2° Contenuto riservato: Decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento e rilievo del decreto della Corte d’Appello ex art. 22, comma 5, L.Fall.

MASSIMARIO – Cassazione Civile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 10775 del 24 aprile 2025

La regola prevista dall’art. 10, primo comma, L.Fall. secondo cui la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società insolvente deve intervenire entro l’anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese è comunque rispettata, nel senso previsto dall’art. 22, comma cinque, L.Fall., ove il decreto della Corte di Appello che accolga il reclamo avverso il decreto di rigetto delle domande di fallimento intervenga entro e non oltre il decorso dell’anno dalla cancellazione della società, restando solo in tal caso irrilevante la circostanza che la pronuncia della successiva sentenza dichiarativa di fallimento intervenga oltre il suddetto termine annuale.

Fonte: Massima Redazionale

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