COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 28 GENNAIO 2026
Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione IRPEF soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci; le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del TUIR che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente, così l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 14 del 21 gennaio 2026 .
Premessa
Con la Risposta a interpello n. 14 del 21 gennaio 2026 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in materia di fringe benefit e utilizzo dell’auto a uso promiscuo da parte del dipendente.
Nel caso in esame una società ha posto un quesito alle Entrate evidenziando che l’azienda intende introdurre una nuova Car policy, denominata “Car Flexi”, per una specifica categoria di collaboratori che occupano posizioni manageriali prevedendo l’utilizzo ad uso promiscuo di auto aziendali solo a bassissime emissioni e la partecipazione del dipendente all’intero costo effettivo dell’auto tramite una trattenuta pari al 100% del fringe benefit convenzionale (come da tabelle ACI) e la riduzione del premio variabile al fine di coprire il rimanente costo del noleggio.
In sostanza la società chiede di chiarire se il progetto “Car Flexi”, così come prospettato, “non violi l’art. 51, comma 1, TUIR, e sia quindi conforme con la normativa fiscale che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente e gli obblighi di sostituzione d’imposta“.
I fringe benefit
Occorre ricordare che il fringe benefit è una forma di retribuzione non in denaro. In sostanza, si usa concedere al dipendente l’uso di beni aziendali (auto, telefono cellulare, computer eccetera) o la fruizione di servizi (per esempio, corsi di istruzione), a prescindere dal fatto che essi avvengano nell’ambito dell’attività lavorativa. Si genera così un reddito in natura, che si aggiunge allo stipendio del dipendente e che rileva ai fini fiscali.
L’articolo 51, comma 1, del TUIR, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro“.
Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi, del medesimo articolo 51 del TUIR.
In particolare, il comma 2 , lettera f), prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12, per le finalità di cui al comma 1 , dell’articolo 100“.
Il richiamato articolo 100 del TUIR, rubricato “Oneri di utilità sociale”, stabilisce che “Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi“.
La risposta delle Entrate
I tecnici delle Entrate osservano che il comma 3, dell’articolo 51 del TUIR, dispone che “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9 ” del medesimo TUIR.
Come chiarito dall’amministrazione finanziaria nella Circolare 23 dicembre 1997, n. 326, al paragrafo 2.3, il citato comma 3, dell’articolo 51, individua nel valore normale di cui all’articolo 9 del TUIR, il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente.
Il successivo comma 4 , lettera a), della disposizione in esame, nel definire il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit, basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.
Tale citata lettera a), così come modificata dall’articolo 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che “per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1 , lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che 1’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in“.
Evidenziano i tecnici delle Entrate che in relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella citata Circolare n. 326/1997, è stato chiarito che “se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d’imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore” (cfr. Circolare 19 gennaio 2007, n. 1, paragrafo 17.1).
Con riferimento al caso di specie, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, la società istante intende chiedere ai collaboratori che aderiscono all’offerta “Car Flexi” di partecipare interamente all’onere sostenuto dall’azienda per l’assegnazione in uso promiscuo del veicolo.
In particolare, dalla tabella rappresentata nell’istanza contenente un esempio numerico si evince che la partecipazione del collaboratore all’onere sostenuto dalla società istante avviene mediante una “trattenuta auto mensile”, che nell’arco temporale di 12 mesi è pari al totale del valore convenzionale del fringe benefit, determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
La società istante intende, inoltre, trattenere la differenza tra il costo totale sostenuto dalla società (canone annuo del noleggio) e l’importo corrisposto tramite trattenuta mensile dal collaboratore (pari al valore convenzionale del fringe benefit), dalla retribuzione variabile “lorda” del collaboratore, determinando così la “retribuzione variabile percepita” dal collaboratore da assoggettare a tassazione.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che, alla luce della normativa e della prassi, il collaboratore possa concorrere all’onere complessivo sostenuto dalla società per l’assegnazione dell’autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del fringe benefit attraverso una trattenuta mensile, nell’arco temporale di 12 mesi, corrispondente al valore del fringe benefit determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
Le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla società dovranno, invece, essere trattenute dall’importo “netto” della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccendente il valore determinato ai sensi del comma 4, dell’articolo 51 del TUIR, deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai sensi del comma 1 , della medesima disposizione.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 21 gennaio 2026, n. 14
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