2° Contenuto Riservato: Datore di lavoro informa i rappresentanti dei lavoratori tramite Whatsapp: non è condotta antisindacale

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 4 FEBBRAIO 2026

Non vi è alcuna condotta antisindacale se il datore di lavoro, pur avendo disatteso norme di legge o collettive che impongono l’informazione e il confronto in sede sindacale, ha assicurato il perseguimento in concreto dell’interesse cui tali norme sono preordinate, mediante altre forme di interlocuzione, come per esempio via whatsapp, giustificate da contingenti situazioni di fatto.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’Ordinanza n. 789 depositata il 14 gennaio 2026 , stabilisce un principio fondamentale nel diritto del lavoro: il datore di lavoro non commette un comportamento antisindacale se informa le organizzazioni sindacali (OS) su questioni organizzative tramite messaggi Whatsapp, purché non interferisca con l’attività sindacale e rispetti le regole di trasparenza e confronto.

Il contenzioso del lavoro

La Corte d’Appello, riformando la sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda ai sensi dell’art. 28, della Legge n. 300/1970, con la quale una nota sigla sindacale  aveva chiesto, di dichiarare l’antisindacalità della condotta di una Agenzia di Tutela della Salute – ATS –   per l’inosservanza, nel contesto dell’epidemia Covid-19, nei riguardi della stessa sigla sindacale, agli obblighi di informazione e confronto stabiliti dagli articoli 4 e 5 del CCNL del 2018, in relazione alle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro, oltre al risarcimento dei danni.

La Corte territoriale evidenziava che, quanto ai diritti di controllo sull’applicazione delle norme prevenzionistiche e di contributo dei lavoratori alla promozione delle misure di tutela della salute, di cui all’art. 9, della Legge n. 300/1970, la legittimazione spettava solo ai lavoratori impiegati nell’azienda, così come alle rappresentanti stabili (RSA) o estemporaneamente formate di essi, ma non in quanto tale ad un’organizzazione sindacale del territorio.

Quanto invece alle procedure di informazione e confronto che si desumevano dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 8 del vigente CCNL di comparto, la Corte territoriale rilevava come la trasmissione dati, nel contesto iniziale dell’epidemia Covid in cui si inseriva la vicenda oggetto di causa, non era ipotizzabile in modi tali da permettere una cognizione approfondita, perché quella verificatasi era un’emergenza per un fattore sostanzialmente sconosciuto, rispetto alla quale mancavano dati scientifici certi, tanto che lo stesso Governo era intervenuto con misure di blocco generalizzato delle attività economiche.

L’eccezionale urgenza di provvedere era poi incompatibile con tempi e modi di una normale consultazione e confronto sindacali ed anche la pratica dei collegamenti da remoto al tempo non era stata ancora avviata.

La Corte territoriale evidenziava che le relazioni sindacali in quel contesto erano state comunque tenute, seppure sulla base di modalità più informali e in ambiti più ristretti, attraverso contatti personali, come emergeva dall’istruttoria svolta, da cui era altresì risultato che vi era stata un’immediata e diretta messaggistica “Whatsapp”, intercorsa anche tra il direttore generale di ATS e il segretario provinciale dell’organizzazione sindacale. In definitiva, concludeva la Corte territoriale, per quanto i confronti “informali” non rispondessero alle caratteristiche del confronto previsto dagli artt. 4 e 5 del CCNL, essi vi erano stati e non poteva dirsi in concreto sussistente un’antisindacalità della condotta.

Avverso la sentenza sfavorevole la sigla sindacale è ricorsa in Cassazione con due articolati motivi.

L’assicurazione delle informazioni durante il Covid-19 esclude qualsiasi antisindacalità della condotta

Osservano i giudici di legittimità che è indubbio che il CCNL riconoscesse ai sindacati, tra cui la sigla sindacale ricorrente, il diritto ad informazioni ed al confronto sui temi della sicurezza. La Corte d’Appello ha anche accertato che non vi era stato confronto secondo le modalità tipiche previste dalle norme collettive, con formali informazioni ed incontri.

Ma nella sentenza si è anche ampiamente accertato che, nelle condizioni date della straordinaria emergenza Covid, a ben tutti nota nella sua drammaticità e repentinità, l’agenzia – ATS – mantenne i contatti sindacali, come possibile anche nei riguardi della sigla sindacale ricorrente (con riferimento anche ai messaggi “Whatsapp”), tenuto conto anche dell’esigenza di dare immediata attuazione alle disposizioni di quel momento storico.

Ciò, oltre a smentire il rilievo per cui i contatti sarebbero stati solo con RSA (così nel motivo di ricorso) o RSU (così in memoria finale), sancisce l’assenza di una condotta che possa dirsi antisindacale.

Osserva la Cassazione che l’accertamento, tutt’altro che implausibile, attiene al fatto e non si presta ad essere rivisto in questa sede sulla base di difese che finiscono per connotarsi come un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

In diritto, la fondatezza delle conclusioni della Corte territoriale deriva dalla considerazione per cui quella che rileva è l’oggettiva antisindacalità di una condotta, nel senso che solo se vi sia reale lesione – nelle condizioni date in punto di fatto – di prerogative o della libertà sindacale, può aversi il rimedio repressivo di cui all’art. 28, della Legge n. 300/1970.

Il tema non è quello dell’intenzionalità soggettiva, che notoriamente non rileva, ma, proprio nella logica di un’aderenza alla reale lesione degli interessi collettivi, quello della necessità di un oggettivo contrasto della condotta datoriale rispetto ad essi. Contrasto che non si misura sulla formale violazione di certe previsioni normative o della contrattazione collettiva, ma, in concreto, nell’essersi realizzata la lesione degli interessi che sono da esse tutelati, sulla base di una valutazione che deve tenere conto delle condizioni oggettive in cui l’asserito vulnus si sarebbe realizzato.

Senza dubbio la violazione di disposizioni di legge o della contrattazione può far presumere l’antisindacalità, ma se in concreto, come è nel caso di specie, risulti dimostrato che sono stati raggiunti tutti i fini propri della normativa, non vi è luogo ad assumere alcun rimedio.

È in definitiva corretto che la Corte d’Appello abbia ritenuto che, nella situazione convulsa delle fasi iniziali di insorgenza della pandemia, per quanto non si potesse dire che l’accaduto collimasse con il disposto delle norme collettive, l’assicurazione delle informazioni e del confrontoattraverso forme atipiche ed estemporanee, escluda qualsiasi antisindacalità della condotta.

Per la Corte di Cassazione va  anche puntualizzato il seguente principio: “la violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 300/1970, ma l’antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell’ambito del possibile, gli scopi“.

In conclusione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione.

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