2° Contenuto Riservato: Credito d’imposta ZES Unica. Regole di cumulo nella comunicazione integrativa

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI ANDREA AMANTEA | 6 OTTOBRE 2025

Disamina sulle specifiche regole di cumulo qualora l’impresa intenda usufruire di più agevolazioni per lo stesso investimento

Dal prossimo 18 novembre e fino al 2 dicembre 2025 le imprese interessate a sfruttare il bonus ZES Unica dovranno presentare la comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2025, degli investimenti indicati nella prima comunicazione scaduta al 30 maggio. Nella comunicazione integrativa di quest’anno non sarà possibile inserire ulteriori investimenti rispetto a quelli riportati nella comunicazione ordinaria. In fase di compilazione, laddove l’impresa intende usufruire di più agevolazioni per lo stesso investimento, dovrà tenere conto delle specifiche regole di cumulo e di conseguenza procedere alla corretta compilazione dei quadri B e D della comunicazione.

Il credito d’imposta per la ZES Unica: un cenno

L’art. 16 del D.L. n. 124/2023 disciplina il credito d’imposta per la ZES Unica nei settori diversi da quello dell’agricoltura le cui disposizioni sono state oggetto di proroga con la Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025.

Nello specifico, l’art. 1, comma 485 della Legge di Bilancio ha esteso il credito d’imposta agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

È previsto un limite di spesa destinato alla misura pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2025.

Il credito d’imposta per la ZES Unica
CosaCredito d’imposta per investimenti nella ZES Unica.
BeneficiariImprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Disposizioni attuativePresidenza del consiglio dei ministri – ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR – Decreto 17 maggio 2024
UtilizzoSolo in compensazione, post comunicazione integrativa e pubblicazione provvedimento definitivo dell’Agenzia delle Entrate che fissa la percentuale di spettanza del credito d’imposta.
Periodo durata agevolazioneInvestimenti 1° gennaio 2024-15 novembre 2024.
Investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Investimenti agevolatiAcquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Limite agevolazione terreni e fabbricati in coesistenza con altri investimenti agevolatiIl valore della componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato (vedi Risposta Agenzia delle Entrate n. 183/2025).
Investimento minimoNon sono agevolabili i progetti di investimento (vedi art. 2punti 49, 50 e 51, del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) di importo inferiore a 200.000 euro.
Limite max investimentoPer ciascun progetto di investimento, 100 milioni di euro.
LeasingSi assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Limiti intensità 
di aiuto normativa UE
Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Per il settore agricolo (settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura) il credito d’imposta è regolato dall’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023.
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Comunicazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate (Provv. prot. n. 25972/2025 ) Comunicazione ordinaria (31 marzo-30 maggio)Comunicazione all’Agenzia delle Entrate Tramite software denominato “ZESUNICA2025” dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 e dell’ammontare delle spese che si prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.
Si veda il nostro approfondimento Credito ZES, stretta finale entro il 30 maggio
Comunicazione integrativa investimenti effettivi (dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 – a pena di decadenza del bonus)Attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella 1° comunicazione precedentemente presentata.

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RegioniPiccole Imprese-progetti di investimento fino a 50 mlnPiccole Imprese
progetti di investimento oltre 50 mln
Medie Imprese-
progetti di investimento fino a 50 mln
Medie Imprese-progetti di investimento oltre 50 mlnGrandi Imprese
Campania60%40%50%40%40%
Puglia60%40%50%40%40%
Basilicata50%30%40%30%30%
Calabria60%40%50%40%40%
Sicilia60%40%50%40%40%
Sardegna50%30%40%30%30%
Molise50%30%40%30%30%
Abruzzo35%15%25%15%15%
Puglia (territori ammessi al “fondo per una transizione giusta”)70%50%60%50%50%
Sardegna (territori ammessi al “fondo per una transizione giusta)60%40%50%40%40%

Fatta tale necessaria ricostruzione veniamo alla corretta compilazione del modello integrativo in ipotesi di cumulo con altre agevolazioni a valere sugli stessi investimenti.

