2° Contenuto riservato: Corte Suprema di Cassazione – Sezione Penale – Deposito del 25 marzo 2025

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Rassegna selezione Corte Suprema di Cassazione – Sezione Penale – Deposito del 25 marzo 2025

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 11933 del 25 marzo 2025

ArgomentoIl delitto previsto dell’art. 612-bis cod. pen..

Il delitto previsto dell’art. 612-bis cod. pen. ha natura di reato abituale e di danno ed è strutturato, sotto il profilo oggettivo, intorno alla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, inseriti nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, nelle sue alternative forme di manifestazione indicate nella norma: – un perdurante e grave stato di ansia o di paura (non necessariamente una condizione patologica, autonomamente rilevante ai sensi dell’art. 582 cod. pen.: Sez. 5 n. 16864 del 10 gennaio 2011); – un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; o l’alterazione delle proprie abitudini di vita. Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie è strutturata in termini di dolo generico e, quindi, di semplice volontà (nelle sue componenti di rappresentazione e determinazione) di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, nella consapevolezza della loro idoneità alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale (Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012 – dep. 15/05/2013). Un dolo che, avendo per oggetto un reato abituale di evento ed esprimendo, quindi, un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, deve necessariamente essere (o divenire, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi: Sez. 5, n. 18999 del 19 febbraio 2014) unitario, ossia comprensivo del complesso delle singole parti della condotta e della continuità.

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