DIRITTO AMMINISTRATIVO
TAR Abruzzo – Sezione I – Sentenza n. 502 del 27 novembre 2024
Massima: “Ai sensi dell’art. 39, comma 3, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 non si può dare luogo alla ripetizione delle somme indebitamente irrogate a titolo di competenze stipendiali, durante il periodo di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Disposizione che non può essere limitata alle fattispecie di collocamento in aspettativa per invalidità permanente parziale e non a quelle di collocamento in aspettativa per invalidità permanente assoluta, in quanto una siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto con l’art. 3 dellaCostituzione”. (massima non ufficiale)
TAR Abruzzo – Sezione I – Sentenza n. 502 del 27 novembre 2024
Avv. Mariangela Di Biase
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