COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 25 SETTEMBRE 2025
Le Risposte a interpello n. 479/2023 e n. 115/2025 hanno rilanciato un’interpretazione molto rigida: la dichiarazione integrativa “a favore” sarebbe praticabile solo se la fattura passiva è stata tempestivamente registrata nel registro acquisti (art. 25, D.P.R. n. 633/1972). Il documento AIDC LAB n. 6 del 16 settembre 2025 contesta quella lettura e richiama la Direttiva “IVA” e la giurisprudenza UE e nazionale: il diritto alla detrazione nasce e vive su presupposti sostanziali (soggettività passiva; inerenza/afferenza all’attività imponibile) e su un requisito formale che è il possesso della fattura, non la sua annotazione entro un termine. La registrazione resta un adempimento doveroso e sanzionabile, ma non può, da sola, estinguere il diritto, che può essere recuperato entro il limite generale dell’art. 57 D.P.R. n. 633/1972 tramite dichiarazione integrativa.
Perché il tema conta davvero (oltre il formalismo)
La detrazione dell’IVA è il cuore del principio di neutralità (art. 168, Dir. n. 2006/112/CE): il tributo non deve gravare in via definitiva sul soggetto passivo che utilizza beni e servizi per fare operazioni imponibili. Per questo la Corte di Giustizia, in plurime sentenze, ha ribadito che vizi meramente formali non possono sacrificare un diritto sostanzialmente spettante, salvo che ci siano frode, abuso o si renda impossibile verificare i presupposti (tra le altre: Ecotrade, C-95/07 e C-96/07; Equoland, C-272/13; Idexx, C-590/13; Astone, C-332/15; Unitel, C-653/18).
Trasponendo questo canone, AIDC LAB con il documento n. 6/2025 osserva che la registrazione ex art. 25 D.P.R. n. 633/1972 è un obbligo contabile, volto a favorire controllo e tracciabilità, ma non è la “porta d’accesso” al diritto. L’ordinamento unionale (artt. 178–179 Dir. “IVA” 2006/112/CE) richiede il possesso della fattura; la norma interna (art. 19 D.P.R. n. 633/1972) aggancia il sorgere del diritto al momento in cui l’imposta diviene esigibile.
Non a caso la stessa Amministrazione, in epoca non lontana, si era espressa in senso coerente con l’impianto unionale:
- circolare 1/E/2018 (subito dopo la riforma dei termini) non subordina la detrazione alla registrazione tempestiva e ammette il recupero in via integrativa entro i limiti dell’art. 57 D.P.R. n. 633/1972;
- C.M. 328/E/1997 chiarisce che la registrazione non è condizione dell’esercizio del diritto, pur restando obbligatoria ai fini dell’accertamento.
La maggiore severità espressa con gli interpelli del 2023 e 2025 crea quindi una frizione evidente con il quadro di principi e con la prassi storica.
Il perimetro giuridico, senza giri di parole
- Direttiva IVA 2006/112/CE:
- Norma interna:
- Art. 19 D.P.R. n. 633/1972: il diritto sorge quando l’IVA è esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione dell’anno in cui è sorto.
- Art. 25 D.P.R. n. 633/1972: impone l’annotazione entro la liquidazione in cui si detrae e comunque entro la dichiarazione annuale dell’anno di ricezione. È una regola di contabilità e controllo; non enuncia una decadenza sostanziale del diritto.
- Art. 57 D.P.R. n. 633/1972: fissa il termine ultimo per correggere via dichiarazione integrativa (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
- Giurisprudenza:
- CGUE Terra Baubedarf (C-152/02): il diritto si esercita nel periodo in cui l’operazione è effettuata e il soggetto è in possesso della fattura.
- Linea costante: negare la detrazione solo per vizi formali viola il principio di effettività e neutralità, salvo frode o ostacolo probatorio.
- Cassazione n. 3902/2023 (e altre): le violazioni di registrazione sono formali; il diritto permane se i requisiti sostanziali sono integri (ferme le sanzioni per l’inadempimento).
Il punto critico degli interpelli n. 479/2023 e n. 115/2025
Le Risposte fanno discendere la perdita definitiva del diritto e la preclusione dell’integrativa dalla mancata registrazione nei termini di cui all’art. 25. AIDC LAB contesta:
- manca base unionale per porre la registrazione tempestiva quale condizione costitutiva del diritto;
- il richiamo all’art. 25, se inteso come decadenza, collide con gli artt. 168 e 178–179 Direttiva “IVA”;
- il sistema ha già un termine ultimo (art. 57 dpr01972102600633ar0057a), coerente con la giurisprudenza UE che ammette limiti ragionevoli (es. Biosafe C-8/17; Volkswagen C-533/16; e più di recente C-429/23; C-194/21; C-661/18), ma non “taglio netto” per adempimenti formali.
