COMMENTO – ADEMPIMENTI
DI MARCO BOMBEN | 20 OTTOBRE 2026
Con la sentenza n. 163 dell’8 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha chiarito che le Regioni non possono subordinare il rilascio del Codice Identificativo Nazionale (CIN) al preventivo ottenimento del Codice Identificativo Regionale (CIR). La decisione ha dichiarato illegittima la disposizione introdotta dalla Regione Puglia che qualificava il CIR come passaggio propedeutico e necessario per accedere al sistema nazionale. Secondo la Consulta, pur potendo coesistere i due codici e i relativi adempimenti, la disciplina del CIN rientra nella sfera di competenza statale e non può essere condizionata da ulteriori requisiti regionali.
Premessa
Per i contribuenti che locano a breve termine ex art. 4 del D.L. n. 50/2017 i propri immobili ubicati nel territorio nazionale sono due i codici identificativi obbligatori da considerare:
- il Codice Identificativo Regionale (CIR)
- il Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Il CIR
Il CIR è un codice alfanumerico che quasi tutte le regioni hanno adottato per identificare in modo univoco le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi.
La sua composizione varia a seconda della regione, ma generalmente include il codice ISTAT (di comune, provincia o regione), un codice che identifica il tipo di struttura e un numero progressivo.
Essendo disciplinato a livello regionale, non esiste una procedura standard di attribuzione. Di norma, il processo comprende almeno queste fasi:
| Step | Oggetto | Contenuto |
| 1 | Regolarità alloggio | In via preliminare è richiesto di controllare che l’alloggio sia conforme alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza. |
| 2 | Registrazione in Comune | Si procede a identificare e registrare l’alloggio a livello comunale mediante appositi modelli o procedure telematiche (es. Impresa in un giorno, ROSS 1000). |
| 3 | Invio dati alla Regione | I dati vengono comunicati anche alla Regione di riferimento (direttamente a cura del comune oppure tramite comunicazione ad hoc del richiedente). |
Il CIN
La Legge n. 191/2023 di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto “Anticipi”) ha istituito il Codice identificativo nazionale (CIN), obbligatorio dal 1° gennaio 2025 e da assegnare, tramite apposita procedura automatizzata, dal Ministero del Turismo:
- alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche,
- alle unità immobiliari destinate alle locazioni brevi,
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il CIN è assegnato dal Ministero del Turismo in via telematica previa istanza telematica sul portale della BDSR e deve essere:
• esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
• indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
• indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dai soggetti che gestiscono portali telematici negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.
Il caso della Regione Puglia
Chiarito il contesto normativo di riferimento passiamo ad analizzare il contenuto dell’art. 5, comma 1, della Legge della Regione Puglia n. 15/2025, ossia la disposizione oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale in commento.
La norma, modificando l’art. 10-ter L.R. Puglia n. 49/2017 prevedeva:
- l’istituzione di una Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, gestita dalla Regione,
- attraverso la quale veniva attribuito agli operatori il Codice Identificativo Regionale (CIR), ottenuto mediante registrazione su una specifica piattaforma telematica.
Il nodo della questione è che il CIR, secondo le previsioni regionali:
- non rappresenta un adempimento autonomo e sufficiente,
- ma costituisce un passaggio preliminare obbligatorio per ottenere il successivo Codice Identificativo Nazionale (CIN).
In altri termini, l’operatore turistico che intende acquisire il CIN deve prima registrarsi nella banca dati regionale e ottenere il relativo CIR. La Regione Puglia ha quindi costruito un sistema nel quale il codice regionale si inserisce come fase preparatoria e funzionale al rilascio del codice nazionale, creando un collegamento diretto tra la banca dati regionale e il sistema di identificazione previsto dalla normativa statale.
La decisione della Consulta
L’imposizione a livello regionale di un “doppio passaggio” obbligatorio è stata bocciata dalla Consulta con la sentenza n. 163/2026che ha dichiarato incostituzionale la norma.
Nel dettaglio, risulta violato l’art. 117, comma 2, della Costituzione in quanto, spiegano i Giudici:
- a livello regionale “viene richiesta una condizione aggiuntiva per l’attribuzione del codice nazionale”,
- che si traduce in una lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
La Corte ribadisce che la disciplina statale della BDSR pur intercettando la materia del turismo, è rivolta ad assicurare un’adeguata tutela dei consumatori e a contrastare l’evasione fiscale, attraverso il coordinamento dei dati a tal fine rilevanti.
Pertanto, concludono i giudici “la normativa in questione, finalizzata a coordinare i dati regionali e a operare una sorta di reductio ad unitatem degli stessi, non interferisce con le competenze legislative regionali in materia di turismo ‘se non nei limiti strettamente necessari ai fini di un mero coordinamento’” (cfr. Corte Costituzionale n. 179/2022).
La gestione del doppio passaggio nella BDSR
Sulla scorta dell’attuale operatività della piattaforma nazionale del Ministero del Turismo va però segnalato che ilconseguimento del CIN presuppone generalmente la preventiva attribuzione di un codice identificativo locale (CIR o equivalente), ove previsto dalla normativa regionale o provinciale.
In concreto, infatti, il sistema informatico ministeriale consente al titolare della struttura o dell’unità immobiliare di visualizzareesclusivamente le strutture già censite nelle banche dati regionali o provinciali e associate al proprio codice fiscale.
Se nella BDSR non è presente la propria struttura, l’unica strada a disposizione del richiedente è quella di aprire una segnalazione per “struttura mancante” tramite piattaforma (cfr. FAQ 2.3 Ministero del Turismo). I dati necessari vengono trasferiti dagli archivi territoriali alla banca dati nazionale, costituendo la base informativa necessaria per la successiva richiesta del CIN.
Prima dell’emissione del codice nazionale, l’interessato è tenuto a verificare la correttezza dei dati catastali dell’immobile e, nel caso delle locazioni per finalità turistiche, a dichiarare il possesso dei requisiti di sicurezza degli impianti richiesti dall’art. 13-ter, comma 7, del D.L. n. 145/2023.
Il procedimento ordinario si articola quindi in due fasi:
- registrazione della struttura presso la piattaforma regionale o provinciale competente, con attribuzione del relativo CIR;
- trasferimento dei dati alla piattaforma nazionale, dalla quale può essere richiesto il CIN.
Il rilascio del CIN non determina pertanto il superamento degli adempimenti connessi al CIR. I due sistemi di identificazione continuano ad operare su piani differenti e complementari, con la conseguenza che l’operatore è tenuto a rispettare sia gli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di CIR sia quelli stabiliti dall’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 in relazione al CIN (cfr. FAQ n. 1.3 e 3.2 Ministero del Turismo).
Riferimenti normativi:
- Cost., art. 117;
- D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, conv. dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 13-ter;
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 4;
- Ministero del Turismo, FAQ CIN;
- Corte costituzionale, sent. 8 ottobre 2026, n. 163.
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