2° Contenuto Riservato: Dal 16 settembre 2026 nuove misure per i contributi previdenziali

COMMENTO

DI ALICE CHINNICI | 23 SETTEMBRE 2026

Con la Circolare n. 98 dell’11 settembre 2026 l’INPS comunica la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a seguito della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 10 settembre 2026, che ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), fissato, con decorrenza dal 16 settembre 2026, nella misura del 2,65%.

Premessa

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR), che, a decorrere dal 16 settembre 2026, è pari al 2,65%.

Tale variazione incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 30, comma 1, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.

L’Istituto ricorda inoltre che, con riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 10, della Legge n. 388/2000 – mancato o ritardato pagamento di contributi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa – l’articolo 30, comma 2, del D.L. n. 19/2024 ha sostituito, dal 1° settembre 2024, la sanzione originariamente pari al TUR maggiorato di 5,5 punti (con tetto del 40%) con la minor somma costituita dai soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile, sempreché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 2, commi 11 e 11-bis, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 4,65% annuo (TUR 2,65% maggiorato di 2 punti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88) e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 settembre 2026.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 16 settembre 2026 l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato anch’esso al tasso del 4,65% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.

Sanzioni civili

La variazione del tasso BCE comporta, a decorrere dal 16 settembre 2026, anche la variazione della misura delle sanzioni civili previste dall’articolo 116, comma 8, della Legge n. 388/2000.

→ Omissione contributiva (art. 116, comma 8 , lett. a)): nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è pari al 8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti). La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

→ Ravvedimento operoso: se il pagamento è effettuato entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione e spontaneamente prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,65% in ragione d’anno.

→ Evasione contributiva (art. 116, comma 8 , lett. b)): la sanzione civile resta pari, in ragione d’anno, al 30%, nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

→ Denuncia spontanea della situazione debitoria, effettuata prima di contestazioni o richieste degli enti impositori ed entro 12 mesi dal termine per il pagamento: le sanzioni sono degradate alla misura dell’omissione, pari all’8,15% in ragione d’anno (2,65% + 5,5 punti), se il versamento in unica soluzione avviene entro 30 giorni dalla denuncia; sono pari al 10,15% in ragione d’anno (2,65% + 7,5 punti), se il versamento avviene entro 90 giorni dalla denuncia.

In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui sopra.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile.

Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte devono essere calcolate:

  • nella misura del TUR (oggi tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 2,65%), nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8 , lettera a);
  • nella misura del TUR aumentato di 2 punti (quindi 4,65%), nell’ipotesi di evasione di cui alla lettera b).

La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale: poiché il TUR (2,65%) è attualmente superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2026 (1,60% in ragione d’anno), a decorrere dal 16 settembre 2026 la riduzione delle sanzioni civili opera sulla base del TUR, pari al 2,65%.

Le nuove misure decorrono dal 16 settembre 2026 e non incidono sui piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedentemente vigente.
La variazione, disposta a seguito della decisione BCE del 10 settembre 2026, interessa contestualmente l’interesse di dilazione e di differimento (4,65%), le sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva e la misura delle sanzioni ridotte applicabili nelle procedure concorsuali.

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