CIRCOLARE PER IL CLIENTE
a cura di studiomarini.net | 1 Agosto 2025
IN BREVE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
Rinnovato l’accordo economico collettivo degli Agenti di Commercio
In data 4 giugno 2025 è stato siglato l’accordo di rinnovo dell’AEC degli agenti di commercio.
L’accordo – che entra in vigore il 1° luglio 2025 e troverà applicazione fino al 30 giugno 2029 – aggiorna, tra le altre cose, il calcolo del Firr che a decorrere dal 1° gennaio 2026 viene così quantificato:
- 1% dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate e integrata 3% fino al limite di 12.000,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra € 12.000,00 ed € 18.000,00;
- per gli agenti impegnati nell’esercizio in esclusiva, i limiti di € 12.000,00 ed € 18.000,00 sono elevati, rispettivamente, ad € 24.000,00 ed € 36.000,00.
In tema di indennità meritocratica, sono previste alcune modifiche in relazione alla tabella del relativo calcolo e ai valori iniziali e finali da considerate ai fini della valutazione dell’incremento di fatturato.
DIRITTO DEL LAVORO
In GU le novità sui lavoratori affetti da malattie oncologiche
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2025, n. 171 è stata pubblicata la legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
Tra le altre cose, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
L’INPS provvede allo sviluppo e all’adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della stessa infrastruttura e reca, al riguardo, uno stanziamento in favore dell’INPS pari ad € 500.000 per l’anno 2026 e ad € 20.000 annui a decorrere dall’anno 2027.
FINE RAPPORTO DI LAVORO
Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese ed indennità risarcitoria: la sentenza della Corte Costituzionale
Corte Costituzionale, Sentenza 21 luglio 2025, n. 118
La Corte Costituzionale – consentenza del 21 luglio 2025, n. 118 – ha ritenuto illegittimo il disposto normativo dove stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, legge n. 300/1970 (cioè, non occupi più di quindici lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di sessanta dipendenti), l’ammontare delle indennità risarcitorie «non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
IMPOSIZIONE FISCALE
I nuovi chiarimenti dell’AE sull’utilizzo dell’auto ad uso promiscuo
Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 22 luglio 2025, n. 192
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 22 luglio 2025, n. 192 – ha ribadito che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul ”valore normale”, al netto dell’utilizzo aziendale.
Nel caso oggetto di Interpello, l’atto di assegnazione del veicolo era datato 27 dicembre 2024, con ordine del veicolo in pari data, ma la consegna al dipendente era prevista non prima del 1° luglio 2025.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale fattispecie concreta non poteva rientrare tra i casi contemplati dal comma 48-bis (introdotto dalla L. n. 60/2025 di conversione del d.l. n. 19/2025), che consente di valorizzare le auto ad uso promiscuo secondo la formulazione dell’art. 51, comma 4, lett. b) del Tuir previgente alle modifiche della legge di bilancio 2025.
A tal fine, infatti, è necessario che i veicoli siano stati concessi in uso promiscuo nel secondo semestre del 2024, oppure che siano stati ordinati dai datori entro il 31/12/2024 e concessi in uso promiscuo nel primo semestre del 2025 tenendo conto, a tal fine, della data di consegna al dipendente.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INPS: sospese le note di rettifica nel mese di agosto 2025
INPS, Messaggio 25 luglio 2025, n. 2359
L’INPS – con Messaggio del 25 luglio 2025, n. 2359 – ha reso nota la sospensione generalizzata delle principali attività di controllo e notifica per tutto il mese di agosto 2025, con l’obiettivo di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari, durante il periodo estivo.
Pertanto, dal 1° al 31 agosto saranno:
- sospese le notifiche delle note di rettifica e le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA);
- bloccate le notifiche delle diffide di adempimento verso tutti i contribuenti, eccetto nei casi in cui sia imminente il termine di prescrizione. La sospensione non si applica agli atti relativi alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);
- fermate le notifiche dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale;
- sospesi gli avvisi di addebito, con possibilità per le strutture territoriali di trasferire comunque i crediti contributivi all’agente della riscossione;
- bloccate le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni e delle ordinanze/ingiunzioni.
