2° Contenuto Riservato: Confisca al consulente fiscale: sì per l’intero profitto

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 10 LUGLIO 2026

È confermata la legittimità della confisca del profitto del reato interamente a carico del consulente fiscale che ha partecipato ai plurimi reati plurisoggettivi; il consulente fiscale è stato ritenuto responsabile, in concorso con alcuni amministratori di società, di indebita compensazione di crediti inesistenti e di dichiarazione fraudolenta, con conseguente applicazione della confisca per equivalente, per l’intero profitto del reato.

Il caso

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24169, depositata il 1° luglio 2026 , ha confermato la legittimità della confisca nei confronti del consulente fiscale di una società.

Con l’impugnata ordinanza, la Corte di Appello, ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza depositata nell’ottobre 2025 dalla Corte di Appello, laquale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della confisca per equivalente già disposta, nei confronti del consulente fiscale per il concorso, unitamente agli amministratori delle società coinvolte, nei delitti di indebita compensazione mediante crediti inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ai sensi dell’art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000, con sentenza emessa dal Tribunale nel gennaio 2019, confermata dalla Corte di Appello e irrevocabile per effetto della sentenza della Corte di Cassazione.

Avverso il provvedimento il consulente fiscale ha proposto ricorso per Cassazione.

La confisca per equivalente

La confisca per equivalente (o di valore) è finalizzata a privare il reo dei beni di cui egli abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del prodotto o profitto del reato. Venendo meno il nesso di connessione con il reato, la confisca per equivalente si rivolge più genericamente ai beni dell’autore.

L’art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000 prevede per il caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per un qualsiasi delitto tributario:

  • la confisca obbligatoria dei beni che costituirono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato (confisca diretta);
  • qualora la confisca diretta non risulti possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (confisca per equivalente).

La giurisprudenza ha profondamente rielaborato la natura della confisca per equivalente.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno operato una riqualificazione fondamentale, riconducendo la natura della confisca per equivalente alla funzione ripristinatoria e non più necessariamente punitiva (cfr. sentenza n. 34488/2025).

In particolare, la Corte accoglie la linea ricostruttiva tracciata dalla Consulta nella sentenza n. 112/2019, che individua il discrimine non nella forma (diretta o per equivalente), bensì nell’oggetto della confisca:

  • solo la confisca del profitto realizza una funzione di mera ricostituzione della situazione patrimoniale originaria del reo, risultando proporzionata all’ingiusto vantaggio acquisito;
  • la confisca del prodotto del reato o dei beni utilizzati per commetterlo può determinare una compressione del diritto di proprietà che eccede l’effettiva utilità economica ricavata dall’illecito;
  • la confisca del profitto, entro i limiti di quanto il reato abbia generato, non assume natura punitiva, bensì ripristinatoria, sia essa attuata in forma diretta o per equivalente.

Le Sezioni Unite compiono un’operazione di “igiene concettuale”, riassumendo la natura giuridica della confisca secondo una logica unitaria che si raccoglie intorno all’illiceità del vantaggio economico e alla funzione ripristinatoria della misura, superando la tradizionale dicotomia tra confisca diretta e per equivalente come espressioni di istanze rispettivamente ricostitutive o sanzionatorie.

La confisca per equivalente ha carattere sussidiario ed eventuale anche per il consulente fiscale

Osservano i giudici di legittimità, come è emerso nella fattispecie del ricorrente, in quanto consulente fiscale, che egli ha svolto una funzione determinante nella realizzazione di tutti i reati di carattere fiscale; pertanto, tenuto conto anche, se non principalmente, della natura sanzionatoria che è propria della confisca per equivalente, tale da comportare la diretta incisione della misura sul patrimonio del soggetto responsabile dell’illecito tributario coerentemente e correttamente deve rispondere di tutti i profitti la cui realizzazione egli ha determinato, sebbene questi non siano andati nella stessa integralità a suo immediato vantaggio.

Il passaggio giudicato della sentenza di condanna copre il dedotto, sicché, essendo stata la questione circa il perimetro applicativo dell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 posta dal ricorrente e decisa nel processo principale, essa non può essere nuovamente messa in discussione in sede esecutiva.

Secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, al giudice si richiede una motivazione “sufficientemente chiara” (sentenza n. 110/2024) in punto di rilevanza, ossia una motivazione “non palesemente erronea o contraddittoria” quanto alla “valutazione, a lui riservata, del materiale allegatorio e probatorio” (sentenza n. 164/2023); ciò perché il requisito della rilevanza “implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale”, ossia che “il dubbio di contrasto con la Costituzione investa una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere” (sentenza n. 269/2022; di recente, cfr. sentenza n. 55/2026).

Osserva la Cassazione che il consulente fiscale ricorrente non spende alcuna considerazione circa le ragioni per le quali disposizione che ritiene di censurare (cioè la confisca nei suo confronti) è applicabile nel caso in esame, considerando che la confisca per equivalente ha carattere sussidiario ed eventuale, potendo essere eseguita solo nel caso in cui la confisca diretta, in tutto o in parte, non sia possibile.

Nel caso in esame, non è dato sapere – né il ricorrente l’ha allegato – l’esito della confisca diretta nei confronti delle numerose società coinvolte; invero, solo l’accertata impossibilità di tale confisca è il presupposto della confisca per equivalente ex art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000, la cui applicazione, pertanto, appare al caso in esame del tutto ipotetica ed eventuale.

Per la Cassazione è inammissibilità la questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza.

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