2° Contenuto riservato: Cessazione dell’affitto d’azienda e successione nei rapporti contrattuali

CONTRATTUALISTICA DI DIRITTO PRIVATO

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 4036 del 17 febbraio 2025

La Corte ha stabilito che

ai fini dell’applicazione dell’art. 2558 cod. civ., che la cessazione dell’affitto e la conseguente retrocessione dell’azienda devono ricollegarsi direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato,

ma ha precisato che,

mentre il congegno di successione nei rapporti contrattuali, quale disciplinato dall’art. 2558 cod. civ., presuppone che il trasferimento dell’azienda sia il prodotto della volontà contrattuale, la successione nei rapporti di credito (art. 2559 cod. civ.) e di debito (art. 2560 cod. civ.) nonché nei rapporti di lavoro subordinato (art. 2112 cod. civ.) relativi alla stessa azienda, costituisce conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa»,

intendendo così la nozione di trasferimento come riferita alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al concedente a seguito di cessazione dell’affitto.

Avv. Mariangela Di Biase

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