Al contempo, non saranno sospese le notifiche necessarie per:
- evitare il pregiudizio dei crediti dell’Istituto;
- rispettare i termini di prescrizione;
- interrompere la prescrizione attraverso atti amministrativi.
LAVORO AUTONOMO
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus giovani imprenditori agricoli
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 luglio 2025, prot. n. 305754
L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 24 luglio 2025, prot. n. 305754 – ha ricordato che i giovani agricoltori, che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola, possono fruire di un contributo pari all’80% dell’importo versato.
Possono richiedere il credito d’imposta gli imprenditori agricoli:
- di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti. Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Agricoltura 1° aprile 2025, il requisito dell’età anagrafica deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute;
- che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- che, nel 2024, hanno sostenuto spese per corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.
La comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Dal 25 agosto al 24 settembre 2025, i soggetti interessati possono:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia totale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
In caso di presentazione tramite gli incaricati, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta presentazione.
La domanda si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati.
SICUREZZA SUL LAVORO
INL: idoneità per lo svolgimento della funzione di preposto
INL, Nota 16 luglio 2025, n. 6261
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 16 luglio 2025, n. 6261 – ha trasmesso la circolare congiunta con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella quale evidenzia alcuni elementi di valutazione sulla possibilità di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o in apprendistato.
Al riguardo, l’INL – dalla lettura combinata dell’art. 18 , comma 1, lett. b-bis) e lett. c), dell’art. 2 , comma 1, lett. e), dell’art. 19, dell’art. 28 , comma 1 e dell’art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008 – ha affermato che l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi, situazione che potrebbe verificarsi anche tra i lavoratori con poca anzianità di servizio o tra gli apprendisti.
In tal senso, i controlli degli Organi di Vigilanza saranno quindi finalizzati anche ad accertare che la formazione del preposto non sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, bensì che lo stesso possegga, in concreto e caso per caso, le conoscenze, le competenze, i requisiti e le abilità necessari a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.
Le ulteriori FAQ dell’INL sulla patente a crediti
In data 25 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato ulteriori FAQ relative alla patente a crediti.
Di seguito i chiarimenti più rilevanti:
- la responsabilità, in capo ai soggetti che possono accedere alle informazioni contenute nella patente all’interno della piattaforma, in caso di assenza dei requisiti da parte della ditta/lavoratore autonomo;
- la necessità di dichiarazione di iscrizione alla CCIAA per i restauratori liberi professionisti;
- i documenti necessari per il rilascio della patente, in caso di imprese stabilite in Stato UE diverso dall’Italia;
- la durata della patente a crediti;
- la necessità di richiedere più patenti, in presenza di una società con sedi che hanno Partite Iva differenti;
- la necessità di dotarsi di patente a crediti se si opera fisicamente nei cantieri ma non si hanno dipendenti;
- la necessità di patente per gli addetti alla manutenzione e per attività operative sugli impianti tecnologici, per la fornitura e posa in opera o manutenzione di gruppi statici di continuità, per chi si occupa della riparazione di macchinari, per le imprese di pulizia che operano nei cantieri;
- l’esclusione dalla patente per gli allestimenti in musei e spazi espositivi, al contrario di quanto avviene per le attività disciplinate dal “Decreto Palchi”, e per i lavori boschivi che non comportino lavorazioni edili o di ingegneria civile.
