2° Contenuto Riservato: Decontribuzione SUD PMI 2025: ulteriori chiarimenti INPS

CIRCOLARE MONOGRAFICA

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 1 SETTEMBRE 2025

Qualificazione di microimprese e di piccole e medie imprese

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

Tra gli aspetti lavoristici maggiormente rilevanti, si segnala la nuova Decontribuzione SUD: l’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In data 30 gennaio 2025, l’INPS – con Circolare n. 32 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alla decontribuzione per le PMI.

Da ultimo, l’INPS – con Messaggio 30 luglio 2025, n. 2398 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla qualificazione di microimprese e di piccole e medie imprese (PMI).

Premessa

Il D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha istituito l’agevolazione c.d. Decontribuzione SUD.

Nel dettaglio, l’art. 27, D.L. n. 104/2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020) ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi, pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.

Tale agevolazione è stata ripresa dalla Legge di Bilancio 2021, prorogandola al 31 dicembre 2029.

Intorno al concetto di “sede di lavoro” si è svolto un acceso dibattito (al quale ha “preso parte” anche il TAR, adito da Adecco ed altre agenzie di somministrazione), che si è concluso con un Messaggio INPS) che ne sconfessa uno pubblicato ad inizio anno (n. 72 dell’11 gennaio 2021).
Inoltre, di particolare importanza è stata la disputa sulla base di calcolo dell’imponibile contributivo, anche considerando le cd. mensilità aggiuntive.
In tal caso, l’INPS – con Messaggio 28 giugno 2021, n. 2434 – ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la possibilità di fruire della Decontribuzione Sud anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso.
Al riguardo, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, considerato l’ambito temporale di fruizione della misura, la Decontribuzione in specie può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno 2021 (dunque, indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei).

L’adozione di tale agevolazione è stata sempre subordinata alla relativa autorizzazione della Commissione Europea (e dalla successiva Circolare INPS).

Il 12 gennaio 2022, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha reso noto che la Commissione Europea ha approvato la richiesta del governo italiano di prorogare fino al 30 giugno 2022 la decontribuzione del 30% per le imprese che operano nelle regioni meridionali.

Successivamente, l’INPS – con Messaggio 26 gennaio 2022, n. 409 – ha comunicato la proroga delle suddette misure:

  • esonero per l’occupazione giovanile,
  • esonero per l’occupazione femminile,
  • c.d. Decontribuzione SUD,

con relativo aumento dei massimali di aiuto concedibili.

Al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa per i territori svantaggiati del Mezzogiorno per il periodo di competenza luglio 2022 – dicembre 2022, in data 8 giugno 2022 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all’articolo 1, commi 161 e seguenti, della Legge n. 178/2020, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF).
La Commissione Europea – con Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022 – ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2022.

Successivamente, l’INPS – con Circolare n. 90/2022  – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo limitatamente al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022.

In data 6 dicembre 2022, la Commissione Europea – con decisione C(2022) 9191 final – ha autorizzato la proroga della cd. Decontribuzione SUD al 31 dicembre 2023.

L’INPS – con il Messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593 – ha fornito le prime istruzioni operative.

In data 22 novembre 2023, la Commissione Europea ha deciso di prorogare per ulteriori 6 mesi, fino al 30 giugno 2024, il Temporary Framework Ucraina.

Grazie a tale previsione è stata possibile la presentazione, da parte del MLPS, della domanda di proroga di Decontribuzione SUD (avente, come base legale, il Temporary Framework Ucraina).

L’INPS – con Messaggio 28 dicembre 2023, n. 4695 – ha reso noto che la Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha prorogato l’applicabilità della cd Decontribuzione SUD fino al 30 giugno 2024.

Infine, con Decisione C (2024) 4512 final del 25 giugno 2024, la Commissione europea ha prorogato l’applicabilità della c.d. Decontribuzione SUD fino al 31 dicembre 2024.

A seguito di tale autorizzazione, l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 82/2024, con la quale sono state fornite una serie di indicazioni operative.

La Legge n. 207/2024  ha prorogato la misura fino al 2029.

La legge di Bilancio 2025 ha, inoltre, previsto alcuni altri aspetti rilevanti, quali:
– il rifinanziamento degli incentivi occupazionali ex articoli 22, 23 a 24 del D.L. n. 60/2024 (bonus giovani, donne, zes);
– le decontribuzione per le lavoratrici madri: riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (sia in contabilità semplificata sia ordinaria) o di partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario, in possesso dei seguenti requisiti:
    1. madri di 2 o più figli;
    2. che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.

L’esonero:
a) è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di 3 o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
b) non spetta, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero ex art. 1, comma 180 , Legge n. 213/2023. Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla gestione separata, l’esonero contributivo sarà parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, Legge n. 233/1990.

L’INPS – con Circolare 30 gennaio 2025, n. 32 – ha fornito le prime indicazioni in merito a decontribuzione SUD PMI (rimandando a successivi provvedimenti, le disposizioni inerenti l’agevolazione contributiva per le aziende NON definite PMI).

