COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 15 MAGGIO 2026
Sono rideterminate sia le aliquote contributive applicabili ai lavoratori agricoli dipendenti sia le quote capitarie dovute dai lavoratori autonomi agricoli, nel rispetto dell’equilibrio della gestione assicurativa; l’INAIL con la Circolare n. 18/2026riepiloga, inoltre, la disciplina dell’assicurazione agricola individuando i soggetti assicurati, le modalità di finanziamento della gestione e le riduzioni contributive previste per i territori svantaggiati e montani.
Premessa
Con la Circolare n. 18 del 7 maggio 2026, l’INAIL ha illustrato la revisione tariffaria dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
L’art. 1 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, autorizza l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria, alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico, con esclusione dal riconoscimento delle medesime aliquote di oscillazione in bonus per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e dei contributi INAIL in agricoltura.
In attuazione delle disposizioni è stato adottato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 1° aprile 2026 , di approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione INAIL 21 luglio 2025, n. 147, con cui è stata rideterminata la misura dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali in agricoltura a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Le nuove quote capitarie per i lavoratori autonomi e le nuove aliquote per i dipendenti sostituiscono quelle stabilite dall’art. 28, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Il documento dell’INAIL riepiloga la disciplina assicurativa e rende nota la misura dei contributi assicurativi dovuti a partire dal 1° gennaio 2026.
Assicurazione in agricoltura
L’INAIL ricorda che l’assicurazione infortuni e malattie professionali nell’agricoltura è disciplinata dal Titolo II del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che agli articoli 205 e seguenti ne ha regolamentato il campo di applicazione, definendo i soggetti assicurati, i soggetti tenuti al pagamento dei contributi, le lavorazioni protette, l’oggetto dell’assicurazione e le prestazioni spettanti agli assicurati in caso di infortunio e malattia professionale.
L’assicurazione comprende i lavoratori dipendenti di aziende agricole o forestali esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, individuate ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, compresi i dipendenti incaricati di dirigere e sorvegliare il lavoro degli operai agricoli.
Sono esclusi dall’assicurazione i dipendenti con qualifica di impiegati, quadri o dirigenti in quanto iscritti all’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA).
Oltre ai lavoratori dipendenti, sono compresi nell’assicurazione obbligatoria in agricoltura i lavoratori autonomi indicati; più precisamente si tratta dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e loro coniugi (o uniti civilmente) e figli.
Restano esclusi dalla tutela INAIL gli imprenditori agricoli professionali (IAP).
Esulano, inoltre, dalla gestione assicurativa agricoltura, in quanto assicurati nella gestione industria, i dipendenti (con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dal 1° gennaio 2008 anche a tempo determinato) delle imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, quando per l’esercizio di tali attività ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.
L’INAIL ricorda che anche per i lavoratori agricoli resta valido il principio dell’automaticità delle prestazioni previsto dall’articolo 67, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in base al quale la tutela assicurativa opera anche se i soggetti tenuti al pagamento del premio assicurativo non abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal citato decreto, a esclusione dei lavoratori autonomi per i quali il conseguimento al diritto alle prestazioni economiche è subordinato alla regolarità contributiva.
Determinazione dei contributi
La Legge 27 dicembre 1973, n. 852, con gli articoli 3, 4 e 5 ha stabilito dal 1° gennaio 1974 l’attuale sistema di determinazione e di riscossione dei contributi in agricoltura, che prevede modalità differenziate a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o autonomi.
Relativamente ai lavoratori dipendenti, l’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1973, n. 852, ha disposto che il contributo a carico dei datori di lavoro dell’agricoltura è determinato applicando un’aliquota fissa alla retribuzione imponibile dei dipendenti.
La base imponibile del contributo è calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo per l’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori agricoli ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Misura dei contributi dovuti dal 1° gennaio 2026
La Circolare dell’INAIL evidenzia che, con effetto dal 1° gennaio 2026, le misure dei contributi dovuti per l’assicurazione in agricoltura di cui al Titolo II del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono le seguenti:
1) lavoratori dipendenti:
- 8,5000% della retribuzione imponibile per i territori non svantaggiati;
- 2,7200% della retribuzione imponibile per territori svantaggiati;
- 2,1250% della retribuzione imponibile per i territori particolarmente svantaggiati (ex territori montani).
La revisione dell’aliquota assorbe le precedenti addizionali riconducendole a un’unica aliquota.
2) lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
- 650,00 euro per le zone normali;
- 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
L’aliquota stabilita per il calcolo dei contributi dei lavoratori agricoli dipendenti e la quota capitaria dovuta per i contributi dei lavoratori agricoli autonomi sono ridotte per le aziende agricole operanti nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e nei territori svantaggiati.
Le predette riduzioni sono pari al 75% per le zone particolarmente svantaggiate e al 68% per le zone svantaggiate.
Per effetto dell’intervenuta revisione, ai contributi in agricoltura cessa di applicarsi la riduzione dei premi prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per tutte le gestioni assicurative dell’Istituto per le quali non è ancora intervenuta la revisione delle tariffe dei premi.
La Circolare dell’INAIL ricorda, inoltre, che i contributi in agricoltura per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono riscossi dall’INPS applicando le nuove misure previste dal 1° gennaio 2026 secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
- D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 128
- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 28
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, art. 1 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198)
- D.M. 1° aprile 2026
- INAIL, Circolare 7 maggio 2026, n. 18
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