2° Contenuto Riservato: Controlli ordinari e straordinari delle imprese sociali: disciplina e nuovi modelli

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 3 MARZO 2026

Attraverso il Decreto n. 5 del 21 gennaio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026, sono stati aggiornati i modelli da utilizzare per effettuare i controlli ordinari e straordinari delle imprese sociali.

Premessa

Il Decreto n. 5 del 21 gennaio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha modificato la modulistica per redigere i verbali a seguito dell’attività ispettiva svolta sulle imprese sociali, introdotta precedentemente dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 14 febbraio 2023 .

La disciplina riguardante l’attività ispettiva delle imprese sociali è disciplinata dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 marzo 2022 .

È al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che è stata affidata l’attività di controllo e revisione sull’impresa sociale, così come stabilito dall’articolo 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

L’attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali può essere svolta anche da enti associativi riconosciuti e dalle associazioni di rappresentanza individuate dall’articolo 2 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 previa apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Gli enti associativi e le associazioni autorizzate a svolgere attività di vigilanza sulle imprese sociali sono individuate con un decreto emanato dal Direttore generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Tali enti associativi per svolgere attività ispettiva devono avere almeno 1.000 imprese sociali associate, iscritte nel Registro delle imprese, ed ubicate in almeno 5 differenti Regioni o Province autonome.

L’attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali che non si sono costituite come società cooperativa viene affidato all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Soggetti autorizzati ad effettuare ispezione e modalità per accedere al ruolo di ispettori

Per poter svolgere attività ispettiva è necessario essere iscritti in una delle sezioni previste nell’elenco dei controllori, così suddiviso:

  1. Controllori dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  2. Controllori di altre amministrazioni con cui sono stati sottoscritti accordi o protocolli;
  3. Coloro che svolgono attività ispettiva, dopo aver superato un apposito corso di abilitazione, per conto delle associazioni di rappresentanza od enti associativi.

L’iscrizione dei controllori negli appositi elenchi avviene previa comunicazione delle amministrazioni o dei rappresentanti legali delle associazioni di appartenenza.

Al momento dell’iscrizione a ciascun controllore verrà attribuito un numero di posizione che dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni che verranno effettuate.

È vietata l’iscrizione nell’elenco dei controllori a chi si trova in condizioni di ineleggibilità o di decadenza, così come disciplinato dall’articolo 2382del Codice civile.

Il controllore verrà cancellato dall’elenco al verificarsi delle seguenti condizioni:
– nei casi di incompatibilità;
– quando viene meno il rapporto fiduciario tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e lo stesso controllore;
– quando viene meno il rapporto fiduciario tra l’amministrazione o l’associazione di appartenenza ed il controllore;
– nei casi in cui il controllore non è più in grado di garantire lo svolgimento dell’attività ispettiva.

Caratteristiche per diventare controllori per conto di enti associativi

L’attività ispettiva può essere svolta per conto di enti associativi riconosciuti da persone che:

  • sono in possesso di diploma di laurea magistrale in materie giuridiche ed economiche;
  • hanno seguito un primo corso di durata non inferiore alle 80 ore. Se invece la persona è già abilitata come revisore di cooperative dovrà seguire un corso di durata non inferiore a 40 ore.

Per conseguire l’abilitazione come controllore occorre superare un esame di idoneità.

La commissione che dovrà valutare coloro che parteciperanno all’esame di abilitazione dovrà essere costituita da esperti in materia di impresa sociale, ed almeno uno di essi dovrà essere nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’ente associativo che organizza corsi abilitanti per diventare controllori di imprese sociali deve allegare alla domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la seguente documentazione:

  • il programma didattico;
  • un elenco dei docenti individuati per tenere i corsi ed i loro curriculum vitae;
  • un elenco dei partecipanti al corso con il loro curriculum vitae.

Per poter tenere corsi abilitanti l’ente associativo deve conseguire dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una specifica autorizzazione, dopo aver valutato che il programma didattico risulti essere idoneo a preparare tecnicamente in maniera adeguata i partecipanti a svolgere il ruolo di controllore di impresa sociale.

L’ente associativo autorizzato prima di iniziare i corsi deve inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il calendario delle lezioni e le generalità delle persone che costituiscono la commissione di esame, tranne i membri nominati dal Ministero.

