COMMENTO
DI ANDREA AMANTEA | 16 SETTEMBRE 2025
Con l’ordinanza n. 21765 del 29 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande rilievo nel rapporto tra enti locali e contribuenti: l’applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 anche agli accertamenti dei tributi comunali. La Suprema Corte ha chiarito che la sospensione di 85 giorni, introdotta dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020, riguarda anche le attività di liquidazione, controllo e accertamento dei tributi locali, quali ad esempio l’IMU. I giudici di legittimità hanno ribadito altresì che ai fini della verifica del rispetto dei termini di decadenza da parte dell’ente impositore va fatto riferimento alla data di invio dell’atto e non a quella di ricezione da parte del contribuente. In tal modo è confermata la scissione degli effetti della notifica tra ente impositore e contribuente.
Avvisi di accertamento dei tributi locali. La questione sull’applicabilità della proroga di 85 giorni
L’art. 67 del D.L. n. 18/2020, Decreto “Cura Italia”, ha disposto la sospensione dei termini relativi all’attività degli Uffici degli enti impositori.
Art. 67 del D.L. n. 18/2020
“Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (…).”.
Nei fatti si tratta di una proroga di 85 giorni.
Il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha precisato che la “norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”.
Tale indicazione è stata ribadita e approfondita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E/2020 “Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020”.
Difatti, gli effetti delle previsioni di cui all’art. 67 in parola, si estendono anche ai termini che non scadono nel 2020.
La proroga riguarda anche i tributi locali, a tal proposito si veda quanto affermato dal Dipartimento delle Finanze con la Risoluzione 15 giugno 2020, n. 6.
La piena applicazione della proroga di 85 giorni (considerando nel conteggio anche la data dell’8 marzo 2020, data di avvio della sospensione) è stata riconosciuta anche dall’IFEL con le Note del 22 giugno 2020 e del 2 novembre 2021.
Nei fatti, ai termini individuati dall’art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
In materia di tributi locali, la Legge appena citata dispone che:
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Dunque, la notifica, a pena di decadenza, deve avvenire entro il 5° anno successivo a quello in cui il versamento andava effettuato ovvero la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Con l’introduzione degli avvisi di accertamento esecutivi, art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019, anche per i tributi locali non è più prevista la notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie).
Termini di accertamento per omesso versamento tributi locali post Covid-19 (vedi Nota IFEL 2-11/2021 e ss.mm.ii) | |
Anno di imposta | Termine di notifica |
2015 | 26 marzo 2021 |
2016 | 26 marzo 2022 |
2017 | 26 marzo 2023 |
2018 | 25 marzo 2024 |
2019 | 26 marzo 2025 |
Omessa/ infedele denuncia | |
2014 | 26 marzo 2021 |
2015 | 26 marzo 2022 |
2016 | 26 marzo 2023 |
2017 | 25 marzo 2024 |
2018 | 26 marzo 2025 |
Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo all’analisi del principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 29 luglio 2025, n. 21765 smentendo parte della dottrina che riteneva non applicabile ai tributi locali la proroga di 85 giorni.
Avvisi di accertamento dei tributi locali. L’ordinanza n. 21765 del 29 luglio 2025 della Corte di Cassazione
La questione del contendere oggetto di intervento da parte della Corte di Cassazione riguarda un avviso di accertamento IMU emesso da un concessionario della riscossione e relativo al periodo d’imposta 2015.
La CGT-2 della Campania con la sentenza n. 5012/14/2023 aveva rigettava l’appello proposto dal “concessionario” Soget S.p.A., confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’IMU dovuta per il 2015, in ragione della intervenuta maturazione del termine decadenziale.
I giudici di appello osservavano che le censure erano da ritenere infondate in quanto risultava pacifico che l’atto era stato consegnato all’ufficio postale in data 25 marzo 2021, ma era pervenuto nella sfera di conoscibilità della società contribuente, attraverso l’immissione dell’avviso di deposito nella cassetta postale, in data 30 marzo 2021 e, quindi, oltre il termine quinquennale così come prorogato, fino al 26 marzo 2021, dall’art. 67, commi 1 e 4, del D.L. n. 18/2020, conv. in Legge n. 27/2020.
Da qui il ricorso per Cassazione.
La ricorrente lamentava ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione della Legge n. 296/2006, art. 1, comma 161, degli artt. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e 149 c.p.c., della Legge n. 890/1982, art. 4, comma 3, degli artt. 2935 e 2948 c.c., dell’art. 67, commi 1 e 4 , del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, in quanto la CGT Campania aveva erroneamente ritenuta “prescritta” l’IMU per l’anno 2015, mentre nella vicenda di specie trattavasi di ipotesi di decadenza per la quale vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione e, nel caso di specie, l’avviso di accertamento impugnato era stato consegnato per la notifica in data 25 marzo 2021, quindi entro il 26 marzo 2021 (termine scaturito dalla legislazione emergenziale Covid-19-vedi tabella 1° paragrafo).
Rispetto alla c.d. scissione soggettiva, la Suprema Corte ha ribadito che “il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252-01).”
Di particolare rilievo però il principio espresso rispetto all’applicazione ai tributi locali della proroga di 85 giorni ex art. 67 del D.L. n. 18/2020.
Secondo la Corte di Cassazione:
- la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento,
- si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
- opera in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, comma 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine;
- la sospensione si applica non solo alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Nel caso specifico, va riconosciuta piena validità all’atto di accertamento IMU per l’anno 2015 inviato il 25 marzo 2021, in quanto, in ragione della sospensione di 85 giorni, il termine decadenziale si è perfezionato in data 26 marzo 2021.
Riferimenti normativi:
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27;
- Cass., sez. trib., ord. 29 luglio 2025, n. 21765;
- IFEL, Nota 2 novembre 2021.
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