APPROFONDIMENTI
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
Le novità dell’AEC Commercio
L’AEC rinnovato in data 4 giugno 2025 prevede una serie di rilevanti novità, quali:
- l’estensione della disciplina contrattuale collettiva anche alle ipotesi di promozione della conclusione di contratti avendo a riferimento la vendita di beni e servizi anche del canale del commercio elettronico aziendale;
- il diritto alle provvigioni sulle vendite di prodotti o servizi anche a privati consumatori realizzate nella zona assegnata in esclusiva all’agente attraverso il commercio elettronico aziendale;
- il concetto di onnicomprensività di tutto quanto corrisposto all’agente da parte della mandante al fine della definizione e quantificazione per una serie di istituti e indennità di natura legale e contrattuale;
- la definizione dell’ammontare delle variazioni in pejus per l’agente del valore delle provvigioni e delle altre somme corrisposte all’agente nell’anno civile (1° gennaio-31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero:
a) Lieve entità – quando le modifiche incidono dallo 0 al 5%
b) Media entità – quando le modifiche incidono dal 5% al 15%
c) Sensibile entità – quando le modifiche incidono in misura superiore al 15%.
Da un punto di vista prettamente lavoristico, si segnalano novità in tema di:
- contratti a termine,
- preavviso,
- patto di non concorrenza.
Con riferimento al punto 1), viene previsto nel caso del contratto di agenzia a tempo determinato:
- obbligo della forma scritta del contratto; in mancanza il rapporto si considera a tempo indeterminato;
- il termine apposto al contratto a termine può essere oggetto di rinnovo o di proroga in forma scritta, previo consenso dell’agente e per non più di 2 volte consecutive;
- in caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto;
- qualora il rapporto di agenzia a termine dovesse continuare oltre la scadenza in forma tacita dalle parti, lo stesso si trasforma in un contratto a tempo indeterminato;
- per le indennità di fine rapporto, le stesse dovranno essere calcolate sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte nel corso della complessiva durata del rapporto tra le parti.
In merito al punto 2), vengono ridefiniti i termini di preavviso.
La risoluzione del rapporto da parte della casa mandante deve avvenire con comunicazione scritta nei seguenti termini di preavviso:
Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario
- per i primi 3 anni di durata del rapporto – 3 mesi;
- dal 4° anno iniziato – 4 mesi;
- dal 5° anno iniziato – 5 mesi;
- dal 6° anno iniziato in poi – 6 mesi.
Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario
- per i primi 3 anni di durata del rapporto – 5 mesi;
- dal 4° anno iniziato in poi – 6 mesi;
- dal 6° anno iniziato in poi – 8 mesi.
In caso di risoluzione del rapporto da parte dell’agente o rappresentante, lo stesso deve darne comunicazione scritta e il preavviso è pari a:
- 5 mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario;
- 3 mesi, per agenti operanti in forma di plurimandatario, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.
Quanto, infine, al punto 3), viene esclusa la possibilità di concludere accordi che prevedano il pagamento della indennità del patto di non concorrenza con anticipi nel corso del rapporto, anche se erogati sotto forma non provvigionale.
Peraltro, viene sottolineata la natura “complementare” del compenso da patto di non concorrenza rispetto alle indennità di fine rapporto e che esso non può essere ricompreso in tali indennità.
La base di calcolo dell’indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni e delle altre somme corrisposte all’agente a qualunque titolo spettanti nei 5 anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua delle provvigioni e delle altre somme corrisposte spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a 5 anni.
FINE RAPPORTO DI LAVORO
L’ennesimo intervento della Consulta sulla disciplina del Jobs Act
La Corte Costituzionale – con sentenza del 21 luglio 2025, n. 118 – è intervenuta sull’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015 precisando che, nel caso di un licenziamento intimato da una piccola impresa (che non occupi, cioè, più di 15 lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di 60 dipendenti), è incostituzionale il limite di 6 mensilità a titolo di indennità risarcitoria: tale limite massimo, definito come fisso e insuperabile dalla normativa ad oggi in vigore, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato.
Com’è noto, in caso di licenziamento illegittimo, la legge prevede un’indennità risarcitoria, il cui ammontare varia in base a diversi fattori, tra cui la dimensione dell’azienda e l’anzianità di servizio del lavoratore. In generale, il tetto massimo di questa indennità è di 36 mensilità, ma in alcuni casi specifici, come per le aziende con meno di 16 dipendenti, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale un limite di 6 mensilità.
