2° Contenuto Riservato: Accessi a pensione di vecchiaia e anticipata dopo la Legge di Bilancio 2026

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 24 FEBBRAIO 2026

La Legge n. 199/2025 riattiva dal 2027 l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita e ridefinisce il quadro degli accessi alla pensione di vecchiaia e anticipata.

Premessa

Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025il legislatore interviene in continuità con l’assetto degli ultimi anni, ma introduce un elemento di discontinuità destinato a incidere strutturalmente sulle dinamiche di accesso al pensionamento: la riattivazione, dal 2027, del meccanismo di adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi agli incrementi della speranza di vita.

Il quadro è completato dal Messaggio n. 558 del 17 febbraio 2026 di INPS che recepisce il Decreto 19 dicembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e fornisce indicazioni operative soprattutto con riferimento alle prestazioni di esodo e agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Dopo alcuni anni, caratterizzati da sospensioni e interventi sperimentali, il sistema torna dunque a fondarsi su due pilastri ordinari: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, con adeguamenti automatici legati alla dinamica demografica.

Per il biennio 2027-2028 l’incremento dei requisiti è fissato in:

  • 1 mese nel 2027;
  • 3 mesi a regime dal 2028.

Si tratta di un intervento apparentemente contenuto, ma che produce effetti significativi tanto sulla pianificazione individuale quanto sulle strategie aziendali di gestione delle uscite.

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia continua a rappresentare il canale ordinario di uscita dal mercato del lavoro.

Il requisito anagrafico di base resta fissato a 67 anni, con un’anzianità contributiva minima di 20 anni. Tuttavia, la riattivazione dell’adeguamento alla speranza di vita comporta un progressivo innalzamento dell’età richiesta.

Nel dettaglio:

  • nel 2026 restano in vigore i 67 anni;
  • nel 2027 si sale a 67 anni e 1 mese;
  • nel 2028 il requisito diventa 67 anni e 3 mesi.

Il meccanismo si applica anche alla pensione di vecchiaia “contributiva” per i lavoratori con primo accredito dal 1° gennaio 1996, i quali possono accedere:

→ a 67 anni (con almeno 20 anni di contributi e importo non inferiore all’assegno sociale);

oppure

→ a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo.

Anche per questi soggetti l’età alternativa di 71 anni viene incrementata:
– 71 anni e 1 mese nel 2027;
– 71 anni e 3 mesi nel 2028.

Un elemento centrale per i “contributivi puri” resta la verifica dell’importo soglia: la pensione liquidata a 67 anni deve risultare non inferiore all’assegno sociale. In mancanza, l’accesso è differito fino ai 71 anni.

Accanto al requisito anagrafico e contributivo, assume rilievo il tema della decorrenza, che varia in base al settore di appartenenza.

→ Per i dipendenti pubblici iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO, la pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; in caso di cumulo, dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Nel comparto scuola e AFAM vigono decorrenze “fisse”, rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di perfezionamento.

→ Per dipendenti privati, autonomi e iscritti alla Gestione Separata, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti o, se successiva, alla presentazione della domanda.

La pensione anticipata ordinaria: centralità del requisito contributivo

La pensione anticipata ordinaria rimane lo strumento principale per chi intende uscire, tendenzialmente, prima del raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia.

Per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il requisito nel 2026 è:

  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi per le donne.

Con l’adeguamento:

  • nel 2027 si aggiunge 1 mese;
  • nel 2028 l’incremento complessivo raggiunge i 3 mesi.

Si arriva quindi, nel 2028, a:

  • 43 anni e 1 mese per gli uomini;
  • 42 anni e 1 mese per le donne.

A tali requisiti si accompagna una finestra mobile di 3 mesi tra maturazione e decorrenza effettiva del trattamento.

Per i lavoratori interamente nel sistema contributivo (primo accredito dal 1996), accanto al canale ordinario per anzianità, resta la possibilità di accesso a 64 anni di età con almeno 20 anni di contributi effettivi, a condizione che l’importo della pensione sia almeno pari a:

  • 3 volte l’assegno sociale;
  • 2,8 volte per le donne con 1 figlio;
  • 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli.

Anche il requisito anagrafico dei 64 anni è oggetto di adeguamento:

  • 64 anni e 1 mese nel 2027;
  • 64 anni e 3 mesi nel 2028.

La Legge di Bilancio 2026 ha abrogato la possibilità, introdotta nel 2025, di cumulare il montante della previdenza complementare con quello maturato nelle gestioni INPS ai fini del raggiungimento dell’importo soglia. Tale soppressione rende nuovamente più stringente la verifica del requisito economico.

Le esclusioni dall’adeguamento alla speranza di vita

Il legislatore ha previsto alcune esclusioni dall’incremento automatico dei requisiti.

Non si applica l’adeguamento ai lavoratori addetti ad attività gravose o usuranti, nonché ai lavoratori precoci limitatamente a coloro che svolgono attività gravose o usuranti.

Per le attività gravose, fino al 2026 resta in vigore il meccanismo delle “quote”, con:

  • quota 97,6 per i dipendenti;
  • quota 98,6 per gli autonomi;
  • età minima, rispettivamente, di 61 anni e 7 mesi e 62 anni e 7 mesi;
  • almeno 35 anni di contributi.

Per gli addetti a lavorazioni usuranti sono richiesti almeno 66 anni e 7 mesi di età e 30 anni di contribuzione.

Per i lavoratori precoci è necessario aver maturato almeno 52 settimane prima dei 19 anni di età e appartenere a specifiche categorie (disoccupati, invalidi, caregivers, addetti a lavori gravosi/usuranti), oltre ad aver perfezionato 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2026. Solo la categoria dei precoci addetti a lavori gravosi o usuranti resta esclusa dagli incrementi futuri.

Impatti sui fondi di solidarietà e sulle prestazioni di esodo

Il Messaggio n. 558 del 17 febbraio 2026 chiarisce che le procedure informatiche sono state aggiornate sulla base dei nuovi requisiti prospettici.

Le strutture territoriali, nella gestione delle domande relative agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali e alle prestazioni di esodo ex art. 4, Legge n. 92/2012, devono utilizzare le nuove tabelle di accesso e verificare puntualmente la maturazione dei requisiti, segnalando eventuali disallineamenti tra le dichiarazioni datoriali e le verifiche in sede di liquidazione.

È inoltre precisato che i requisiti per il biennio 2029-2030 saranno determinati con successivo decreto direttoriale e potrebbero differire dalle attuali proiezioni.

Considerazioni conclusive

La Legge di Bilancio 2026 segna il ritorno a un sistema pensionistico maggiormente ancorato a regole strutturali e meno dipendente da misure temporanee.

La riattivazione dell’adeguamento alla speranza di vita produce un graduale innalzamento dei requisiti che, pur contenuto nel breve periodo, incide sensibilmente sulla programmazione delle uscite, sui piani di esodo e sulle valutazioni attuariali.
In assenza di strumenti generalizzati di anticipo (come Quota 103 o Opzione Donna, non confermate), il sistema si ricentra su vecchiaia e anticipata ordinaria, con deroghe limitate alle categorie più fragili o impegnate in attività gravose.

Per operatori, consulenti e imprese, il triennio 2026-2028 rappresenta una fase di assestamento che impone attenzione alle dinamiche prospettiche, soprattutto in vista delle future determinazioni per il biennio 2029-2030.

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