2° Contenuto riservato: Cartella di pagamento: esame del contenuto

DIRITTO TRIBUTARIO – FISCALE – DOGANALE

Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30678 del 28 novembre 2024

Massima: In tema di cartella di pagamento, allorquando il giudice, dopo avere accolto un motivo di appello dichiarando inesistente la notifica dell’atto, abbia ugualmente proceduto all’esame nel merito del contenuto della cartella, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, cosicché la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la logica antecedente statuizione sulla inesistenza della notificazione, che è la vera ragione della decisione”. (massima non ufficiale)

Sotto il profilo processuale, la Corte di cassazione con l’ordinanza in esame evidenzia come,

  • allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità del gravame, così privandosi della potestas iudicandi, abbia comunque esaminato il merito dell’impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali, deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ad abundantiam;
  • allorquando il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione.

Date tali coordinate ermeneutiche, la Corte afferma il principio di diritto di cui alla soprindicata massima così riaffermando la regola secondo cui

«relativamente alle argomentazioni sul merito, ipotetiche e virtuali, che il giudice impropriamente – abbia inserito in sentenza, subordinatamente ad una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di sua giurisdizione o competenza), la parte soccombente non ha l’onere, né ovviamente l’interesse, ad impugnare. Con l’ulteriore duplice e speculare, corollario che è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile (per difetto appunto di interesse) l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito svolta, per quanto detto, ad abundantiam nella sentenza gravata» (Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840)

Calogero Commandatore – Primo Referendario TAR Sicilia

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