2° Contenuto Riservato: Circolare per il Cliente del 2 settembre 2025, n. 288

CIRCOLARE MONOGRAFICA

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 2 SETTEMBRE 2025

DIRITTO DEL LAVORO

In GU la legge di conversione del decreto legge Economia

Legge 8 agosto 2025, n. 118

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, n. 184 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 118, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.
Tra le disposizioni più rilevanti, si segnala la conferma inerente all’integrazione del reddito per le lavoratrici madri con due o più figli.
Inoltre, viene estesa fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di individuare direttamente nel contratto di lavoro esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi nei contratti a tempo determinato.

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I criteri per il trasferimento di una quota parte delle risorse dal fondo di integrazione salariale ai nuovi fondi di solidarietà bilaterale

D.M. 11 luglio 2025

In data 28 agosto 2025, è stato pubblicato nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto MLPS/MEF 11 luglio 2025, emesso ai sensi dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”.
Com’è noto, per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti dopo il 1° maggio 2023, i decreti istitutivi di ciascun fondo devono determinare la quota parte delle risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal FIS al bilancio del nuovo fondo. Ciò in quanto, prima della costituzione del fondo, le imprese del settore interessato erano tenute a versare la contribuzione al FIS.
La quota da trasferire viene determinata nella fase propedeutica all’adozione del decreto istitutivo del fondo e, ove richiesto dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro, è certificata dall’INPS.
A tal fine, l’accordo o il contratto collettivo istitutivo del fondo devono prevedere l’esatta indicazione dell’ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.
L’ammontare delle risorse da trasferire è determinato tenendo conto di due dati:

  • del patrimonio del FIS nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale;
  • del rapporto tra i contributi ordinari versati al FIS nell’anno precedente dai datori a cui si riferisce il nuovo fondo e l’ammontare dei contributi ordinari versati nell’anno precedente al FIS.

IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle borse di studio concesse dagli ITS Academy

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 6 agosto 2025, n. 204

L’Agenzia delle Entrate – conrisposta ad Interpello del 6 agosto 2025, n. 204 – è intervenuta sul quesito proposto da una fondazione ITS che eroga borse di studio, finanziate con il PNRR con gli stessi criteri di assegnazione già in uso per i percorsi universitari e AFAM, per la frequenza dei percorsi formativi ITS Academy agli studenti e per la copertura delle eventuali spese di vitto, alloggio e/o viaggio.
Com’è noto, costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, etc.
Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, la Circolare MEF del 23 dicembre 1997, n. 326 ha precisato che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla richiamata lett. c) le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.
L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 25 novembre 2009, n. 280/E – ha precisato che tale disposizione è riferita a tutte le erogazioni finalizzate allo studio e alla formazione professionale, ad esclusione di quelle espressamente esenti e di quelle collegate ad un rapporto di lavoro dipendente.
Nella successiva Risoluzione del 21 novembre 2002, n. 365/E, è stato poi chiarito che al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione secondo le modalità previste dalla citata lett. c).
Pertanto, dal periodo di imposta 2025, le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy sono esenti dall’IRPEF e, conseguentemente, sono escluse dalla base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997.

INAIL, AGEVOLAZIONI

INAIL: il nuovo bando Bric 2025 per ricerche in collaborazione su salute e sicurezza sul lavoro

INAIL, Comunicato Stampa 31 luglio 2025

L’INAIL – con comunicato stampa 31 luglio 2025 – ha comunicato la pubblicazione del nuovo bando Bric 2025, con il quale si intende promuovere collaborazioni multidisciplinari con il mondo accademico e scientifico attraverso il finanziamento di progetti biennali dedicati allo sviluppo di soluzioni innovative per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Oltre agli Enti di ricerca pubblici, alle Università e agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, il bando prevede pure la possibilità di coinvolgere nei progetti di ricerca le imprese con sede stabile in Italia: la partecipazione delle aziende sarà premiata con un punteggio aggiuntivo, che sarà massimo se l’impresa è in possesso della certificazione della parità di genere, secondo quanto previsto dallalegge 162/2021, in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022.
Nel primo anno di attività, i progetti saranno sostenuti con uno stanziamento massimo complessivo pari a 14,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del bilancio di previsione 2025 dedicate alla ricerca.
Le relative domande di partecipazione dovranno essere presentate tra il 4 agosto e il 6 ottobre 2025.

