2° Contenuto Riservato: Decreto Sicurezza sul lavoro: varate le nuove misure

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 29 OTTOBRE 2025

Il Consiglio dei Ministri nelle seduta del 28 ottobre 2025 , ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

In attesa di conoscere il testo definitivo del provvedimento sintetizziamo le principali misure previste.

Revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte di INAILA decorrere dal 1° gennaio 2026 è prevista:
la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria;
la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del Titolo II del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Rete del lavoro agricolo di qualitàPer aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese dovranno dimostrare l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni. A queste imprese virtuose verrà riservata una quota delle risorse programmate dell’INAIL.
Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, disposizioni in materia di badge di cantiere e di patente a creditiL’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato per l’iscrizione nelle “Lista di conformità INL”, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18, comma 1 , lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall’articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione.
La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro.
Previste nuove disposizioni in tema di sanzione e decurtazione dei crediti nella normativa della patente a crediti.
In particolare, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili la sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori è elevata da un minimo di euro 6.000 ad un minimo di euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida.
Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoroPer gli anni 2026, 2027 e 2028, sono potenziati gli organici di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.Inoltre, sono ulteriormente potenziati gli organici dell’Arma dei Carabinieri con nuove assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.
Interventi in materia di prevenzione e di formazioneA decorrere dall’anno 2026, l’INAIL, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, destinato:
al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore realizzati in modalità duale;
al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Stabiliti ulteriori finanziamenti al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività ed in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica.
Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza dell’attività svolta.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL.
Vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
Previse nuove disposizioni in materia di lavori in altezza di cui agli articoli 113 e 115 del D.Lgs. n. 81/2008.
Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazioneCon accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri  e i requisiti di accreditamento presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoroL’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (art. 18 , D.L. n. 48/2023) si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domiciliodove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi “formazione scuola-lavoro” e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente.Inoltre, al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro e malattie professionaliA decorrere dal 1° gennaio 2026, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro e malattie professionali, l’INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività e di un importo pari a:
3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
7.000 euro, per ogni anno di frequenza del sistema universitario, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Modifica all’articolo 10della Legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAILRevisione dell’assegno di incollocabilità di cui all’articolo 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L’importo di tale assegno rideterminato solo in aumento con D.M. del MLPS, è corrisposto ai soggetti beneficiari che debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%;
età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all’età pensionabile (NUOVO TESTO);
 non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell’assunzione obbligatoria per le limitazioni previste dall’articolo 1, secondo comma, della Legge 2 aprile 1968, n. 432.
Disposizioni in materia di personale medico INAILAl fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa, riabilitativa, a decorrere dal 1° ottobre 2025, l’INAIL è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025, previo espletamento di selezione comparativa pubblica.
Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativaA decorrere dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze:
pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Il datore di lavoro può individuare, attraverso il SIISL, i lavoratori il cui profilo risulta compatibile anche rispetto alla tipologia di benefici all’assunzione di cui al primo periodo.
Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2026 le comunicazioni obbligatorie possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche tramite il sistema SIISL.
Rivista la disciplina attinente all’iscrizione alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) per i percettori di NASpI, DIS-COLL e ISCRO.
Sorveglianza sanitaria e promozione della saluteNell’ambito degli obblighi posti in capo ai lavoratori (art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008) gli stessi devono:
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.
Nell’ambito della contrattazione collettiva possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.
Al fine di rafforzare le misure di prevenzione in tema di promozione della salute nei luoghi di lavoro, può essere riconosciuta alle aziende che realizzano programmi strutturati di prevenzione una quota parte delle riduzioni del tasso medio per prevenzione.

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