COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 12 SETTEMBRE 2025
Con il Messaggio n. 2460 dell’11 agosto 2025, l’INPS ha comunicato l’apertura della procedura per la presentazione delle domande per il contributo psicologico (c.d. “Bonus psicologo”) per l’anno 2025. Il contributo, destinato a sostenere i costi delle sedute di psicoterapia, è rivolto ai cittadini in condizioni di fragilità psicologica, emerse o aggravatesi a seguito della pandemia e della crisi economica. La domanda può essere presentata dal 15 settembre al 14 novembre 2025, esclusivamente in modalità telematica. Da ultimo, l’Inps, con circolare 11 settembre 2025, n. 124 ha fornito ulteriori istruzioni relative alla presentazione della domanda.
Premessa
Il Bonus psicologo è stato introdotto con il D.M. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con l’obiettivo di favorire l’accesso alla psicoterapia per soggetti in condizioni di disagio emotivo, ansia e stress, acutizzati nel periodo post-pandemico.
Il D.M. 10 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025, ha stabilito la ripartizione delle risorse per le annualità 2024 e 2025 e ha introdotto alcuni correttivi per migliorare l’efficienza nell’utilizzo dei fondi.
Normativa
La disposizione che disciplina il Bonus psicologo è l’art. 1-quater, che si riporta di seguito.
Art. 1-quater (Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica) |
1. Al fine di potenziare, nell’anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall’epidemia di SARS-CoV-2, nonché di sviluppare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e rafforzare l’uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza, ai sensi dell’articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l’assistenza ospedaliera in area pediatrica e l’assistenza territoriale, con particolare riferimento all’ambito semiresidenziale;potenziare l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell’articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di dieci milioni di euro per l’anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall’articolo 33, commi 1 e 3, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 290 e 291, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima Legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.3. Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l’anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 (di 8 milioni di euro per l’anno 2024, di 9,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2026, di 9 milioni di euro per l’anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028). Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto. 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022, e a quelli derivanti dall’attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022, che è incrementato dell’importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. |
Domanda per il Bonus psicologo
La finestra temporale per la presentazione delle domande è aperta dal 15 settembre al 14 novembre 2025. Il contributo può essere richiesto da cittadini in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro. L’accesso alla prestazione avviene tramite una piattaforma digitale dedicata.
È necessario disporre di credenziali SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS per accedere al servizio.
Modalità di presentazione della domanda 2025
Il servizio online è accessibile direttamente sul sito www.inps.it, seguendo il percorso:
- “Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Strumenti” → “Vedi tutti” → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, selezionando la voce “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”.
In alternativa, la domanda può essere trasmessa tramite:
- Contact Center Multicanale:
- 803.164 (gratuito da rete fissa)
- 06.164.164 (a pagamento da rete mobile, secondo la tariffa del proprio operatore).
Da ultimo l’INPS – con Circolare dell’11 settembre 2025, n. 124 – ha fornito ulteriori indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo per l’anno 2025.
Il possesso dell’attestazione ISEE è obbligatorio al momento della domanda.
Un successivo messaggio INPS fornirà le istruzioni operative dettagliate per l’erogazione del contributo.
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 1-quater, comma 3
- Legge 25 febbraio 2022, n. 15
- D.M. 10 luglio 2025
- INPS, Messaggio 11 agosto 2025, n. 2460
- INPS, Circolare 11 settembre 2025, n. 124
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