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INAIL: prorogate le disposizioni sull’Avviso pubblico formazione e informazione 2024

INAIL, Comunicato stampa 6 agosto 2025

L’INAIL – con comunicato stampa 6 agosto 2025 pubblicato sul proprio sito istituzionale – ha comunicato che è stato prorogato al 15 settembre (ore 12:00) il termine per l’inserimento dei documenti nello sportello informatico per le domande relative all’Avviso pubblico formazione e informazione 2024- ambito C (che riguarda, in particolare, i cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale e sociale).
Lo sportello informatico per l’inserimento dei documenti delle domande inoltrate per l’ambito C è dunque aperto dalle ore 12:00 del 24 luglio 2025 alle ore 12:00 del 15 settembre 2025.
In tal senso, è opportuno ricordare che l’INAIL finanzia la realizzazione ed erogazione di progetti integrati di formazione e informazione a contenuto prevenzionale ai sensi degli artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché del disposto dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
soggetti destinatari dei progetti di formazione e informazione sono:

  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP),
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA),
  • responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP),
  • lavoratori,
  • datori di lavoro,
  • docenti tutor interni e tutor formativi esterni coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti proponenti indicati nell’Avviso pubblico. Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione (Ati/Ats), può presentare una sola domanda di partecipazione all’Avviso per ciascun ambito tematico.
Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti integrati di formazione e informazione che si articolano sulla base delle condizioni e dei requisiti indicati nell’Avviso pubblico.

LAVORO AUTONOMO

Le precisazioni del MIMIT sulla definizione di start up innovative

MIMIT, Circolare direttoriale 29 luglio 2025

Il MIMIT – con Circolare direttoriale del 29 luglio 2025 – ha fornito chiarimenti sull’applicazione della legge n. 193/2024, che, intervenendo sull’art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 (Start up Act), ha introdotto modifiche al quadro normativo di riferimento.
Sul piano dimensionale, la start up innovativa dovrà rientrare nella definizione di PMInon potrà svolgere prevalentemente attività d’agenzia o consulenza e non potrà superare € 5.000.000 di ricavi (dal secondo anno di attività).
Potrà, invece, estendere, in presenza di determinati requisiti, la permanenza nella sezione speciale del registro imprese oltre i primi 3 anni e fino a 5 anni complessivi (nonché, oltre i 5 anni, per ulteriori 2 anni, sino al massimo di 4 anni complessivi).

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In GU il decreto attuativo MLPS sull’autoimprenditorialità previsto dal Decreto Coesione

D.M. 11 luglio 2025

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2025, n. 193 è stato pubblicato il D.M. 11 luglio 2025, recante “Criteri e modalità attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95(Autoimpiego e Resto al SUD)”.
Sono destinatari delle agevolazioni declinate nel provvedimento i giovani under 35 che, alternativamente:

  • risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL;
  • sono disoccupati GOL, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.
Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività:

  • di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
  • di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
  • di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa;
  • libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.

Gli incentivi sono concessi nei limiti del de minimis.

LAVORO INTERMITTENTE

I chiarimenti MLPS sul lavoro intermittente

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Circolare 27 agosto 2025, n. 15

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 27 agosto 2025, n. 15– ha fornito precisazioni in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente a seguito dell’abrogazione del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 da parte della legge n. 56/2025.
Nello specifico, il MLPS ha confermato l’orientamento, da ultimo espresso dall’INL con la Nota n. 1180 del 10 luglio 2025, secondo cui la legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente in quanto il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 è da considerarsi quale “rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama. Peraltro, il richiamato D.M. è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso decreto legislativo.
Di conseguenza, ne discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.

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APPROFONDIMENTI

DIRITTO DEL LAVORO

Le novità sul bonus per le lavoratrici madri e sui contratti a termine

Legge 8 agosto 2025, n. 118

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, n. 184 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 118, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.
Nel dettaglio, l’art. 6 riscrive, per il solo anno 2025, la disciplina del bonus mamme 2025 previsto dalla legge di Bilancio 2025 ed aumenta la dote destinata all’intervento: ai 300 milioni di euro stanziati dalla legge n. 207/2024, sono aggiunti ulteriori 180 milioni, per un totale di 480 milioni euro.
Secondo la nuova disposizione, il bonus spetta alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali (di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996) e la gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995):

