COMMENTO
di Matteo Rizzardi | 25 FEBBRAIO 2025
Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza 3 febbraio 2025, n. 2505, il comproprietario del bene acquistato in comunione pro indiviso risponde solidalmente della maggior tassazione, in caso di revoca del beneficio “prima casa”, anche quando ne possiede solo una quota infinitesimale.
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