COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 15 OTTOBRE 2025
Con il Messaggio n. 2955 del 6 ottobre 2025, l’INPS ha comunicato l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla gestione contributiva agricola. Tali avvisi sono destinati sia ai datori di lavoro agricolo che assumono manodopera, sia ai lavoratori autonomi agricoli. Sono disponibili nel ‘Cassetto Previdenziale del Contribuente’ e contengono i dettagli del debito residuo per contributi previdenziali e assistenziali, oltre alle somme aggiuntive. Il Messaggio fornisce inoltre indicazioni operative per la visualizzazione degli avvisi, il pagamento degli importi dovuti e la gestione di eventuali versamenti già effettuati, nonché le conseguenze del mancato pagamento, che comporta l’emissione dell’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.
Premessa
Con riferimento alla gestione previdenziale del settore agricolo, l’INPS – Direzione Centrale Entrate e Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione – ha reso noto che, nell’ambito delle attività di recupero crediti, sono stati emessi nuovi Avvisi Bonari destinati ai soggetti tenuti al versamento dei contributi agricoli. Si tratta di uno strumento di prevenzione che anticipa l’eventuale iscrizione a ruolo in caso di inadempienza.
Contenuto degli Avvisi Bonari
Gli Avvisi Bonari sono stati resi disponibili nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, all’interno della sezione “Dati complementari”:
- per i datori di lavoro agricolo, alla voce “Lista Avvisi Bonari AZ AGRI”;
- per i lavoratori autonomi agricoli, alla voce “Lista Avvisi Bonari AUT”.
Ciascun avviso contiene il dettaglio dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, unitamente alle somme aggiuntive, riferiti:
– all’anno 2024 per i lavoratori autonomi agricoli;
– al 3° e 4° trimestre 2023 e 1° e 2° trimestre 2024 per i datori di lavoro agricolo.
L’avviso include anche le istruzioni per la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento oppure, in alternativa, per l’inoltro di un’istanza telematica di rateazione.
Modalità di gestione e comunicazione dei pagamenti
Nel caso in cui il contribuente avesse già provveduto al pagamento delle somme indicate, può comunicarlo all’INPS in due modi:
- allegando copia del versamento;
- indicando gli estremi dell’operazione.
La comunicazione deve avvenire attraverso il Cassetto Previdenziale del Contribuente, nella sezione “Contatti”, utilizzando la voce “Comunicazione Bidirezionale”.
In assenza di pagamento, l’Istituto emetterà un Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo, attivando la procedura coattiva per il recupero del credito.
Riferimenti normativi:
- Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 29
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
- INPS, Messaggio 6 ottobre 2025, n. 2955
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