2° Contenuto Riservato: Contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare: nuove istruzioni amministrative

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 26 MARZO 2026

Aggiornate le istruzioni amministrative per i contratti di piccola colonia e compartecipazione familiare. Gli aggiornamenti sono stati forniti recentemente dall’INPS con la Circolare n. 21 del 2 marzo 2026 .

Premessa

Il contratto di piccola colonia e quello di compartecipazione familiare sono da annoverare tra i contratti di tipo associativo. Invece il contratto di affitto di un terreno deve essere compreso tra i contratti di scambio ed è caratterizzato dal godimento del fondo in cambio di un corrispettivo.

Esaminando il contratto di piccola colonia e quello di partecipazione familiare si evince che l’elemento causale comune è caratterizzato:

  • dall’esercizio associato dell’impresa agricola o di una sua fase;
  • dalla ripartizione dei prodotti;
  • dalla ripartizione degli utili in natura tra concedente e concessionario con l’assunzione del rischio, anche se in forma attenuata, da entrambe le parti.

Il contratto di piccola colonia

Due sono le figure che caratterizzano il contratto di piccola colonia: il concedente ed il colono. Il concedente è colui che affida al colono il fondo per coltivarlo e risiedervi.

Il fondo affidato deve avere una dimensione insufficiente a garantire da solo un reddito di impresa autonomo e adeguato per il colono.

Oggetto del contratto di piccola colonia sono le colture che possono essere anche pluriennaliarboree permanenti come, ad esempio, un piccolo uliveto, un vigneto di non grandi dimensioni, un frutteto.

Una delle caratteristiche del contratto di piccola colonia è che non è previsto che la pianta completi il suo ciclo vitale in pochi mesi. Questo significa che la piccola colonia è legata al godimento del fondo per l’intera annata agraria durante la quale la piccola colonia deve essere compatibile con la gestione delle colture per le quali si richiedono cure durante l’intero anno (potatura, trattamenti, raccolti).       

Affinché il contratto di piccola colonia sia ritenuto legittimo, e non si trasformi in un contratto di affitto o di lavoro subordinato, nel fondo dovrà essere impiegata manodopera per un numero di giornate nell’anno non inferiore a 120 giornate lavorative.

Il calcolo delle giornate lavorate deve avvenire in base alle tabelle dei valori medi di impiego di manodopera che sono riportate nel Decreto che annualmente il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stabilisce, per ogni Provincia, i valori medi di impiego di manodopera attinenti ad ogni coltura e a ciascun capo di bestiame.

L’INPS ha tenuto a sottolineare che condizione imprescindibile per un contratto di piccola colonia è che la dimensione del fondo debba essere insufficiente a garantire un reddito autonomo stabile, altrimenti il contratto dovrà essere trasformato o in un contratto di affitto agrario oppure dovrebbe rientrare nell’ambito di una impresa agricola del coltivatore diretto. Inoltre, per attivare la piccola colonia occorre che le giornate lavorate risultino pari o superiori a 120 e manchi il rischio di impresa in capo al lavoratore, altrimenti trattasi di un contratto di lavoro subordinato il cui datore di lavoro è il proprietario del terreno.

Il contratto di compartecipazione stagionale

Per contratto di compartecipazione agraria stagionale si intende un contratto che prevede una collaborazione tra due imprenditori agricoli, i quali decidono di partecipare ad un ciclo produttivo di breve durata. L’attività principale prevista dal contratto di compartecipazione stagionale è l’attività produttiva o la singola coltura.

Il motivo per cui un compartecipante decide di associarsi è quello di dar vita ad una coltivazione di tipo stagionale (es. raccolta di tabacco, raccolta di pomodori, raccolta di fragole etc.) fornendo come suo apporto soprattutto un lavoro di tipo manuale.

Diverse sono le differenze evidenziate dall’INPS tra l’istituto della compartecipazione stagionale e la piccola colonia. La prima differenza tra la compartecipazione stagionale e la piccola colonia, è che la compartecipazione stagionale si riferisce ad una singola coltura per un periodo limitato, solitamente di pochi mesi; invece, la piccola colonia riguarda la conduzione dell’intero terreno o di una porzione organica.

La seconda differenza riguarda la durata del contratto che prevede per il contratto di compartecipazione stagionale una durata collegata al ciclo biologico della pianta, per cui terminata la raccolta del prodotto il contratto si estingue automaticamente, senza necessità di dover dare disdetta. Invece la durata del contratto di piccola colonia segue l’annata agraria e tende ad un rapporto stabile.

