COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 10 SETTEMBRE 2025
Con la Circolare n. 123 del 5 settembre 2025, l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’ambito applicativo del contributo asilo nido previsto dall’art. 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, a seguito dell’interpretazione autentica introdotta dall’art. 6-bis del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2025, n. 118). Tra le novità principali: l’estensione alle strutture educative abilitate secondo le normative regionali e l’ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026, con effetti anche per gli anni successivi.
Premessa
La Circolare n. 60 del 20 marzo 2025 aveva fornito le prime indicazioni per la presentazione delle domande di contributo asilo nido. Ora, con la Circolare n. 123/2025, l’INPS recepisce le novità introdotte dal legislatore, chiarendo che le domande presentate dal 2026 potranno avere valore pluriennale e che il contributo sarà riconosciuto anche per la frequenza di diversi tipi di servizi per l’infanzia, purché autorizzati dalle normative regionali.
Estensione del contributo alle strutture educative abilitate
L’art. 6-bis del D.L. n. 95/2025 ha chiarito che il contributo asilo nido può essere richiesto non solo per i tradizionali nidi pubblici e privati, ma anche per:
- Micronidi (art. 2, co. 3, lett. a, D.Lgs n. 65/2017);
- Sezioni primavera (lett. b);
- Spazi gioco e servizi educativi domiciliari (lett. c, nn. 1 e 3).
Sono esclusi i centri per bambini e famiglie (lett. c, n. 2), poiché non previsti dall’articolo 6-bis .
Le strutture devono essere regolarmente abilitate all’erogazione del servizio secondo la normativa regionale. In caso di dubbi o mancanza di elenchi ufficiali, le sedi INPS potranno richiedere attestazione specifica alla Regione o all’Ente locale competente.
Ultrattività delle domande a decorrere dal 2026
Dal 1° gennaio 2026, le domande di contributo, una volta accolte, producono effetti anche per gli anni successivi, fino ad agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni, previa:
- Verifica dei requisiti;
- Prenotazione delle mensilità tramite il portale INPS.
Al riguardo, specifica che:
– Per asili nido: il genitore dovrà allegare almeno una ricevuta di pagamento delle rette richieste (max 11 mensilità). In caso di pagamento posticipato (come avviene per alcuni nidi pubblici), sarà sufficiente un documento che attesti l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria.
– Per supporto domiciliare: è necessaria attestazione del pediatra di libera scelta, che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare strutture educative per l’intero anno solare, per motivi di grave patologia cronica.
Indicazioni operative per l’anno 2025
Le Strutture INPS devono:
- Rivedere le istruttorie in corso sulle domande 2025 alla luce della nuova interpretazione
- Valutare eventuali richieste di riesame
- Accogliere in autotutela le domande precedentemente respinte, se ora risultano in linea con i requisiti aggiornati
Ai fini dell’erogazione del contributo, nei casi in cui venga emessa ricevuta anziché fattura, è necessario indicare, in dichiarazione separata, la norma che esonera dall’obbligo di fatturazione.
Riferimenti normativi:
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 355
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, art. 2, co. 3
- D.L. 30 giugno 2025, n. 95, art. 6-bis (convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118)
- Legge 8 agosto 2025, n. 118
- INPS, Circolare 20 marzo 2025, n. 60
- INPS, Messaggio 4 aprile 2025, n. 1165
- INPS, Circolare 5 settembre 2025, n. 123
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