2° Contenuto Riservato: Concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari: contributi 2026

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 27 LUGLIO 2026

L’INPS attraverso la Circolare n. 70 del 26 giugno 2026 ha reso nota la contribuzione che i concedenti devono pagare all’Istituto previdenziale per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari. È stato reso noto che per procedere al calcolo degli importi contributivi dovuti è necessario fare riferimento all’articolo 28 del D.P.R. n. 488 del 27 aprile 1968 e all’articolo 7 della Legge n. 233 del 2 agosto 1990. Per stabilire, invece, le aliquote contributive di finanziamento si deve fare riferimento al D.Lgs. n. 146 del 16 aprile 1997.

Premessa

L’INPS attraverso la Circolare n. 70 del 26 giugno 2026 ha reso nota la contribuzione che i concedenti devono pagare all’Istituto previdenziale per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

Per visualizzare gli avvisi di tariffazione relativi ai contributi dovuti dai coloni e compartecipanti familiari è necessario considerare il Messaggio INPS n. 2065 del 30 giugno 2025.

Le aliquote contributive 2026

Per l’anno 2026 l’aliquota contributiva riferita al fondo pensioni lavoratori dipendenti è del 32%, a cui ricorda che deve aggiungersi un incremento pari allo 0,30%, stabilito dall’articolo 1 comma 769 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Pertanto, l’aliquota complessiva riferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è di 30,39% ripartita nel seguente modo:

  • 21,55% a carico del concedente;
  • 8,84% a carico del concessionario;

è prevista anche la riduzione degli oneri sociali che, per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, le aliquote riferite agli esoneri sono:

  • 0,43% per gli assegni familiari;
  • 0,03% per la tutela della maternità;
  • 0,34% disoccupazione.

Per quanto attiene la riduzione degli oneri sociali l’INPS fa riferimento all’articolo 120 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

L’aliquota contributiva stabilita per il 2026 utile ad effettuare il calcolo della contribuzione dovuta per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha risentito della revisione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, riducendo la nuova aliquota contributiva ad una sola voce, la cui misura è pari all’8,50%. Tale revisione contributiva è stata approvata con delibera n. 147 del 21 luglio 2025 da parte del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL. 

Il procedimento con cui è stata adottata l’aliquota contributiva Inail si è perfezionato attraverso il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° aprile 2026.

È stata ancora una volta evidenziata l’importanza dei salari medi provinciali relativamente al calcolo dei contributi, poiché questi importi sono quelli che dovranno essere considerati per calcolare gli importi contributivi dovuti per coloro che risultano iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. 

Gli importi delle retribuzioni medie giornaliere, distinte per ogni singola provincia, sono stati stabiliti attraverso il Decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali 22 maggio 2026, in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

 Tabella aliquote PC/CF anno 2026 

(Allegato 1, INPS Circolare 26 giugno 2026, n. 70)

Voci contributiveTotaleConcedenteConcessionario
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti30,19%21,35%8,84%
Quota base0,11%0,11% 
Assicurazione Inail in agricoltura8,5%8,5% 
Disoccupazione2,75%2,75% 
Esonero art. 120 Legge n. 388/2000 -0,34%-0,34% 
Esonero art. 1 Legge n. 266/2005 -1,00%-1,00% 
Prestazioni economiche di malattia0,683%0,683% 
Tutela lavoratrici madri0,03%0,03% 
Esonero art. 120  Legge n. 388/2000-0,03%-0,03% 
Assegni familiari0,43%0,43% 
Esonero art. 120  Legge n. 388/2000-0,43%-0,43% 
Totale41,0930%32,2530%8,84%

Le agevolazioni previste

Nell’esaminare le agevolazioni di cui possono beneficiare i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni emerge l’applicazione dell’esonero contributivo dell’1% stabilito dall’articolo 1 commi 361 e 362 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005.

Questa tipologia di esonero contributivo va applicata in via prioritaria sull’aliquota contributiva relativa agli assegni per il nucleo familiare ed è cumulabile con l’esonero previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 che di fatto è pari allo 0,80%.
Tale esonero deve essere applicato qualora non vi sia capienza sulle altre aliquote contributive, prediligendo la maternità e la disoccupazione. Invece non deve essere applicato l’esonero contributivo all’aliquota del trattamento di fine rapporto ed a quella relativa al finanziamento dei fondi interprofessionali relativi alla formazione continua.

Per quanto riguarda i concedenti l’INPS ha precisato che nel 2026 l’esonero dell’1% deve essere applicato solo sull’aliquota relativa alla disoccupazione che è pari al 2,75%.

Un’altra agevolazione applicabile anche nel 2026 è quella riferita alle zone tariffarie, individuate in zone normali, zone montane e zone svantaggiate.

Aliquote contributive 2026 relative alle zone tariffarie

TERRITORIMISURA RIDUZIONEDOVUTO
NORMALI 0 100%
MONTANI 75% 25%
SVANTAGGIATI 68% 32%

Come recuperare la posizione contributiva tramite il cassetto previdenziale del contribuente

L’INPS con il Messaggio n. 2080 del 30 giugno 2025 ha illustrato le modalità da seguire per recuperare la posizione contributiva e il modello F24 con l’importo dei contributi che il concedente dovrà pagare per i coloni ed i mezzadri.

Qualora il concedente non intenda provvedere direttamente al recupero della delega dal Cassetto Previdenziale del contribuente, potrà delegare un altro soggetto.

L’attivazione della delega prevede il rispetto di un preciso procedimento:
– accedere ai “Servizi per le aziende ed i consulenti”, scegliendo la voce “Gestione deleghe”;
– procedere alla ricerca della singola posizione contributiva, utilizzando il codice fiscale selezionando dal menù comandi la voce “Delega da soggetto contribuente” e poi la voce “Rappresentante legale /Titolare”;
– inserire negli appositi campi la data di decorrenza della delega;
– dopo aver verificato l’esattezza dei dati inseriti, bisognerà confermare la richiesta di attivazione.

La delega risulterà nello stato “Attiva” il giorno successivo a quello in cui viene effettuata la richiesta di attivazione.

Quando pagare i contributi

L’INPS ha reso noto che il versamento degli importi contributivi dovuti per l’anno 2026 dovrà avvenire in 4 rate le cui scadenze sono:

  • 16 luglio 2026;
  • 16 settembre 2026;
  • 16 novembre 2026;
  • 18 gennaio 2027.

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