2° Contenuto riservato: Concordato preventivo biennale

SCHEDA PRATICA: DICHIARAZIONI E MODELLI

DI SAVERIO CINIERI | 1 LUGLIO 2025

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A partire dal periodo d’imposta 2024, è prevista la possibilità, per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, di accedere a un concordato preventivo biennale. Si tratta di una proposta, da parte dell’Amministrazione finanziaria, per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

SOMMARIO:

  • Fonti ufficiali
  • Aspetti generali
  • Proposta di concordato
  • Tempistiche per l’adesione
  • Adeguamento della proposta di concordato per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal contribuente
  • Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale
  • Soggetti interessati
  • Esclusioni
  • Ulteriori cause di esclusione
  • Decadenza dal concordato
  • Cessazione del concordato
  • Oggetto del concordato
  • Rilevanza del concordato ai fini IRAP
  • Rilevanza del concordato ai fini IVA
  • Rilevanza delle basi imponibili concordate
  • Effetti del Concordato
  • Rinnovo del concordato
  • Determinazione degli acconti
  • Flat tax sui maggiori redditi
  • Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025
  • Modello CPB per l’adesione alla proposta di concordato
  • Modalità di adesione alla proposta di concordato

Fonti ufficiali

D.L. n. 50/2017 ; D.Lgs. n. 13/2024 ; D.M. 14 giugno 2024 ; D.M. 15 luglio 2024 ; D.Lgs.n. 108/2024 ; D.L. n. 113/2024 , conv. in legge n. 143/2024 ; circ. n. 18/E/2024 ; FAQ Agenzia delle entrate 8 ottobre 202415 ottobre 2024 e 17 ottobre 2024; D.Lgs. n. 81/2025 ; circ. n. 9/E/2025 . 

Aspetti generali

Il concordato preventivo biennale è stato previsto per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo. 

Si tratta di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità. Per questi contribuenti, a partire dal 1° gennaio 2025, il CPB è precluso.

L’Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta.

Per il solo anno 2025, è stato posticipato, dal 15 al 30 aprile 2025, il termine entro cui mettere a disposizione il software (art. 3-bis, comma 5, del D.L. n. 202/2024).

Proposta di concordato

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

La predetta metodologia tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA.

Ai fini dell’elaborazione della predetta proposta, l’Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui sopra, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici. 

Al riguardo si evidenzia che, con il D.M. 28 aprile 2025 (c.d. decreto CPB ISA), sentito il Garante per la protezione dei dati personali (parere 24 aprile 2025), è stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti che applicano gli ISA la proposta di CPB per i periodi di imposta 2025 e 2026.

In estrema sintesi, la metodologia definita nel citato decreto ministeriale CPB ISA utilizza quale base di partenza i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2024 all’interno dei modelli ISA, per effettuare una valutazione economica dei risultati raggiunti dal contribuente nello stesso periodo d’imposta.

Terminata questa prima fase di analisi, vengono effettuati ulteriori passaggi metodologici finalizzati, ad esempio, a verificare la coerenza con i valori di riferimento settoriali e a valorizzare le proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Tempistiche per l’adesione

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. 

Per il primo anno di applicazione dell’istituto, per il contribuente è stato possibile aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, fissato, per il 2024, al 31 ottobre.

Se i contribuenti hanno presentato in anticipo la dichiarazione dei redditi senza aderirepossono ripensarci e, quindi, correggere la dichiarazione. In tal caso, è sufficiente presentare una dichiarazione correttiva entro i termini (31 ottobre 2024), contenente l’adesione al concordato (circ. 17 settembre 2024, n. 18/E).

Adeguamento della proposta di concordato per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal contribuente

Il contribuente, in fase di inserimento nel software dei dati necessari al calcolo della proposta di CPB, può comunicare all’Agenzia delle entrate la presenza di possibili eventi straordinari di cui la stessa Agenzia terrà conto per determinare in modo ancora più puntuale la proposta di concordato.

Si tratta, in particolare, di rendere noto all’Agenzia se, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, prima della elaborazione della proposta di CPB, si sono verificati eventi straordinari idonei a condizionare il regolare svolgimento dell’attività economica sino al punto di comportarne la sospensione per un significativo lasso temporale.

Più in dettaglio, sono considerate idonee a incidere sulla rideterminazione della proposta, sospensioni pari ad almeno 30 giorni.

