2° Contenuto riservato: Casi in cui i contributi sanitari non sono tassati per il dipendente e il pensionato

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 30 LUGLIO 2025


I contributi di assistenza sanitaria versati dalla vedova di un dipendente iscritto a una Cassa di un gruppo bancario, le cui finalità sono esclusivamente garantire e gestire forme di assistenza sanitaria sostitutive o integrative delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, non concorrono alla formazione del reddito di pensione.

Premessa

Con la Risposta a interpello n. 190 del 21 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la Cassa è riconducibile tra gli enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR, i contributi versati in qualità di associato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o di pensione.

La richiesta di chiarimenti sul trattamento di contributi previdenziali

La moglie vedova fa presente, nel porre una istanza all’Agenzia delle Entrate, di essere iscritta ad una Cassa di assistenza in “qualità di superstite del marito defunto, il quale era dipendente presso l’istituto bancario che si appoggia a tale cassa di assistenza” e di versare i contributi per la copertura assicurativa sanitaria e l’assistenza aggiuntiva.

La finalità del quesito è quella di sapere se i contributi versati alla Cassa per la copertura assicurativa sanitaria e assistenza aggiuntiva nonché per le prestazioni erogate in favore di suo figlio non fiscalmente a carico siano deducibili dal proprio “reddito di pensionata”.

Secondo la contribuente i contributi volontari che versa alla Cassa sono deducibili fino ad euro 3.615,20 e fino a concorrenza di tale importo massimo  sono deducibili anche i contributi versati in favore dei familiari non fiscalmente a carico che vanno inseriti “nel rigo E26, cod. 6 del modello 730”.

Quali sono i contributi deducibili

Occorre ricordare che l’articolo 51, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, stabilisce che
Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 51, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter.“.

L’articolo 10, comma 1, del TUIR, prevede, alla lettera e-ter), tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, “i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito“.

La Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20 […], non [concorrono] a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari del dipendente, ancorché il familiare non sia a carico dello stesso, sempreché siano versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale“.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 65/E del 2 agosto 2016  ha affermato  che “Con la risoluzione n. 293 del 2008 è stato chiarito che i contributi ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui al punto 2, anche se versati da lavoratori in quiescenza, non concorrono, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR, alla formazione del reddito, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, stante l’equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente. Conseguentemente, i pensionati, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali, di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.“.

Se la cassa ha fini assistenziali i contributi non sono tassati

Osservano i tecnici delle Entrate che in base alla documentazione prodotta, la Cassa appare riconducibile tra gli enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR e, pertanto, i contributi versati in qualità di associato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o di pensione.

I contributi per l’assistenza sanitaria che la contribuente istante  versa alla Cassa in qualità di coniuge superstite, compresi quelli versati in favore del familiare non fiscalmente a carico, non concorrono, ai sensi del citato articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR alla formazione del reddito di pensione.

L’Agenzia delle Entrate conclude affermando che nell’ipotesi che il sostituto non abbia tenuto conto nella determinazione del reddito da pensione della quota di contributi versati alla Cassa, tale importo potrà essere portato in deduzione dalla contribuente istante in sede di dichiarazione redditi, nel modello 730 nel rigo E26 – Altri oneri deducibili, cod. ’21’.

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