Credito d’imposta per la ZES Unica. Regole di cumulo e compilazione del modello  

In fase di compilazione della comunicazione integrativa, laddove l’impresa intende usufruire di più agevolazioni per lo stesso investimento dovrà tenere conto delle specifiche regole di cumulo e di conseguenza procedere alla corretta compilazione dei quadri B e D della comunicazione.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali riservato alle imprese della ZES Unica può essere cumulato con altri incentivi a valere sui medesimi costi.

Il cumulo è ammesso, verificata la possibilità di cumulo prevista dalle ulteriori agevolazioni:

  • con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14, par. 14, del Reg. UE 651/2014;
  • con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, nei limiti delle spese sostenute.
BONUS ZES Unica-Regole di cumulo
Tipologia di cumuloRegole
Con altri aiuti di Stato/ aiuti “de minimis”Il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali agevolative ammesse dalla normativa UE al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.Ad esempio il cumulo è ammesso:

con la c.d. Nuova Sabatini.
Bando ISI INAIL,
contributi regionali
ecc.

Con altre misure 
agevolative
Applicando le suddette percentuali, non oltre la spesa sostenuta, si pensi al cumulo con il bonus per l’acquisizione di beni strumentali ex lege n. 160/2019 e n. 178/2020. È ammesso il cumulo anche retroattivamente con il credito d’imposta “transizione 5.0” (vedi comma 427 della Legge n. 207/2024 che modifica il comma 18 dell’art. 38 del D.L. n. 19/2024 che in precedenza non ammetteva il cumulo). Qualora il credito d’imposta come sopra determinato (% tabella par. 1), unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all’importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.

Nella comunicazione degli investimenti effettuati sarà necessario indicare nel quadro B e D, le altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti “de minimis”.

Cumulo credito d’imposta ZES Unica. Un esempio pratico
Una SNC di piccole dimensioni con sede produttiva in Calabria ha effettuato un investimento per alcuni macchinari innovativi per un costo totale pari a 450.000 euro.Ipotizziamo che per lo stesso investimento ha beneficiato o intende beneficiare:
del bonus ZES;
di un aiuto de minimis pari a 112.500 euro,
del bonus transizione 5.0, non considerato aiuto di Stato, su parte di spesa non coperta da altri aiuti, per 20.000 euro (a titolo esemplificativo).
Così la compilazione del quadro B, sezione II.



Essendo stato indicato un ulteriore aiuto di stato il bonus ZES viene automaticamente ricalcolato per rispettare l’intensità ammessa per norma. Per gli ulteriori aiuti che non sono qualificati quali aiuti di stato sarà invece necessario verificare che la sommatoria non porti al superamento della spesa sostenuta.In tale ultimo caso occorrerà ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.Sarà altresì considerato rispettato il c.d. divieto di doppio finanziamento, il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (circolare RGS n. 33 31-12-2021).Il credito d’imposta indicato nel modello è solo teorico, posto che l’effettivo ammontare del bonus dipenderà dalla percentuale agevolativa che sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento rapportando il limite delle risorse disponibili all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.Nel quadro D sarà poi necessario riportare le informazioni specifiche relative alle ulteriori agevolazioni richieste dall’impresa nell’ambito dello stesso “progetto di investimento iniziale”.
Colonne 1, 2 e 3Dati del provvedimento normativo che ha istituito l’agevolazione (Legge, Decreto-Legge, ecc.). In caso di Legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, Legge regionale Campania).
Colonna 4 e 5Dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l’agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento.
Colonna 6L’ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l’agevolazione.
Colonna 7L’importo dell’agevolazione concesso oppure richiesto.
Colonna 8L’equivalente sovvenzione lorda (ESL, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell’agevolazione e il valore dell’investimento ammesso, al lordo dell’imposizione fiscale.
Colonna 9La tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:

codice 1, per gli aiuti di Stato o aiuti “de minimis”;
codice 2, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

Si ricorda infine che nel quadro E della comunicazione integrativa andranno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’art. 7, comma 14, del Decreto 17 maggio 2024 – Presidenza del consiglio dei ministri – ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR).

Infatti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (sezione A del “Registro”).

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