2° Contenuto riservato: Contenimento della pericolosità dei detenuti assoggettati al regime speciale di detenzione

MASSIMARIO – Corte Costituzionale

Sentenza 18 marzo 2025, n. 30 –  Decisa il 25 febbraio 2025

Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2025, n. 12, 1ª Serie speciale

Il regime speciale di cui all’art. 41-bis ordin. penit. intende evitare che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione stessa; tale regime mira a contenere la pericolosità dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà, che potrebbero realizzarsi proprio attraverso quei contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale. Le restrizioni del regime differenziato, assai più onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati “comuni”, sono costituzionalmente legittime solo se funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un surplus di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti, e purché non risultino sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo, o tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità.

(Precedenti: S. 105/2023 – mass. 45659; S. 18/2022 – mass. 44600 – 44601; S. 97/2020 – mass. 42965; S. 143/2013 – mass. 37157).

Fonte: Corte Costituzionale

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