COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 18 FEBBRAIO 2026
La circolare della Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative aggiornate per l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) destinato ai lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015.
Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – ha emanato la Circolare n. 3 del 10 febbraio 2026 , recante: “Trattamento di integrazione salariale per lavoratori di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, della D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148”.
Normativa di riferimento: cenni
Va ricordato che l’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, individua un ambito di applicazione territoriale specifico: il trattamento di sostegno al reddito disciplinato è destinato ai lavoratori dipendenti di aziende rientranti in territori individuati come area di crisi industriale complessa, ai sensi dell’articolo 27, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e dei successivi decreti del Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) e di Accordi di programma.
Da un punto di vista soggettivo, la succitata disposizione normativa ribadisce che si tratta di un intervento di integrazione salariale straordinaria destinato ai lavoratori e alle imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, come richiamati dagli articoli 1 e 20, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Il trattamento può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22, del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplinano, rispettivamente, la durata massima complessiva di 24 mesi (30 per le imprese dell’edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale.
Pertanto, lo stesso è autorizzato a favore dei lavoratori delle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di CIGS, dichiarino di trovarsi nell’impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.
Più chiaramente il trattamento può essere autorizzato sia qualora l’impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dei trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di integrazione salariale straordinaria, di cui all’art. 21, del D.Lgs. n. 148/2015, e relative disposizioni di attuazione.
Procedura
Evidenzia il documento del Ministero che l’art. 1, comma 165, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, non prevede l’emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni. La gestione dello stanziamento, pertanto, risulta “accentrata”: al fine di autorizzare la cassa integrazione non sarà necessario verificare la sussistenza delle risorse (e di eventuali residui) in capo alle singole Regioni come per il pregresso, ma solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella norma della Legge di Bilancio che stabilisce il rifinanziamento.
Il superamento normativo del preventivo riparto dei finanziamenti tra le Regioni è coerente con l’attuale svolgimento del procedimento, accentrato sia in fase di esame congiunto presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali che nella successiva fase di autorizzazione del trattamento presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali.
Esso, poi, si pone in linea anche con la circostanza che alcune aree di crisi industriale complessa ricomprendono territori ubicati in differenti Regioni.
Il documento del Ministero evidenzia che tra le novità, inoltre, si tiene conto delle osservazioni pervenute dalla Corte dei conti sulla necessità di allocare le risorse pubbliche in modo da evitare la sovrastima del fabbisogno da parte di alcune Regioni e la conseguente formazione di residui.
Questa modalità di erogazione “accentrata” delle risorse soddisfa, infatti, l’effettivo fabbisogno dei territori, garantendo l’erogazione dell’intero importo stanziato ed assicurando una più precisa ripartizione delle somme, anche in relazione al tessuto produttivo delle aree di crisi industriale complessa.
Per poter beneficiare del trattamento di Cassa integrazione straordinaria in questione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo, in sede governativa, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione interessata e delle Parti sociali.
Considerata la peculiarità della fattispecie, il trattamento in questione, sia per quanto riguarda la fase di consultazione sindacale, sia per quanto concerne il procedimento in generale, si pone in deroga agli articoli 24 e 25, del D.Lgs. n. 148/2015.
In merito occorre precisare che l’oggetto dell’accordo dovrà ricomprendere la quantificazione dell’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, operata dall’impresa, tenendo conto dei parametri annualmente indicati dall’INPS, al fine di poter accertare preventivamente la sussistenza delle risorse economiche necessarie ad autorizzare l’intervento.
L’istanza, compilata a cura del referente aziendale secondo l’apposito modulo, deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – divisione III entro un congruo termine, comunque non oltre 30 giorni dalla stipula dell’Accordo in sede ministeriale.
La stessa dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
→ Relazione tecnica: nella relazione deve essere riportata, così come testualmente richiesto dall’art. 44, comma 11-bis , l’espressa dichiarazione di non poter accedere ad altro trattamento di cassa integrazione straordinaria, sia secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia secondo le disposizioni attuative dello stesso, con l’indicazione delle motivazioni in riferimento a ciascuna causale di cui all’art. 21 del menzionato decreto legislativo e/o del completo utilizzo dei periodi massimi riconoscibili;
→ Piano di recupero occupazionale: l’impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione/riqualificazione dei lavoratori. Il piano dovrà essere dettagliatamente illustrato nella relazione tecnica con i precitati percorsi di politiche attive;
→ Verbale di accordo governativo: il verbale è stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali), con la presenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, della Regione interessata e delle Parti sociali;
→ Verbale di accordo regionale: il verbale dovrà riportare il dettaglio delle misure di politica attiva da somministrare ai lavoratori interessati al trattamento, concordate con l’impresa e riportate nel succitato piano di recupero occupazionale presentato dall’azienda. In considerazione della novità normativa sopra riportata e della gestione accentrata del finanziamento, non è più necessario fare riferimento alle risorse residue delle annualità precedenti;
→ Elenco nominativo dei lavoratori: l’elenco deve essere inoltrato in formato Excel con l’indicazione della percentuale oraria di sospensione di ogni singolo lavoratore. Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati firmata.
Riferimenti normativi:
- D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, artt. 1, 20 e 44
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 165
- MLPS, Circolare 10 febbraio 2026, n. 3
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