Laddove venga comunicata tale circostanza, le proposte sono ridotte:

  1. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  2. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  3. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari qui in argomento sono riconducibili, stante quanto previsto dal decreto ministeriale CPB ISA, alle medesime situazioni eccezionali che, se verificatesi in corso di CPB, laddove abbia luogo una contrazione delle basi imponibili effettive rispetto a quelle oggetto di concordato in misura eccedente il 30%, comportano la cessazione dello stesso CPB.

Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale

L’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2025 ha previsto l’introduzione, nell’articolo 9 del D.Lgs. n. 13/2024, dei commi da 3-bis a 3-quater.

In particolare, nel nuovo comma 3-bis sono stabiliti i limiti massimi che la proposta non può superare rispetto al corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui la proposta si riferisce, rettificato in base a quanto previsto dagli articoli15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024.

Tali limiti, stabiliti in funzione del livello di affidabilità conseguito dal soggetto nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, sono previsti nella misura del:

  • 10% in caso di livello di affidabilità pari a 10;
  • 15% in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Queste soglie non trovano applicazione, secondo quanto disposto dal comma 3-ter, nel caso in cui la proposta di reddito concordato, calcolata in base al comma precedente, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione prevista dall’articolo 9 , comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024.

Il comma 3-quater estende le stesse regole previste dal comma 3-bis alla proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP.

Soggetti interessati

Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi.

I debiti di cui sopra rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Se le attività di impresa e di lavoro autonomo vengono svolte contemporaneamente, il contribuente riceverà due distinte proposte di concordato, una per il reddito d’impresa e l’altra per quello di lavoro autonomo. Pertanto, potrà decidere di aderire ad entrambe le proposte, aderendo, di fatto a due distinti concordati, oppure ad una sola di esse (circ. 17 settembre 2024, n. 18/E). 

Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che, nel rispetto dei termini previsti per l’adesione, hanno estinto i debiti di cui sopra se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Inoltre, la condizione relativa all’assenza di debiti tributari d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, nel caso in cui sia interessata ad accedere al concordato una società, non deve essere rispettata anche dai relativi soci (circ. 17 settembre 2024, n. 18/E).

La norma prevede che la verifica della situazione debitoria debba essere effettuata con riferimento all’anno precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato: pertanto, per un contribuente che abbia intenzione di aderire alla proposta di concordato per i periodi d’imposta 2025 e 2026, tale verifica deve essere effettuata con riferimento al 31 dicembre 2024. Il contribuente che intenda aderire alla proposta e sia intenzionato a rimuovere la causa ostativa all’accesso all’istituto mediante l’estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5.000 euro, dovrà procedere in tal senso in un momento precedente a quello di accettazione della proposta (circ. 24 giugno 2025, n. 9/E).

Esclusioni

Sono state previste le seguenti cause che impediscono ai contribuenti di accedere al concordato, differenti a seconda che si tratti di soggetti in regime forfetario o no: 

Cause di esclusione
Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento
Condanna per uno dei reati penali tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale (rispettivamente, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio), commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni
Adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario
Nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’art. 5 D.P.R. n. 917/1986 è interessata da modifiche della compagine sociale
Inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Ulteriori cause di esclusione

Il D.Lgs. n. 81/2025 ha introdotto due nuove ulteriori cause di esclusione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (i.e., 2025).

In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano aun’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR o a una società tra professionisti (art. 10 Legge n. 183/2011), ovvero a una società tra avvocati (art. 4-bis Legge n. 247/2012).

La disposizione prevede in tal caso l’esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.

Ovviamente è fatto salvo il caso in cui per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA.

La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione, società tra professionisti, società tra avvocati) che intenda aderire al CPB.

Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all’ente associativo.

Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l’attività esercitata dal professionista partecipante.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2025 (art. 9 , comma 2, D.Lgs. n. 81/2025).

Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2025 (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026.

Decadenza dal concordato

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

  1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità come definite di seguito;
  2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  4. ricorre una delle ipotesi di esclusione sopra indicata ovvero vengono meno i requisiti per accedere all’istituto;
  5. è omesso il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati dall’Agenzia delle Entrate (causa di decadenza non valida se si ricorre al ravvedimento operoso).

