe benefit di competenza 2025 vanno pagati entro il 12 gennaio 2026 e scontano la soglia di esenzione di 1.000 o 2.000 euro prevista per tale periodo d’imposta.

La disciplina applicabile per il 2025

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 390 e 391 Legge n. 207/2024), in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, eleva da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per i soggetti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente:

  • del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
  • delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
    • delle utenze domestiche (luce, gas e acqua);
    • delle spese per l’affitto della prima casa;
    • degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

La modifica, ripropone nella sostanza la medesima disciplina in vigore per il 2024 intervenendo su due direzioni:

  • da un lato si eleva la soglia di non imponibilità per i fringe (sulla quale il legislatore era già intervenuto in passato come evidenziato nella seguente tabella);
AnnoSoglia esenzione fiscale e contributivaNorma di riferimentoChiarimenti di prassi
Fino al 2019258,23 euroArt. 51 TUIRC.M. n. 326/E/97Circolare n. 28/E/2016
2020 – 2021516,46 euroArt. 112  D.L. n. 104/2020 (modificato dall’art. 6-quinquies del D.L. n. 41/2021) 
20223.000 euro (inizialmente 600 €)
Vengono incluse nella soglia di esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
Art. 12 D.L. n. 115/2022 (modificato dall’art. 3, comma 10, D.L. n. 176/2022)Circolare n. 35/E/2022
20233.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, previo rilascio di apposita dichiarazione al datore di lavoro. Confermata l’inclusione nella soglia delle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle bollette luce, gas e acqua;
258,23 euro per gli altri dipendenti.
Art. 40 D.L. n. 48/2023Circolare n. 23/E/2023
20241000 euro per la generalità dei dipendenti;
2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, previo rilascio apposita dichiarazione al datore di lavoro.
Nella soglia di esenzione rientrano sia le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che (novità della Legge di Bilancio 2024 ) le spese sostenute per l’affitto o gli interessi del mutuosulla casa.
Art. 1, commi 1617 Legge n. 213/2023Circolare n. 5/E/2024
2025-20271000 euro per la generalità dei dipendenti;
2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, previo rilascio apposita dichiarazione al datore di lavoro.
La Legge di Bilancio 2025 proroga di tre anni il regime previsto per il 2024: rientrano pertanto nella soglia sia le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che le spese sostenute per l’affitto o gli interessi del mutuo sulla casa.
Art. 1, commi 390391, Legge n. 207/2024 
  • dall’altro si allarga il novero delle spese rimborsate agevolabili alle seguenti categorie:
Categoria di spesaChiarimenti 
UtenzeL’Agenzia ritiene che sono comprese nel perimetro applicativo della non imponibilità (circolare n. 35/E/2022) le utenze:
riguardanti immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari,
a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Sono incluse nell’agevolazione le utenze intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino).
Ai fini dell’attestazione delle condizioni per il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche prevista dalla norma non è necessario che la sottoscrizione della dichiarazione rilasciata dal lavoratore al datore di lavoro sia anche autenticata (Risposta ad interpello n. 17/E/2025).
Abitazione principaleLa circolare n. 5/E/2024 (ancora attuale sul punto) chiarisce che per godere dell’agevolazione:
l’unità immobiliare deve essere quella in cui il dipendente/suoi familiari dimorano abitualmente;
le spese devono essere effettivamente sostenute;
il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato;
la spesa rimborsata fa perdere le detrazioni IRPEF eventualmente previste per le locazioni o interessi passivi (non essendo rimasta “a carico”).

Il principio di cassa allargato

Le somme riconosciute ai lavoratori dipendenti a titolo di fringe benefit seguono le regole previste dall’art. 51 del TUIR, rubricato come “determinazione del reddito di lavoro dipendente”.

Normativa

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in generea qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Per i fringe benefit 2025 rileva il principio di cassa “allargata”: tutti i beni, servizi e rimborsi corrisposti entro il 12 gennaio 2026 si considerano fiscalmente percepiti nel 2025 e scontano quindi la soglia esente di 1.000 o 2.000 euro prevista per tale periodo d’imposta.

La data dirimente è quella dell’effettiva corresponsione (ad esempio, accredito del bonifico sul conto del lavoratore), non quella di competenza del benefit né quella di maturazione del diritto.

I benefici erogati o accreditati dal 13 gennaio 2026 in avanti concorrono al reddito 2026 e andranno conteggiati rispetto alle soglie fringe benefit del successivo periodo d’imposta.

Verifica del superamento della soglia

Il datore di lavoro deve monitorare per ciascun dipendente l’ammontare complessivo dei benefit 2025 (inclusi quelli in natura come auto, alloggio, prestiti, gadget e omaggi natalizi), anche tenendo conto di eventuali fringe corrisposti da precedenti sostituti tramite CU.

Il superamento del limite di 1.000 euro o 2.000 euro previsto per il 2025, comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie (non soltanto della quota parte eccedente tali limiti).

La soglia di non imponibilità per i fringe benefit, come disposto dalla Legge di Bilancio 2025 l0002024123000207, include:

  • oltre ai beni e ai servizi classici:
    • buoni spesa e buoni acquisto;
    • buoni carburanti;
    • doni e regali natalizi;
    • allogi;
    • autovettura in uso promiscuo;
    • cellulare e telefonia mobile ad uso promiscuo;
    • coperture assicurative extra-professionali;
  • anche il rimborso o il pagamento diretto di:
    • utenze domestiche (luce, gas e acqua);
    • canoni di locazione e interessi sul mutuo prima casa.

Per le ragioni analizzate al paragrafo precedente non devono essere considerate, ai fini del computo della soglia rilevante per il 2025 le erogazioni effettuate dal datore di lavoro dall’1 al 12 gennaio 2025.

Un aspetto cruciale, spesso trascurato nella prassi, riguarda il cumulo con i piani di welfare aziendale: ai fini della soglia, rileva l’importo complessivo delle erogazioni sommando cioè:

  • le erogazioni individuali;
  • a quelle collettive effettuate nell’ambito di piani di welfare aziendale (cfr. C.M. n. 326/1997).
Erogazioni irrilevanti ai fini della soglia di esenzione
Importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR (circolare AdE n. 28/E/2016).
Spese di collegamento a internet (Assonime circolare n. 29 del 28 novembre 2022).
Opere e servizi ex art. 51, comma 2 TUIR (per esempio, ricarica auto elettrica dei dipendenti, Risposta n. 329/2022) e c.d. “welfare puro”.

Check list controlli di fine anno datore di lavoro

AmbitoOggetto della verifica
Individuare beneficiariIndividuare i lavoratori beneficiari e i relativi fringe benefit erogati nel rispettando dei limiti di esenzione (1.000 o 2.000 euro).
AutocertificazioneAcquisire e conservare autocertificazione del dipendente che certifica la presenza di figli a carico (art. 12 TUIR) con indicazione del relativo codice fiscale.
ConguaglioEffettuare nel mese di dicembre il conguaglio includendo nel reddito imponibile eventuali somma erogate entro il 12 gennaio 2026.
Informativa sindacaleComunicare alle rappresentanze sindacali l’informativa sui fringe benefit erogati entro la chiusura del periodo d’imposta.

Riferimenti normativi:

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