Le due tipologie di controlli

Esistono due differenti tipologie di controlli per le imprese sociali: i controlli ordinari ed i controlli straordinari.

Attraverso il controllo ordinario si intende verificare che l’impresa sociale abbia provveduto a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017.

Invece i controlli straordinari vengono attuati a seguito degli esiti di controlli effettuati conseguenti ad esposti presentati da soci o a seguito di segnalazioni da parte di pubbliche amministrazioni ed ogni volta se ne ravvisi l’opportunità.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può disporre una ispezione straordinaria, a campione, nei confronti delle imprese sociali nel caso in cui dovessero essere ritenuti necessari degli approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati.

Il controllo ordinario deve avere come finalità quella di verificare la correttezza delle seguenti attività svolte dall’impresa sociale:

  • attività amministrativo contabile;
  • effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • effettivo svolgimento in via principale ed in forma di impresa di una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 2 comma 1 o del sussistere delle condizioni previste dall’articolo 2, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 112/2017;
  • rispetto dell’assenza di lucro;
  • rispetto della struttura societaria e rispetto delle disposizioni riguardanti i gruppi di imprese sociali, così come disciplinato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 112/2017;
  • rispetto della disciplina del conferimento delle cariche sociali, previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 112/2017;
  • correttezza delle scritture contabili così come disciplinato dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 112/2017;
  • controllo svolto dagli organi di controllo interno così come previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • rispetto del coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti che risultano interessati al governo dell’impresa sociale.

Il controllo ordinario deve iniziare entro 30 giorni dalla data in cui viene affidato l’incarico e completato non oltre il 90° giorno dal primo accesso presso la sede dell’impresa sociale o presso un altro luogo stabilito insieme al rappresentante dell’impresa sociale.

verbali da cui si evince l’esito del controllo ordinario effettuato devono essere inviati dal controllore con una PEC, sia all’impresa sociale che al Ministero del Lavoro o all’associazione per la quale ha effettuato il controllo.

Spetterà all’amministrazione o all’associazione per cui è stato effettuato il controllo procedere alla verifica della completezza e della coerenza dei provvedimenti adottati considerando quanto rilevato dal controllore. Successivamente, dopo aver sentito il controllore, potranno essere richiesti altri approfondimenti attraverso un supplemento di controllo comunicandolo anche all’impresa sociale.

Invece attraverso i controlli straordinari la finalità che si intende raggiungere è quella di verificare l’esatta applicazione:

  • delle norme legislative, regolamentarie statutarie dell’impresa sociale;
  • la sussistenza dei requisiti della impresa sociale;
  • il regolare funzionamento dell’impresa sociale;
  • il regolare svolgimento delle attività dell’impresa sociale;
  • la consistenza patrimoniale dell’impresa sociale e delle relative attività e passività.

L’ispezione sia ordinaria che straordinaria deve avvenire presso la sede dell’impresa sociale, oppure in altri luoghi dove si svolge l’attività dell’impresa sociale alla presenza del legale rappresentante dell’impresa sociale o in alternativa un suo delegato, purché lo consentano i funzionari incaricati a svolgere l’ispezione.

Al termine del controllo straordinario è necessario redigere un verbale che deve essere inviato all’impresa sociale ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Le ultime novità       

La prima novità riguarda l’aumento da 3 a 6 anni, dalla entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 marzo 2022, del periodo di tempo in cui devono rimanere iscritti nell’elenco dei controllori i seguenti soggetti:

  • dipendenti dell’Ispettorato o delle amministrazioni iscritti al registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
  • dipendenti dell’Ispettorato, delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 4 e soggetti appartenenti alle associazioni abilitati alle attività di revisione delle imprese cooperative di cui al D.Lgs. n. 220/2002.

I 6 anni devono essere conteggiati a partire dal 1° maggio 2022 data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 marzo 2022 .

Altra novità riguarda le modifiche apportate sia al modello di Verbale riferito al controllo ordinario che al modello del Verbale riferito al controllo straordinario. Questi modelli sostituiscono quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 14 febbraio 2023 .

Infine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non esclude ulteriori modifiche sia al modello di Verbale riferito al controllo ordinario sia a quello riferito al controllo straordinario nel caso in cui dovessero rendersi necessarie per adeguarli a nuove disposizioni normative che potrebbero verificarsi.

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