2° Contenuto Riservato: Bonus 4.0: i soci delle società trasparenti possono utilizzare il credito anche negli anni successivi

COMMENTO

di DEVIS NUCIBELLA | 7 OTTOBRE 2025

L’Agenzia delle Entrate nel corso della Videoconferenza con la stampa specializzata del 18 settembre scorso ha chiarito che l’attribuzione ai soci di società trasparenti del credito d’imposta 4.0 può avvenire anche negli anni successivi a quello in cui il credito è sorto.
L’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente, il quale dà evidenza formale della ripartizione.

Bonus 4.0

Come noto l’art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione con il mod. F24
  • in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione/interconnessione.

L’Agenzia nella circolare n. 9/E in esame chiarisce nel caso in cui la quota annuale/parte di essa non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Soci di società di persone o collaboratori impresa familiare

Il credito d’imposta in esame può essere trasferito ai soci di società di persone o collaboratori dell’impresa familiare in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. A tal fine:

  • nel quadro RU del mod. Redditi della società o ditta individuale relativo al periodo di imposta nel quale il credito è maturato (periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) va riportato l’ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto di quanto attribuito ai soci o collaboratori;
  • soci o collaboratori acquisiscono nella relativa dichiarazione la quota di credito assegnata, al fine dell’utilizzo in compensazione.

Va altresì evidenziato che:

  • l’utilizzo del credito d’imposta è consentito a decorrere dall’entrata in funzione del bene o interconnessione dello stesso;
  • l’utilizzo da parte del socio o collaboratore della propria quota di credito d’imposta è subordinato alla fruibilità del credito medesimo da parte della società o ditta individuale, ossia all’entrata in funzione o interconnessione del bene agevolato;
  • in ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci o collaboratori, incrementata da quella utilizzata direttamente dalla società o ditta individuale, non può eccedere la quota fruibile annualmente.
Una società di persone è titolare di un credito d’imposta fruibile nella misura complessiva di 300 da ripartire in 3 quote annuali.La società può utilizzare in compensazione il credito d’imposta nella misura massima di 100 per ciascun anno, ossia:anno N → 100anno N+1 → 100anno N+2 → 100Di conseguenza, la quota annuale massima di credito compensabile da parte della società trasparente è pari a 100.Ipotizzando che nell’anno N la società utilizzi il credito d’imposta per 80, la stessa potrà attribuire ai soci la quota di credito residua (20), ripartendola tra gli stessi.In caso di 2 soci che partecipino la società al 50%, la stessa potrà attribuire al:socio A una quota del credito d’imposta residuo annuo di 10;socio B una quota del credito d’imposta residuo annuo di 10.Nell’anno N l’importo complessivo del credito d’imposta utilizzabile da parte della società trasparente e dei soci (80 per la società/10 per ciascuno dei soci A e B) non deve essere superiore alla quota massima di credito d’imposta fruibile nell’anno (100). Tale regola è applicabile anche all’anno N+1 e all’anno N+2. 

Trasferimento negli anni successivi alla maturazione

Si è posto il dubbio se tale facoltà fosse ammessa solo nell’anno di maturazione del credito oppure anche nei periodi di imposta successivi.

Tale tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Videoconferenza dello scorso 18 settembre.

In tale occasione l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • l’esercizio della facoltà di attribuzione del credito d’imposta ai soci o ai collaboratori, ai fini della relativa fruizione,
  • può essere esercitato, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, dandone “evidenza formale” nel modello di dichiarazione (quadro RU), con corrispondente evidenziazione anche nel modello del socio o collaboratore che lo ha ricevuto:
    • a decorrere dal periodo di imposta nel corso del quale il credito d’imposta è maturato, nei limiti dell’ammontare spettante, al netto di quello già fruito, non può eccedere la quota fruibile annualmente;
    • per ciascun anno successivo, nei limiti dell’ammontare ancora non fruito, tenendo conto che, come precisato nella circolare n. 9/E/2021, in ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci o ai collaboratori, incrementata da quella direttamente utilizzata dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente.

L’Agenzia delle Entrate ricorda poi che l’utilizzo da parte del socio del credito d’imposta è subordinato alla possibilità di fruirne da parte della società trasparente, la fruizione potrà avvenire solo a seguito dell’entrata in funzione o dell’interconnessione del bene agevolato.

