2° Contenuto riservato: Discrezionalità del giudice nella scelta tra affidamento in prova e semilibertà: requisiti e finalità rieducative delle misure alternative

MASSIMARIO – Cassazione Penale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 14417 dell’11 aprile 2025

Sia l’affidamento in prova al servizio sociale, sia la semilibertà richiedono che, attraverso la partecipazione all’opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante. Inoltre, l’affidamento in prova richiede il giudizio ulteriore di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative e la scelta di quella ritenuta più utile nel caso concreto.

Fonte: Massima Redazionale

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