La registrazione può essere sanzionata, non usata per negare un diritto sostanziale fino al termine massimo legale di recupero (integrativa).
Che cosa fare in pratica (con buon senso e documenti in ordine)
- Verifica sostanziale: soggettività passiva del cessionario/committente; inerenza/afferenza degli acquisti a operazioni imponibili; possesso della fattura corretta.
- Se la registrazione è tardiva: procedere comunque all’annotazione; poi valutare la dichiarazione integrativa “a favore” entro i limiti dell’art. 57.
- Governance e tracciabilità: organizzare un sezionale per fatture “tardive” (impostazione già accolta dalla circolare n. 1/E/2018) e conservare dossier probatori (contratti, ordini, DDT, corrispondenza, utilizzo).
- Sanzioni: mettere a budget il possibile profilo sanzionatorio per l’omessa/tardiva registrazione (D.Lgs. n. 471/1997), separandolo dal diritto alla detrazione.
- No, tolleranza per anomalie: se emergono profili di frode, abuso o impedimenti alla verifica, il diritto può essere negato: serve coerenza e audit trail completo.
Riassumendo
| Situazione | Cosa sostiene AdE (479/2023, 115/2025) | Lettura AIDC LAB n. 6/2025 (coerente con norma/giurisprudenza) | Riferimenti chiave |
| Presupposti del diritto | Registrazione tempestiva nel registro acquisti come condizione per detrarre (anche via integrativa) | Requisiti sostanziali + possesso fattura; la registrazione è adempimento formale | Artt. 168, 178–179 Dir. n. 2006/112/CE; art. 19 D.P.R. n. 633/1972; CGUE C-152/02 |
| Mancata registrazione nei termini | Perdita definitiva del diritto; integrativa preclusa | Diritto recuperabile via dichiarazione integrativaentro art. 57; la violazione è sanzionabile, non estintiva | Cass. n. 3902/2023; CGUE Ecotrade,Equoland, Idexx, Astone, Unitel; circolare n. 1/E/2018; C.M. n. 328/E/1997 |
| Limite temporale | Di fatto coincide con i termini di registrazione | Art. 57 D.P.R. n. 633/1972: integrativa entro i termini di accertamento (31 dicembre del 5° anno) | CGUE su limiti ragionevoli (C-8/17; C-661/18; C-194/21; C-429/23) |
| Eccezioni | — | Frode/abuso o ostacolo alla prova dei requisiti = possibile diniego | Giurisprudenza CGUE costante |
| Operatività | — | Sezionale “tardivi”, dossier probatori, integrativa nei termini, gestione sanzioni formali | circolare 1/E/2018 |
Due esempi concreti (e realistici)
Esempio A – Fattura ricevuta nel 2025, registrata a marzo 2026
- Sostanza ok (beni usati in attività imponibile): fattura in possesso.
- Operativa: registrazione su sezionale “2025” come da circolare n. 1/E/2018; detrazione in dichiarazione IVA 2026 (anno 2025) entro il 30 aprile 2026 oppure recupero via integrativa entro i termini dell’art. 57 se la detrazione non è confluita nella dichiarazione.
- Rischio: sanzione formale per tardiva registrazione; diritto integro.
Esempio B – Fattura 2025 registrata nel 2028 (oltre la dichiarazione)
- Sostanza ok: fattura in possesso.
- Operativa: detrazione via dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno di presentazione della dichiarazione originaria che si intende integrare (art. 57).
- Rischio: sanzione formale; nessuna decadenza automatica dal diritto fino al limite di legge.
Una nota di metodo per i controlli interni
- Impostare cut-off e riconciliazioni tra canali SdI/PEC e registri IVA per intercettare “fatture in pancia” non ancora annotate.
- Creare una policy sul ricorso alla dichiarazione integrativa a favore (quando, come, check list documentale).
- Usare un registro sezionale per fatture dell’anno precedente annotate entro la finestra consentita (impostazione allineata alla circolare n. 1/E/2018).
- Formare il personale amministrativo su: differenza tra condizioni sostanziali e adempimenti formali; gestione sanzioni; tracciamento prove.
Conclusioni
La registrazione è un obbligo contabile serio, da rispettare e che può costare sanzioni se disatteso. Ma la detrazione IVA è un diritto sostanziale: se ci sono soggettività passiva, inerenza/afferenza e fattura in mano, la mancata registrazione nei termini non dovrebbe precludere il recuperodell’imposta, che resta esercitabile via dichiarazione integrativa entro i limiti dell’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.
Questa impostazione tutela neutralità ed effettività senza indebolire i controlli: si sanziona l’errore formale, ma non si sacrifica il diritto quando la sostanza c’è.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 ss.;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 aprile 2025, n. 115;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 18 dicembre 2023, n. 479;
- AIDC LAB, Documento 16 settembre 2025, n. 6.
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