2° Contenuto Riservato: Bonus giovani imprenditori agricoli: come si presenta la domanda

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 8 AGOSTO 2025


Sono state approvate le modalità operative e il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per accedere al credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola da parte degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e sotto i 41 anni.

Premessa

Con il Provvedimento 24 luglio 2025, n. 305754 dell’Agenzia delle Entrate è stato  approvato l’apposito modello di comunicazione delle spese effettuate nel 2024, che i soggetti interessati al c.d. bonus formazione giovani agricoltori, dovranno compilare e inviare, esclusivamente in via telematica,  dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025.

Va ricordato che l’articolo 6, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36,  ha previsto un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, in misura pari all’80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 1° aprile 2025, il sostegno è da intendersi erogabile ai sensi dei Regolamenti UE n. 1408/2013 e n. 2831/2023 relativi ai contributi in regime de minimis nel settore agricolo e in quello generale.

Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il decreto reca i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni per l’attribuzione del contributo, sotto forma di credito di imposta, con particolare riguardo all’individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di assegnazione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.

Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

Il soggetto beneficiario decade dal credito d’imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

I soggetti che intendono beneficiare del contributo, sotto forma di credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Con il provvedimento delle Entrate oggetto del presente commento è stato approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola”, con le relative istruzioni, e sono definiti i termini di presentazione e le modalità di trasmissione telematica. Il modello di comunicazione e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il credito d’imposta, nella misura spettante è utilizzabile dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa.

Quali sono le spese ammissibili

La norma prevede che sono ammissibili al beneficio le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:

  1. spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
  2. spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50 per cento dell’ammontare delle spese.

L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Sono ammessi al credito solo i soggetti di cui sopra che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e risultante nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese ammissibili devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’art. 4, comma 4, del decreto e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Il credito non può essere utilizzato prima della data di conclusione del corso di formazione.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, utilizzando il  modello approvato con il suindicato provvedimento, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • presentare la rinuncia totale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta presentazione.

La domanda si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati.
Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del predetto termine e nei quattro giorni precedenti, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
La ritrasmissione nei 5 giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (si tratta, ad esempio, dei seguenti motivi di scarto: “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

Riferimenti normativi:

D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 2-bis e 3
Legge 15 marzo 2024, n. 36, art. 6, comma 1
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 luglio 2025, n. 305754

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