2° Contenuto Riservato: Bonus nido: nuove semplificazioni con il Decreto Lavoro

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 14 LUGLIO 2026

L’INPS ha comunicato ulteriori semplificazioni per il Bonus nido, la misura destinata a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.

La novità deriva dall’articolo 6, comma 5-bis , del D.L. n. 62/2026, convertito nella Legge n. 112/2026 , che introduce un nuovo flusso informativo tra enti locali e INPS. A decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali devono comunicare all’Istituto il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dei servizi educativi per l’infanzia.

Premessa

L’articolo 6, comma 5-bis , del D.L. n. 62/2026, convertito nella Legge n. 112/2026 , ha introdotto un nuovo flusso informativo tra enti locali e INPS.

Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali devono comunicare all’Istituto il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dei servizi educativi per l’infanzia.

La nuova previsione è finalizzata a:

  • incentivare la conciliazione tra famiglia e lavoro;
  • semplificare l’erogazione del Bonus nido;
  • velocizzare il procedimento di pagamento;
  • ridurre gli oneri documentali per le famiglie;
  • migliorare la qualità dei controlli sulle strutture autorizzate.

La novità non introduce un nuovo bonus, ma semplifica la gestione amministrativa del Bonus nido già esistente.

Il nuovo obbligo per gli enti locali

Il cuore della semplificazione è il nuovo obbligo informativo posto in capo agli enti locali.

Gli enti devono trasmettere all’INPS:

  • codice fiscale della struttura;
  • altri elementi identificativi;
  • dati delle strutture pubbliche e private autorizzate;
  • eventuali aggiornamenti annuali.

La comunicazione riguarda le strutture in possesso del titolo abilitativo all’esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l’infanzia.

Tabella 1 – Nuovo flusso informativo

SoggettoAdempimento
Enti localiComunicazione dati strutture autorizzate
INPSAcquisizione dati e utilizzo ai fini del procedimento
FamiglieDomanda Bonus nido con procedimento più rapido
StruttureIdentificazione più agevole negli archivi INPS

La banca dati delle strutture autorizzate sarà alimentata direttamente dagli enti locali, riducendo la necessità di verifiche manuali e documentali da parte dell’Istituto.

Decorrenza e termini

La norma prevede una decorrenza differenziata.

AdempimentoTermine
Decorrenza nuovo obbligo1° luglio 2026
Prima comunicazione degli enti locali1° settembre 2026
Aggiornamenti successiviEntro il 1° settembre dell’anno di riferimento

In fase di prima applicazione, gli enti locali devono effettuare la comunicazione entro il 1° settembre 2026.

Il termine del 1° settembre 2026 riguarda gli enti locali, non le famiglie richiedenti il Bonus nido.

Collegamento con i servizi educativi per l’infanzia

La norma richiama le strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65.

Il riferimento consente di delimitare il perimetro delle strutture rilevanti ai fini della comunicazione e, indirettamente, della gestione del Bonus nido.

La comunicazione degli enti locali assume rilievo perché consente all’INPS di disporre di dati ufficiali sulle strutture abilitate. Ciò può ridurre contestazioni e rallentamenti collegati alla verifica della natura della struttura frequentata dal minore.

Effetti sul procedimento INPS

Secondo l’INPS, l’attuazione della nuova norma consentirà di semplificare e velocizzare il procedimento per il pagamento del Bonus nido.

In particolare, la disponibilità preventiva dei dati delle strutture potrà agevolare:

  • l’identificazione dell’asilo nido;
  • la verifica del titolo abilitativo;
  • l’istruttoria della domanda;
  • il controllo della documentazione allegata;
  • la liquidazione del contributo.

Tabella 2 – Effetti attesi

AreaEffetto
IstruttoriaPiù rapida verifica della struttura
ControlliMaggiore affidabilità dei dati
PagamentiPotenziale accelerazione della liquidazione
FamiglieMinori criticità documentali
INPSMigliore interoperabilità con enti locali

Validità triennale della domanda

La nuova semplificazione si aggiunge a quella già realizzata relativa alla validità triennale delle domande per ottenere il Bonus nido.

Questo significa che il processo di gestione della misura si sta orientando verso un modello più stabile e meno ripetitivo, nel quale la famiglia non deve riprodurre ogni anno l’intero set informativo già acquisito, salvo aggiornamenti necessari.

La validità triennale della domanda e la banca dati delle strutture autorizzate operano su piani diversi ma complementari: la prima semplifica il rapporto con la famiglia, la seconda semplifica la verifica della struttura.

Dati messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

La norma prevede inoltre che i dati acquisiti siano messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all’articolo 1, comma 29, della Legge n. 208/2015.

Questo elemento evidenzia che il flusso informativo non ha soltanto una funzione amministrativa per il Bonus nido, ma può contribuire anche a una migliore conoscenza del sistema dei servizi educativi per l’infanzia sul territorio.

La raccolta strutturata dei dati sulle strutture autorizzate può assumere rilievo anche in termini di programmazione pubblica, monitoraggio dei servizi e analisi dei fabbisogni territoriali.

Nessun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica

La disposizione stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della norma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Non sono quindi previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La semplificazione dovrà essere realizzata con le risorse già disponibili. Sarà quindi importante verificare, in sede applicativa, la capacità degli enti locali di alimentare tempestivamente e correttamente il flusso informativo.

Implicazioni operative per famiglie, enti locali e operatori

La novità incide su più soggetti.

Tabella 3 – Impatti operativi

SoggettoImpatto
FamiglieProcedimento potenzialmente più rapido
Enti localiNuovo obbligo di comunicazione dati strutture
INPSDisponibilità di banca dati più completa
Strutture educativeMaggiore tracciabilità negli archivi
Patronati/intermediariMinore rischio di errori sui dati struttura

Nella fase di avvio potrebbero emergere disallineamenti tra dati dichiarati dalle famiglie e dati trasmessi dagli enti locali. Sarà quindi opportuno verificare attentamente codice fiscale denominazione della struttura.

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