Violazioni di non lieve entità

Si considerano violazioni di non lieve entità:

  1. le violazioni constatate che integrano le fattispecie dei reati penali-tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato (causa di decadenza non valida se si ricorre al ravvedimento operoso);
  2. la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30% (causa di decadenza non valida se si ricorre al ravvedimento operoso);
  3. le seguenti violazioni, relative agli anni oggetto del concordato:
    1. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IRAP, della dichiarazione dei sostituti d’imposta e della dichiarazione IVA (rispettivamente, art. 1, comma 1, art. 2, comma 1 e art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997):
    2. mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi o mancata emissione di scontrini o documenti di trasporto (art. 6, comma 2-bis e 3, D.Lgs. n. 471/1997), contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
    3. rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997);
    4. omessa installazione di registratori di cassa o manomissione degli stessi (art. 11, comma 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 471/1997).

Nel caso di decadenza dal concordato, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Cessazione del concordato

Sono previste alcune ipotesi che determinano la cessazione degli effetti del concordato a partire dal periodo d’imposta nel quale si verificano: 

Cause di cessazione
Modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA
Modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari
Cessazione dell’attività
Adesione al regime forfetario
In caso di società, messa in atto di operazioni di fusione, scissione, conferimento o, in caso di società o associazione di cui all’art. 5 D.P.R. n. 917/1986, effettuazione di modifiche alla compagine societaria
Dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%
Superamento dei limiti di ricavi o compensi previsti per i forfetari maggiorato del 50%
Per i titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati laddove venga meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati partecipata.
Per l’ente associativo (associazione, società tra professionisti, società tra avvocati) che abbia aderito al CPB, questo cessa di produrre i propri effetti laddove per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l’adesione al CPBLe due ultime fattispecie si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2025. Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2025 (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026 (circ. 24 giugno 2025, n. 9/E).

Oggetto del concordato

I redditi oggetto di concordato si differenziano a seconda che si tratti di soggetti ISA o forfetari e a seconda che si tratti di imprese o lavoratori autonomi:

SoggettiAttivitàReddito rilevante ai fini del concordatoValori esclusi
ISAImpresaReddito d’impresa individuato con riferimento all’art. 56 D.P.R. n. 917/1986 (imprese individuali), art. 66 D.P.R. n. 917/1986 (imprese minori) o sezione I, capo II D.P.R. n. 917/1986 (soggetti IRES) (3)Plusvalenze realizzate (artt. 5886 e 87 D.P.R. n. 917/1986) e sopravvenienze attive (art. 88 D.P.R. n. 917/1986), nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti (art. 101 D.P.R. n. 917/1986);utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 D.P.R. n. 917/1986, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116D.P.R. n. 917/1986),o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti IRES; (1) (2)maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
ProfessioniReddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’art. 54, comma 1, D.P.R. n. 917/1986Plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 54, comma 1-bis e 1-bis.1 D.P.R. n. 917/1986;redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 D.P.R. n. 917/1986;corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale (4);maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
ForfetariImprese e lavoratori autonomiReddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni determinato secondo le metodologie previste per la generalità dei contribuenti, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. 
Note:Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai fini del concordato secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 D.P.R. n. 917/1986.In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati (art. 5 D.P.R. n. 917/1986), nonché dei soggetti in regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986) il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 84D.P.R. n. 917/1986.Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Rilevanza del concordato ai fini IRAP

Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato sulla base della disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’IRAP.

Il saldo netto tra le componenti di cui sopra determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro. 

Rilevanza del concordato ai fini IVA

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’IVA.

Pertanto, restano valide le consuete regole che disciplinano l’applicazione dell’IVA, comprese quelle specifiche previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario. 

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Fermo restando quanto sopra previsto relativamente alla determinazione dei redditi e di seguito relativamente alla presenza di circostanze eccezionali, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (cfr. D.M. 14 giugno 2024) , che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30%rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti per gli ISA (art. 9-bis , comma 11, D.L. n. 50/2017).

Inoltre, i soggetti che hanno aderito alla proposta sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 D.P.R. n. 600/1973, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza. 

Effetti del Concordato

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli ISA. 

Nei confronti di tutti coloro che aderiscono al CPB, l’articolo 34 del D.Lgs. n. 13/2024 dispone che non possano essere effettuati gli accertamenti di cui all’articolo 39 D.P.R. n. 600/1973, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB.

Inoltre, stante quanto previsto dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 13/2024, sono riconosciuti tutti i benefici elencati dal decreto ISA:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte sui redditi e all’IRAP;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 Legge n. 724/1994);
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, e 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 con riferimento all’IVA;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Rinnovo del concordato

Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di legge e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini previsti. 