  • con due figli e titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua;
  • con più di due figli, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Con il nuovo regime valido per il 2025 cambia la modalità di erogazione del bonus: mentre nella precedente versione l’agevolazione era sotto forma di parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in base alla nuova disciplina l’agevolazione consiste in un contributo pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, riconosciuto dall’INPS.
Il bonus sarà totalmente esente da contributi previdenziali e fiscali e sarà riconosciuto:

  • per le lavoratrici madri con due figli: fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio;
  • per le lavoratrici madri con almeno tre figli: fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Dal 2026, si tornerà all’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 219, legge n. 207/2024).
Il beneficio spetta alle lavoratrici (dipendenti e autonome) madri di due o più figli, la cui retribuzione o il cui reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di € 40.000 su base annua, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (a decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo).
Per le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni), anche nel 2025, resta confermato l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), che, ai sensi della medesima disposizione, trova applicazione fino al 31 dicembre 2026.
Nella tabella che segue, il dettaglio delle misure in commento:

Relativamente ai contratti a termine, la legge di conversione del decreto Economia (D.L. n. 95/2025) interviene sulla lett. b) dell’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015 estendendo fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di individuare direttamente nel contratto di lavoro esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi.
Com’è noto, tale possibilità era prevista, sempre e solo nel caso in cui i contratti collettivi non abbiano individuato apposite causali, fino al 31 dicembre 2025.
Tale novità non riguarda i rapporti di lavoro sportivo.
Al riguardo, nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, n. 184 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 119, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport” che ha previsto, tra le altre cose, che a decorrere dal 1° luglio 2025 il termine finale per i contratti a tempo determinato potrà essere elevato da 5 anni, fino a 8 anni. È sempre ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti ed è, altresì, ammessa, la cessione del contratto da una società o associazione sportiva ad un’altra, prima della scadenza, purché vi sia il consenso dell’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale, che dovrà contenere la nomina o stabilire il numero degli arbitri e le modalità di nomina degli stessi.

LAVORO AUTONOMO

Iscrizione e mantenimento dello status di startup innovativa: l’intervento del MIMIT

A mente delle novità introdotte dalla legge n. 193/2024 in materia di start up innovative, il MIMIT – con Circolare direttoriale del 29 luglio 2025 – ha chiarito che per mantenere/acquisire il proprio status, tali società:

  1. non potranno esercitare l’attività di consulenza;
  2. non potranno superare un valore annuo di ricavi e proventi di € 5.000.000 (a partire dal secondo anno di iscrizione alla sezione speciale del registro imprese).

Tali due requisiti devono sussistere contemporaneamente e a tale riguardo la start up deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ad essa “collegate”, ma anche delle imprese che la controllano e che sono ad essa solo “associate”.
Le start up associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.
Mediante autocertificazione annuale aggiornata, la start up dovrà attestare di non svolgere “attività prevalente di agenzia e di consulenza”.
Per “consulenza” deve intendersi una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri.
Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i codici ATECO prevalenti: 70.2, 74.99, 74.99.1, 74.99.2, 74.99.3, 74.99.4, 74.99.9.
Per “agenzia” si intende un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della legge n. 204/1985. Non esistendo codici ATECO strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, occorrerà prestare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il registro imprese e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto a inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale.
La permanenza nella Sezione speciale del registro imprese dopo la conclusione del III anno è consentita fino a complessivi 5 anni dalla data di iscrizione nella medesima Sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 158, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, ex D.Lgs. n. 36/2023;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 50% dal II al III anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore ad € 50.000 attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o aumentando il capitale a sovrapprezzo che porti a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Qualora l’impresa attesti il possesso del requisito delle spese di ricerca e sviluppo pari almeno al 25% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione, oppure l’ottenimento di almeno un brevetto, essa potrà conseguentemente dimostrare il possesso del requisito della spesa in R&S pari almeno al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione.
Il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella Sezione speciale può essere esteso per ulteriori periodi di 2 anni, sino a un massimo di 4 anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up”.
Ciò è possibile ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR (Organismo di investimento collettivo del risparmio), di importo superiore ad € 1.000.000;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 100%.