Ciò premesso, l’Agenzia ha ritenuto che, nel rispetto dei principi fissati dalla circolare n. 9/2021 sopra richiamati, nulla osta alla possibilità di attribuire il credito di imposta, legittimamente maturato e non ancora utilizzato, dall’ente trasparente ai soci dello stesso anche negli anni successivi a quello di maturazione di detto credito.

Videoconferenza Agenzia Entrate del 18 settembre 2025
Domanda: La circolare n. 9/E/2021 ha chiarito che il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi può essere attribuito solo ai soci di enti “trasparenti” in proporzione alla partecipazione agli utili e che l’attribuzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi della società che lo ha trasferito e in quella del socio che lo ha ricevuto. L’attribuzione può avvenire anche negli anni successivi a quello di maturazione del credito?
Risposta: Con riferimento ai partecipanti di “enti trasparenti”, con la circolare n. 9/E/2021, (paragrafo 5.6.3), è stato precisato – sulla scorta di precedenti chiarimenti resi in diversi documenti di prassi, tra cui la Risoluzione n. 163/E/2003 – che, in linea di principio, le agevolazioni concesse alle imprese, sotto forma di crediti d’imposta, possono essere attribuite ai soci delle società di persone o ai collaboratori dell’impresa familiare, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, in considerazione dei principi che regolano l’imputazione del reddito per trasparenza. Per quanto riguarda i criteri, le modalità e la tempistica da seguire per l’attribuzione di un credito agevolativo da parte dell’ente trasparente, nonché per il relativo utilizzo da parte dei soci o dei collaboratori dell’impresa familiare, è stato chiarito che l’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente, il quale dà evidenza formale della ripartizione, indicando nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) l’ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell’ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori, anch’esso da indicare in apposito rigo. I soci o i collaboratori, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione. Inoltre, è stato precisato che l’utilizzo del credito d’imposta è consentito, non a decorrere dalla maturazione del beneficio (i.e., l’effettuazione dell’investimento eleggibile), ma a decorrere dall’entrata in funzione del bene che dà diritto all’agevolazione o dall’interconnessione dello stesso.Nei casi in cui la fruizione del credito d’imposta sia frazionata in quote annuali, in ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci (o collaboratori), incrementata da quella utilizzata direttamente dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente. Infine, con la Risoluzione n. 163/E/2003, è stato precisato che l’attribuzione ai soci del credito d’imposta maturato in capo alla società ne costituisce una particolare forma di utilizzo, non configurando un’ipotesi di cessione, e che i soci possono utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione. Ciò premesso, tenuto conto delle indicazioni contenute nei citati documenti di prassi, deve ritenersi che l’esercizio della facoltà di attribuzione del credito d’imposta ai soci o ai collaboratori, ai fini della relativa fruizione, possa essere esercitata, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, dandone “evidenza formale” nel modello di dichiarazione (quadro RU), con corrispondente evidenziazione anche nel modello del socio o collaboratore che lo ha ricevuto:

a decorrere dal periodo di imposta nel corso del quale il credito d’imposta è maturato, nei limiti dell’ammontare spettante, al netto di quello già fruito, non può eccedere la quota fruibile annualmente;
per ciascun anno successivo, nei limiti dell’ammontare ancora non fruito, tenendo conto che, come precisato nella circolare n. 9/E/2021, in ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci o ai collaboratori, incrementata da quella direttamente utilizzata dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente.
Inoltre, posto che l’utilizzo da parte del socio del credito d’imposta è subordinato alla possibilità di fruirne da parte della società trasparente, la fruizione potrà avvenire solo a seguito dell’entrata in funzione o dell’interconnessione del bene agevolato. Ciò premesso, in relazione al quesito posto, si ritiene che, nel rispetto dei principi fissati dalla circolare n. 9/E/2021 e sopra richiamati, nulla osta alla possibilità di attribuire, il credito di imposta, legittimamente maturato e non ancora utilizzato, dall’ente trasparente ai soci dello stesso anche negli anni successivi a quello di maturazione di detto credito.

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