2° Contenuto Riservato: Assegno di inclusione: estesa la validazione delle certificazioni agli Uffici di esecuzione penale esterna

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 21 NOVEMBRE 2025

Con il Messaggio n. 3408 del 12 novembre 2025, l’INPS ha comunicato l’estensione del servizio digitale di validazione della condizione di svantaggio per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI) anche agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia. Questa misura, prevista dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, risponde all’esigenza di rendere più efficiente il riconoscimento delle condizioni soggettive previste per accedere all’ADI.

Premessa

L’Assegno di Inclusione (ADI), istituito con D.L. 4 maggio 2023, n. 48 e convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, è una misura di sostegno economico per i nuclei familiari che versano in condizione di bisogno e svantaggio. Tra i requisiti per accedere al beneficio vi sono, oltre all’ISEE e alla cittadinanza/residenza, anche la presenza di condizioni soggettive di svantaggio e l’inserimento in programmi di assistenza socio-sanitaria certificati da pubbliche Amministrazioni.

Con il Messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024, l’INPS aveva già reso disponibile sul portale www.inps.it un servizio web dedicato alla validazione delle certificazioni ADI, inizialmente riservato alle Strutture sanitarie del Ministero della Salute.

Il Messaggio n. 3408/2025 estende ora tale funzionalità anche agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE).

Estensione del servizio di validazione agli UEPE

Il servizio “Validazione delle certificazioni ADI” consente ora agli UEPE di verificare e convalidare le certificazioni relative alle condizioni di svantaggio per il richiedente o per altri componenti del nucleo familiare, come previsto dall’articolo 3, comma 5, lettera f), del D.M. n. 154/2023.

Questa disposizione interessa, in particolare:

  • persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 381/1991, nel primo anno successivo al fine pena, e
  • persone ammesse a misure alternative alla detenzione o al lavoro all’esterno,

in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna.

Le funzionalità del servizio restano invariate rispetto a quelle illustrate nel Messaggio n. 623/2024, con la possibilità per gli UEPE di confermare l’effettiva sussistenza della condizione di svantaggio e dell’inserimento in programmi di cura e assistenza.

In caso di esito positivo, l’INPS potrà procedere con la valutazione degli altri requisiti e, ove ricorrano, disporre il pagamento dell’ADI.

Anche se l’esito della verifica non viene registrato entro 60 giorni dalla comunicazione dell’INPS, la condizione si considera tacitamente confermata, come stabilito all’art. 4, comma 6, del D.M. n. 154/2023 (salvo ulteriori controlli).

Indicazioni per la compilazione della domanda

L’INPS ha inoltre ribadito alcune istruzioni operative per i richiedenti in fase di compilazione del modello di domanda ADI, in particolare nel Quadro C – sezione “Soggetti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza”.

Devono essere indicati i seguenti dati:
– condizione di svantaggio, senza dettagli clinici o giudiziari;
– riferimenti della certificazione che attesta tale condizione;
– inserimento in un programma di cura e assistenza con relativa durata;
– data di rilascio della certificazione (che deve precedere la data della domanda);
– amministrazione certificante.

Nella sezione di compilazione, il sistema propone tre opzioni:

  • ASL”;
  • Comune”;
  • Ministero della Giustizia” (con menu a tendina per selezionare l’UEPE competente).

Facilitazioni operative: per agevolare la scelta corretta, all’interno del portale ADI sono pubblicate le tabelle con le articolazioni regionali delle Strutture sanitarie del Ministero della Salute e degli UEPE.

Nel modulo è previsto anche un campo a testo libero, nel quale l’interessato può specificare con maggiore precisione la Struttura che ha rilasciato la certificazione.

Correzione dati errati: se il richiedente indica erroneamente l’Amministrazione certificante (es. seleziona “Comune” invece di “Ministero della Giustizia”), può richiedere la correzione prima della conclusione dell’istruttoria rivolgendosi alla Struttura INPS territorialmente competente.

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