MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 9831 del 15 aprile 2025
Anche il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa.
In un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive (Cass. n. 27392 del 29/10/2018), in rapporto al fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro.
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