2° Contenuto Riservato: Assegno di incollocabilità: riconosciuto dal 1° gennaio 2026 fino al compimento di 67 anni di età

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 16 DICEMBRE 2025

Dal 1° gennaio 2026 è riconosciuto fino al compimento del 67° anno di età l’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL su domanda degli invalidi del lavoro che non possano fruire dell’assunzione obbligatoria per la perdita di ogni capacità lavorativa o nel caso in cui dalla natura dell’invalidità di cui sono portatori vi sia l’impossibilità di collocamento in un’attività lavorativa.

Premessa

L’INAIL ha pubblicato sul proprio portale istituzionale la Circolare n. 55 dell’11 dicembre 2025, che illustra le modifiche introdotte dall’art. 9, del D.L . 31 ottobre 2025, n. 159, in materia di assegno di incollocabilità.

L’assegno di incollocabilità

L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata dall’INAIL ai lavoratori titolari di rendita per malattia professionale o infortunio qualora sia accertata la perdita di ogni capacità lavorativa oppure quando, per la tipologia o la gravità della menomazione, possono costituire un rischio per sé stessi, per gli altri o per la sicurezza degli impianti.

Quindi, si tratta di lavoratori che non possono beneficiare nemmeno dell’assunzione obbligatoria del collocamento mirato.

Le disposizioni previgenti l’entrata in vigore del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, prevedono che per ottenere l’assegno l’invalido deve avere:

  • età non superiore ai 65 anni;
  • grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al Testo Unico (D.P.R. n. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Dal 1° luglio 2025 l’importo è pari a 308,23 euro.

Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede INAIL d’appartenenza.

La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.

Il titolare della rendita presenta/inoltra la richiesta all’INAIL in base al suo domicilio o tramite:

  • sportello della Sede competente;
  • posta ordinaria;
  • Pec (posta elettronica certificata).

Il lavoratore può farsi assistere da un patronato.

L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente.

Le modalità di erogazione del servizio possono essere:
– accredito su conto corrente bancario o postale;
– accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
– accredito su carta prepagata dotata di codice Iban;
– tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero;
– per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.

Le modifiche introdotte dal legislatore

L’articolo 9, comma 1, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, ha aggiornato il limite massimo di età previsto per la fruizione dell’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all’età pensionabile. In particolare, la disposizione sopra citata sostituisce integralmente il punto 2, del terzo comma, dell’art. 10, della Legge 5 maggio 1976, n. 248, con la seguente: “2) età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all’età pensionabile;”.

La disposizione mira, in sostanza, ad allineare automaticamente il riconoscimento del beneficio all’età prevista per il collocamento in quiescenza, adeguato dal legislatore in base alla speranza di vita, eliminando così il riferimento a un’età specifica previsto dal precedente comma 3, punto 2, dell’articolo 10, della Legge 5 maggio 1976, n. 248.

Nel D.L. in argomento il legislatore prevede che dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell’assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti.

L’estensione riguarda, in particolare, il periodo successivo al compimento del 65° anno di età e, fermi restando gli altri presupposti previsti dalla normativa previgente, si applica fino alla maturazione dei requisiti anagrafici utili per il collocamento in quiescenza, attualmente fissati al compimento del 67° anno, entro i limiti di età previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente in relazione all’età pensionabile.

La circolare dell’INAIL in commento prevede che le nuove disposizioni si applicano alle seguenti categorie di assicurati:

  1. titolari di rendita diretta e con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 65° anno di età. Per tali assicurati che, in assenza della disposizione in parola, avrebbero perso il diritto al beneficio, l’Istituto procederà d’ufficio al mantenimento della erogazione dell’assegno di incollocabilità;
  2. titolari di rendita diretta che, in possesso dei prescritti requisiti, abbiano compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, non siano più in godimento dell’assegno; sarà cura delle sedi competenti avvisare gli interessati;
  3. titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti prescritti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell’assegno. Per quest’ultima tipologia, gli interessati che non abbiano ancora compiuto l’età per accedere al collocamento in quiescenza (attualmente, 67 anni di età) potranno presentare istanza alla Sede INAIL competente e ottenere l’eventuale riconoscimento dell’assegno, con decorrenza dal mese successivo alla data dell’istanza.

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