Il rispetto dei predetti requisiti deve essere attestato al termine dei 5 anni complessivi di permanenza nella Sezione speciale attraverso le seguenti modalità:

  • per l’aumento di capitale: documentazione attestante l’aumento di capitale da presentarsi al momento della dichiarazione di possesso dei requisiti. Per il primo biennio di proroga, l’eventuale aumento di capitale deve essersi realizzato nei primi 5 anni di permanenza nella Sezione speciale. Per il secondo biennio di proroga, l’ulteriore aumento di capitale deve realizzarsi nel periodo tra V e il VII anno di permanenza nella Sezione speciale;
  • per l’incremento dei ricavi: il requisito va verificato sulla base del bilancio relativo al V anno di permanenza nella sezione speciale. Per la proroga dei primi 2 anni, l’incremento dei ricavi va calcolato rispetto all’anno precedente (rispetto al IV anno di iscrizione). Per la proroga dei secondi 2 anni, l’incremento dei ricavi va calcolato rispetto al VI anno di iscrizione.

LAVORO INTERMITTENTE

L’intervento del Ministero del Lavoro sulle novità introdotte al lavoro intermittente

Com’è noto, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Lettera Circolare del 22 aprile 2013, prot. n. 7258 – ha precisato che “l’individuazione da parte della contrattazione collettiva nazionale o territoriale di periodi predeterminati in forza dei quali è possibile l’attivazione di rapporti di lavoro intermittenti deve necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato all’interno del contenitore/anno.  Non risulta, dunque, possibile prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all’intero anno. In caso di stipulazione di un contratto intermittente in virtù di una errata previsione temporale del CCNL, tale contratto verrà considerato un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei lavoratori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolari del 18 luglio 2012, n. 18 e del 1° agosto 2012, n. 20 – ha precisato che “ai fini della stipula del contratto intermittente, il lavoratore NON deve aver compiuto 24 anni, mentre ai fini della prestazione lavorativa, NON deve aver compiuto 25 anni. Pertanto, il 24enne – sino al giorno antecedente al compimento dei 25 anni – potrà essere chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa. Dopo tale data, l’eventuale violazione comporterà la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Dal 28 giugno 2013 (entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2013, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99/2013) l’istituto contrattuale in commento:

  • è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

Tale limitazione temporale NON riguarda i settori Turismo, Pubblici Esercizi e Spettacolo.
Le 400 giornate di effettivo lavoro che il soggetto non deve superare (con il medesimo datore di lavoro) nei 3 anni solari, riguardano un arco temporale “mobile”. Il ddl, pertanto, dovrà “conteggiare” le giornate di effettiva presenza al lavoro (a prescindere, dunque, dall’orario svolto), dal 28 giugno 2013 in poi.
Il D.Lgs. n. 104/2022, nel confermare la stipulazione in forma scritta ai fini della prova, prevede che, oltre alle informazioni di cui all’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 152/1997, il contratto di lavoro intermittente debba contenere i seguenti elementi:

  • la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell’art. 13;
  • il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
  • il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
  • le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
  • tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
  • le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
  • le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 10 luglio 2025, prot. n. 1180– ha precisato che il D.M. 23 ottobre 2004 è ancora pienamente in vigore; quindi, è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
L’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 da parte della legge n. 56/2025 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.
Ora, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 27 agosto 2025, n. 15 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, a seguito dell’avvenuta abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 ad opera dellalegge n. 56/2025.
Al riguardo, anche il MLPS ha ribadito che il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2004 è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso decreto legislativo.
Pertanto, le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, in quanto incorporate nel richiamato D.M., devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923.
Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì
15/09/2025
Mod.730I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730Sostituti d’impostaPresentazione
Lunedì
15/09/2025
INAILAccentramento delle posizioni assicurative con decorrenza dal 1° gennaio 2026Datori di lavoroPresentazione istanza
Martedì
16/09/2025
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F24 on line
Martedì
16/09/2025
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F24 on line – Denuncia Uniemens
Martedì
16/09/2025
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F24 on line
Martedì
16/09/2025
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F24 on line
Martedì
16/09/2025
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F24 on line
Martedì
16/09/2025
IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F24 on line
Martedì
16/09/2025
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F24 on line
Martedì
16/09/2025
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F24 on line
Martedì
16/09/2025
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazioneModello F24/Accise
Martedì
16/09/2025
INPSVersamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinatoAziende agricoleModello F 24 on line
Sabato
20/09/2025
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Giovedì
25/09/2025
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Martedì
30/09/2025
Mod.730I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730Sostituti d’impostaPresentazione
Martedì
30/09/2025
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Martedì
30/09/2025
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Martedì
30/09/2025
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

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