Il contratto di compartecipazione stagionale deve essere sottoscritto tra imprenditori agricoli che risultano attivi nella produzione agricola primaria, così come stabilito dalla Sentenza n. 27761 del 12 dicembre 2013 della Corte di Cassazione.

Da un punto di vista prettamente previdenziale, l’istituto della compartecipazione familiare viene individuato dall’INPS quando il concessionario:

  • risulta essere un imprenditore agricolo di piccolissime dimensioni, che non può essere inquadrato come lavoratore autonomo (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale);
  • adempie alla propria obbligazione contrattuale prevalentemente con il lavoro proprio e dei suoi familiari senza assumere terze persone assumendosi il rischio della ripartizione del prodotto.

Pertanto un contratto di compartecipazione stagionale può essere posto in essere quando:
– il concedente continua ad avere la qualifica di imprenditore agricolo gestendo l’attività in forma condivisa, assumendosi il rischio e partecipando alle spese di coltivazione;
– il compartecipante non viene considerato come un semplice prestatore di manodopera, ma una persona che collabora alla realizzazione di una impresa comune attraverso il lavoro del proprio nucleo familiare assumendosi il rischio economico collegato all’attività.

L’INPS ha precisato che nel caso in cui il compartecipante dovesse svolgere il proprio lavoro senza partecipare al rischio, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro subordinato. Invece se il conducente si limita a percepire una rendita, il rapporto è da inquadrare come contratto di affitto di fondo rustico. Per cui al verificarsi di queste situazioni il contratto deve necessariamente essere riqualificato da un punto di vista previdenziale.     

Il contratto agrario associativo ed il rapporto previdenziale

I concedenti devono necessariamente presentare una dichiarazione telematica per instaurare e mantenere il rapporto previdenziale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto; sempre nello stesso arco temporale (30 giorni) devono procedere alla presentazione della denuncia quando si verificano variazioni, rispetto ai dati precedentemente dichiarati o accertati, nell’anno.

Il rapporto previdenziale di un concedente termina automaticamente il 31 dicembre di ogni anno, anche quando il contratto associativo è stato stipulato per più anni.

Quando il rapporto di piccola colonia prosegue l’anno successivo bisogna presentare telematicamente la domanda di prosecuzione entro e non oltre il 30 gennaio.

Questo iter non è applicabile al contratto di compartecipazione familiare, poiché tale contratto non può avere durata pluriennale.

Nel caso in cui il concedente dovesse omettere la dichiarazione, il concessionario può presentarla entro 60 giorni dall’inizio dell’anno.

I piccoli coloni ed i compartecipanti familiari quando presentano la denuncia all’INPS della composizione del nucleo familiare che si occupa della coltivazione del fondo, devono allegare o il contratto di concessione stipulato per iscritto e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, oppure il contratto stipulato con l’assistenza delle Organizzazioni sindacali relativamente ad ogni singola coltura e per ogni singolo capo di bestiame.

Nel caso in cui il concedente presenti il contratto non registrato regolarmente all’Agenzia delle Entrate o il contratto non venga stipulato con l’assistenza delle Organizzazioni sindacali timbrato e firmato dai rappresentanti sindacali, non verrà riconosciuto valido il rapporto previdenziale per procedere all’iscrizione negli elenchi nominativi dei piccoli coloni e compartecipanti familiari in quanto non verranno riconosciute le giornate lavorate.

La presentazione della documentazione da allegare avviene telematicamente, per cui la presentazione dei certificati catastali e dello stato di famiglia viene sostituita dall’indicazione dei dati riportati nella dichiarazione telematica che dovrà essere sottoposta a controllo attraverso le banche dati integrate (ANPR, SIAN, Agenzia delle Entrate) fermo restando l’obbligo di allegare il contratto registrato o stipulato con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali.

L’accertamento delle giornate lavorative da parte dell’INPS non deve avvenire considerando le giornate di lavoro effettivamente svolte, ma su base prettamente presuntiva, applicando i valori medi di impiego di manodopera stabiliti per ogni singola Provincia attraverso apposito decreto ministeriale.

Tali importi diventano la base imponibile per il calcolo della contribuzione, per l’IVS e per le prestazioni temporanee.

Inoltre, le giornate calcolate tenendo conto dell’estensione dei terreni e la coltura devono essere suddivise considerando la capacità lavorativa e l’età dei soggetti che compongono il nucleo familiare del concessionario che risultino attivi sul fondo.

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