Se il licenziamento illegittimo riguarda un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 presso un datore di lavoro che non rientra nelle soglie dimensionali indicate dall’art. 18, legge n. 300/1970, si applica la disciplina prevista dall’art. 8, legge n. 604/66, la quale stabilisce che al lavoratore spetta, indipendentemente dal vizio del recesso, un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità, da determinarsi tenendo conto:
- del numero dei dipendenti occupati,
- delle dimensioni dell’impresa,
- dell’anzianità di servizio del lavoratore,
- del comportamento e della condizione delle parti.
L’indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni, e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a 20 anni.
Se il licenziamento illegittimo riguarda un lavoratore assunto dal 7 marzo 2015 presso un datore di lavoro che non rientra nelle soglie dimensionali indicate dall’art. 18, legge n. 300/1970, la reintegrazione sul posto di lavoro varrà solo nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo, orale e per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore.
Negli altri casi, il lavoratore avrà diritto esclusivamente a un indennizzo economico, così calcolato:
- in caso licenziamento intimato per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo, l’indennizzo è pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio; in ogni caso, l’indennizzo non può essere inferiore a 2 mensilità, né può superare le 6 mensilità;
- in caso di licenziamento illegittimo per violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 2, comma 2, legge n. 604/1966, ovvero, nell’ipotesi di licenziamento disciplinare, per violazione della procedura prevista dall’art. 7, legge n. 300/1970, l’indennizzo sarà invece pari a mezza mensilità per ogni anno di servizio, con un limite minimo di 1 mensilità e un limite massimo di 6 mensilità.
In particolare, l’art. 9, D.Lgs. n. 23/2015 prevede che, nei confronti di tali lavoratori, trovi applicazione il medesimo regime di tutele previsto per i dipendenti delle imprese di maggiori dimensioni, con due differenze:
- è esclusa la reintegrazione nell’ipotesi del licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto materiale ;
- la tutela economica risulta sostanzialmente dimezzata.
Pertanto, in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore occupato presso un datore di lavoro minore, la reintegrazione varrà solo nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo, orale e per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore.
Negli altri casi, il lavoratore avrà diritto esclusivamente a un indennizzo economico, pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio e con un limite massimo di 6 mensilità.
Ora, la Corte Costituzionale – con la sentenza n. 118/2025 – ha ritenuto che l’imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del dimezzamento degli importi indicati all’art. 3, comma 1, art. 4, comma 1, ed art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro.
Infine, la Consulta ha espresso l’auspicio di un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti di imprese sotto soglia, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale, sia pur inerente ad altri settori (come ad esempio la crisi dell’impresa), il criterio del numero dei dipendenti non costituisce l’esclusivo indice rivelatore della forza economica dell’impresa e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi.
IMPOSIZIONE FISCALE
Come cambiano i diritti dei lavoratori affetti da malattie oncologiche
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2025, n. 171 è stata pubblicata la legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
Al riguardo, viene previsto che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefìci, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria a normativa vigente.
Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.
La certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria e nel Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
Per le malattie oggetto della disciplina la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, ex art. 14, comma 1, legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile, ex lege n. 81/2017.
Inoltre, con decorrenza dall’anno 2026, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, o aventi figli minorenni affetti dalle malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relativa indennità e copertura previdenziale figurativa, per specifiche esigenze e in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il diritto è riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
20/08/2025 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
20/08/2025 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
20/08/2025 | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
20/08/2025 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
20/08/2025 | INPS ex Enpals | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
20/08/2025 | IRPEF | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
20/08/2025 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
20/08/2025 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
20/08/2025 | INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazione | Modello F24/Accise |
20/08/2025 | INAIL | Versamento 3^ rata premio anticipato e saldo | Datori di lavoro | Modello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA |
20/08/2025 | ENASARCO | Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 2° trimestre 2025 | Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia | Rid bancario |
20/08/2025 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
25/08/2025 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
01/09/2025 | INPS ex Enpals | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
01/09/2025 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
01/09/2025 | Fondi | FASI: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali | Datori di lavoro aziende industriali | Bollettino Bancario – RID |
01/09/2025 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.