2° Contenuto Riservato: Area di crisi industriale complessa: i controlli dell’INPS

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 5 NOVEMBRE 2025

Al fine di consentire la verifica della rispondenza tra quanto comunicato dalla Regione al MLPS e il flusso inviato dalla Regione stessa all’Istituto, sono previsti controlli automatizzati in ordine ai beneficiari e alla verifica della continuità del trattamento, come si evince dal Messaggio INPS 27 ottobre 2025, n. 3205.l Messaggio del 27 ottobre 2025, n. 3205

Premessa

Con Messaggio del 27 ottobre 2025, n. 3205, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti sui trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa; l’intervento dell’Istituto previdenziale recepisce le indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 dell’8 ottobre 2025, che ha ridefinito le modalità di gestione delle domande e dei controlli connessi alla prosecuzione del beneficio.

La normativa e la prassi di riferimento

Da un punto di visto normativo va ricordato che l’articolo 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, attribuisce alle Regioni la facoltà di destinare le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, già assegnate per i trattamenti di cassa integrazione straordinaria previsti per le aziende operanti nelle aree di crisi industriali complesse, alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga di soggetti che erano dipendenti di imprese stanziate sui succitati territori.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito, con la Circolare 8 ottobre 2025, n.16, che il trattamento in oggetto è concesso a soggetti:

  • già dipendenti di imprese con unità produttiva in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e successivi decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy ed accordi di programma;
  • risultanti alla data del 1° gennaio 2017, beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato il trattamento di mobilità il 31 dicembre 2016, i quali non possono essere considerati beneficiari alla data del 1° gennaio 2017, fermo restando le norme specifiche che il legislatore ha previsto per determinate platee di lavoratori.

La Regione, espletate le attività di competenza e all’esito dell’istruttoria delle domande presentate dai potenziali beneficiari del trattamento di sostegno al reddito in oggetto, inoltra istanza tramite PEC alla Direzione generale, specificando:

  1. il fabbisogno finanziario del trattamento richiesto, sia complessivo, ovvero relativo a tutte le posizioni ritenute ammissibili ad esito della succitata istruttoria, che riferito al singolo potenziale beneficiario;
  2. l’elenco dei potenziali beneficiari della misura di sostegno al reddito, da compilare con i seguenti dati, al fine di poter verificare i requisiti previsti dalla norma:
    • nominativo e codice fiscale degli stessi;
    • data licenziamento e inizio trattamento mobilità ordinaria o in deroga;
    • ragione sociale dall’azienda di cui erano dipendenti e matricola INPS;
    • area di crisi industriale complessa di riferimento;
    • data inizio e durata del periodo richiesto;
    • data inizio e data fine del precedente trattamento autorizzato al fine di verificare il requisito della prosecuzione, senza soluzione di continuità, tra i due trattamenti richiesti;
    • numero di proroghe specifiche per lavoratore;
  3. la conferma della presa visione dell’informativa privacy da parte di tutti i potenziali beneficiari della misura;
  4. il Piano di politiche attive, adottato secondo le modalità di carattere regionale normativamente previste per i Piani di programmazione e monitoraggio;
  5. una relazione contenente:
    • le specifiche misure previste per la riqualificazione e/o il reinserimento dei lavoratori dell’elenco di cui al punto b), da porre in essere nel periodo richiesto;
    • il numero effettivo dei partecipanti presi in carico da parte dei servizi per il lavoro competenti ed il dettaglio dei percorsi effettuati nel corso del trattamento precedente per ciascun beneficiario.

Le attività svolte, afferma la circolare del Ministero, saranno oggetto di verifica a campione in collaborazione con la Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione nel sistema informativo unitario lavoro ex art. 13, del D.Lgs. n. 150/2015.

Con riferimento alle istanze pervenute dalle Regioni, la Direzione generale accerta la sussistenza dei seguenti requisiti:
1. appartenenza del beneficiario alla categoria “Ambito di applicazione”;
2. continuità del trattamento tra il periodo già concesso e quello nuovo richiesto;
3. durata del trattamento richiesto, che può essere concesso per un massimo di 12 mesi;
4. sussistenza della programmazione di misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale, e destinate ai potenziali beneficiari;
5. sussistenza delle risorse disponibili al netto dei trattamenti di Cassa integrazione straordinaria in deroga autorizzati per le medesime aree.

La verifica della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga viene espletata, infatti, tenendo conto delle assegnazioni effettuate con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di ripartizione delle risorse previste dalle diverse leggi di bilancio riportanti il finanziamento e l’autorizzazione annuale all’intervento.

Il chiarimento dell’INPS

L’INPS con il Messaggio in commento ricorda che al fine di consentire la verifica della rispondenza tra quanto comunicato dalla Regione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il flusso inviato dalla Regione stessa all’Istituto, sono previsti controlli automatizzati in ordine ai beneficiari e alla verifica della continuità del trattamento.

Al momento della trasmissione del file all’INPS, da parte della Regione per il tramite del SIP (Sistema Informativo Percettori), viene introdotto un controllo automatizzato finalizzato a verificare la presenza dello stesso codice fiscale indicato nella comunicazione ministeriale. Inoltre, viene verificato che il periodo indicato sia coerente con il periodo presente nella comunicazione ministeriale o, comunque, compreso nello stesso.

Qualora il controllo fornisca esito negativo, il SIP restituisce alla Regione il seguente messaggio di errore: “Il periodo indicato non è coerente con quanto comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali“.

Evidenzia l’INPS che nello stesso messaggio viene indicata l’ultima comunicazione che risulta trasmessa all’Istituto. L’esito negativo del controllo rende necessario un nuovo invio del flusso da parte della Regione.

Il file trasmesso all’Istituto è, quindi, sottoposto a un ulteriore controllo relativo alla verifica della continuità dei trattamenti indicati rispetto ad altre mobilità riconosciute al singolo beneficiario, nello specifico per ogni codice fiscale viene verificata la presenza di un altro trattamento di mobilità con data fine contigua alla data inizio indicata nel flusso.

L’INPS evidenzia che qualora non sia soddisfatta questa condizione, la procedura restituisce il seguente messaggio di errore:
“Data di inizio trattamento non valida, deve essere garantita la continuità rispetto alla data di fine ultimo trattamento concesso“.

Qualora, invece, il codice fiscale indicato non risulti beneficiario di alcun trattamento di mobilità, la procedura restituisce il seguente messaggio di errore: 
Il lavoratore non risulta beneficiario di precedenti trattamenti di mobilità.”.

Riferimenti normativi: 

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