Determinazione degli acconti

Per il versamento degli acconti d’imposta sono previste regole particolari, specie per il primo anno di applicazione dell’istituto:

SoggettiRegole
ISAL’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, appositamente rettificato;se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, appositamente rettificato;se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.Le maggiorazioni di cui alle lettere a. e b. sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.
ForfetariL’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3% se si tratta di start up, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente;se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.La maggiorazione di cui alla lettera a. è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.

Con risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme relative alle diverse maggiorazioni dovute dai soggetti che adottano il metodo storico per il calcolo dell’acconto delle imposte a seguito dell’accesso al concordato preventivo biennale.

Flat tax sui maggiori redditi

È prevista una particolare disciplina relativamente alla determinazione delle imposte dovute sui maggiori redditi derivanti dall’adesione al concordato, rispetto a quelli dichiarati dai contribuenti. 

SoggettiRegole
ISAPer i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, appositamente rettificato, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, appositamente rettificato.L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza.

Con la risoluzione n. 48/E/2024 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme relative all’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, a seguito dell’accesso al CPB.

Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025

Il Decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025) ha apportato alcune modifiche all’articolo 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024 sopra analizzato.

In particolare, è stato previsto che, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente eccedente l’importo di 85.000 euro, limitatamente alla parte che supera tale importo, l’imposta sostitutiva (i.e. “flat tax”) sia applicata:

  • per i soggetti IRPEF, con l’aliquota del 43%, ossia quella prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del TUIR;
  • per i soggetti IRES, con l’aliquota del 24%, ossia quella individuata dall’articolo 77 del TUIR.

Nella relazione illustrativa alla norma è stato chiarito che ai fini della applicazione delle nuove aliquote delle imposte sostitutive in argomento, per le società o associazioni di cui agli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, il superamento del limite di 85.000 euro è verificato in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.

Modello CPB per l’adesione alla proposta di concordato

Per il CPB relativo ai periodi d’imposta 2025/2026, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato:

In particolare, il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che intende aderire alla proposta di concordato, dichiara i dati contenuti nel modello CPB.

Il modello CPB2025/2026 che risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello relativo al biennio precedente, si compone delle seguenti sezioni:

  • Condizioni di accesso;
  • Dati contabili;
  • Proposta CPB;
  • Accettazione proposta CPB.

Nella sezione Condizioni di accesso sono previste le informazioni relative alla presenza di requisiti e all’assenza di cause di esclusione che i contribuenti dichiarano per poter accedere alla proposta di concordato.

Nella medesima sezione i contribuenti possono, altresì, indicare la presenza di eventi straordinari, individuati con il decreto ministeriale CPB ISA, che si sono verificati per una parte, anche limitata, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e in data antecedente all’adesione al concordato.

L’elaborazione della proposta di concordato sarà di conseguenza effettuata tenendo conto della presenza delle circostanze straordinarie dichiarate dal contribuente.

Nella sezione Dati contabili i contribuenti dichiarano il reddito di impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta IRAP rilevanti ai fini della determinazione della proposta di concordato.

Nella sezione Proposta CPB sono individuati gli importi relativi al Reddito proposto ai fini del CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026 2026 e al Valore della produzione netta IRAP, proposto ai fini del CPB per i medesimi periodi d’imposta, calcolati dal software IltuoISACPB 2025.

Nella sezione Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03, apponendo la firma al rigo P10, il contribuente procede all’accettazione della proposta di CPB per il periodo d’imposta 2025 e il periodo d’imposta 2026 ed alla sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.

In tale ultima sezione viene, altresì, ricordato che alla proposta di CPB relativa al nuovo biennio possono aderire solo coloro che non hanno aderito ad una proposta relativa al biennio 2024/2025.

Modalità di adesione alla proposta di concordato

Con il Provvedimento del 24 aprile 2025 è stato previsto che i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, entro i termini previsti per l’adesione, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”.

L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:

  • invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
  • invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”).

Quest’ultima modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.

La revoca dell’adesione ad una proposta CPB, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l’adesione, compilando i seguenti campi del “Modello CPB 2025/2026”:

  • “Codice ISA”;
  • “Codice attività”;
  • “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.

La revoca può essere comunicata esclusivamente tramite invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 2 (“Revoca”). Anche in questo caso, la comunicazione ha natura non dichiarativa.

In altri termini, l’invio del frontespizio del modello REDDITI per trasmettere l’adesione o la revoca al CPB non assolve all’adempimento della trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi.

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