Nell’analisi che segue, si riassumerà la disciplina di tale agevolazione, argomentando il richiamato provvedimento di prassi dell’INPS.

Decontribuzione SUD 2025/2029

La legge n. 207/2024 prevede due esoneri contributivi parziali:

  1. destinato alle micro, piccole e medie imprese,
  2. destinato alle grandi imprese.

Relativamente al punto sub 1), l’agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, nella forma dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, limitatamente alle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle seguenti Regioni:

  • Abruzzo,
  • Basilicata,
  • Campania,
  • Calabria,
  • Molise,
  • Puglia,
  • Sardegna,
  • Sicilia.  

Rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’Allegato I del Regolamento UE 2014/651. Nel dettaglio, “la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero sarà riconosciuto a partire dal 2025, con un tetto mensile e per 12 mensilità, secondo la seguente rimodulazione:

  • per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
  • per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
  • per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
  • per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
  • per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari ad euro145 per l’anno 2025).

Sono esclusi dall’esonero:
– i rapporti di apprendistato;
– gli enti pubblici economici;
– gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
– gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
– le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP) iscritte nel registro delle persone giuridiche;
– le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
– i consorzi di bonifica;
– i consorzi industriali;
– gli enti morali;
– gli enti ecclesiastici.

Il beneficio è riconosciuto nei limiti del Regolamento UE 2023/2831 , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Relativamente al punto sub 2), la norma prevede che a favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell’Allegato I del Regolamento UE 2014/651 (che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti), con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero sarà riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Anche in questo caso l’esonero si applica ai complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella medesima misura e secondo la stessa modulazione prevista per le micro, piccole e medie imprese.
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione (art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Condizioni generali

Il diritto alla fruizione degli incentivi in argomento è subordinato al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, pertanto l’esonero non spetta:

  • se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
  • se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
  • con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
  • con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
  • nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dal computo i lavoratori che hanno abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

La fruizione dell’esonero impone, inoltre, il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 1175, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le agevolazioni non spettano, infine, ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3, legge n. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio delle persone disabili.

Per espressa previsione della norma, infine, entrambe le forme di esonero non sono cumulabili con quelli previsti dagli artt. 21, 22, 23, 24 del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024 .

I chiarimenti INPS su decontribuzione SUD PMI

L’INPS – con Circolare n. 32/2025 – ha fornito le prime indicazioni operative su decontribuzione SUD PMI, ribadendo che il beneficio spetta, per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati alla data del 31 dicembre 2024, a condizione che la sede di lavoro sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale ubicata in Regioni non rientranti nell’ambito di applicazione della norma, abbia una o più unità operative ubicate nelle citate Regioni del Mezzogiorno, è necessario che la Struttura territorialmente competente dell’INPS, a seguito di specifica richiesta da parte dello stesso datore di lavoro interessato e dopo avere effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Decontribuzione SUD PMI 2025 è cumulabile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, con riferimento ad altri incentivi, di natura:

  • contributiva (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, ex art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92);
  • economica (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, ex art. 13, Legge n. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, ex art. 2, comma 10-bis, Legge n. 92/2012).

Al riguardo, laddove si intenda cumulare la misura in specie con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire dell’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 12 mesi over 50 o di donne variamente svantaggiate, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa. Analogamente, qualora si intenda fruire dell’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della suddetta previsione normativa.
Diversamente, qualora il datore di lavoro intenda fruire dell’agevolazione prevista per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro pari all’esonero del 100% dei contributi datoriali, la Decontribuzione Sud PMI, in ragione dell’entità della misura fruita (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di € 8.000 annui), non trova applicazione.

Relativamente alle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens dal mese di febbraio 2025, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “DPMI”, avente il significato di “Agevolazione contributiva Art. 1, commi da 406 a 412 , Legge n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

 Nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”:
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, vengono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L588”, avente il significato di “Conguaglio Agevolazione contributiva Art. 1, commi da 406 a 412 , L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI”;
  • con il codice “L589”, avente il significato di “Arretrati Agevolazione contributiva Art. 1,commi da 406 a 412 , L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI”.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alla mensilità di gennaio 2025 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di febbraio, marzo e aprile 2025.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Decontribuzione Sud PMI: chiarimenti sulla qualificazione di PMI

L’INPS – con Messaggio n. 2398/2025 – ha ricordato che, a mente dell’art. 1, comma 407, Legge di Bilancio 2025, rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al Regolamento UE 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L’art. 1 del citato Allegato I al Regolamento UE 2014/651, prevede quanto segue:
Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”.
Il successivo art. 2, par. 1, stabilisce, inoltre, che: “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.

Pertanto, la definizione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i tre seguenti criteri:

  • il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;
  • il fatturato annuo;
  • il totale di bilancio annuo.

La categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:
– meno di 250 occupati;
– un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.
Ai fini della qualificazione di PMI, entrambi i richiamati criteri devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento.

Al riguardo, l’INPS ha informato che è stata rilasciata un’apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

Dato che, per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere comunque superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” con l’onere di fornire, se  richiesta dall’Istituto, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio.

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